CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2023
Cassazione n. 49385/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 del TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i ji Rilevato che l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannata per i reati di cui agli artt. 124e 137 d.lgs. 152/2006 alla pena di 5.000,00 euro di ammenda, e riqualificato ricorso per cassazione, siccome unica impugnazione consentita nel caso di sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda, articolando un unico motivo, deduce la violazione di legge con riguardo alla ritenuta penale responsabilità della prevenuta per i reati alla stessa ascritti; Considerato che il motivo espone doglianze non consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, nonché volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, atteso che, come osserva analiticamente il Tribunale, il fatto risulta pienamente provato sulla scorta della documentazione fotografica realizzata dagli agenti di Polizia provinciale intervenuti e delle dichiarazioni dei testimoni escussi, evidenzianti: a) la copiosissima quantità di liquido fuoriuscito dalla vasca di raccolta delle sostanze fluide derivanti dalla lavorazione delle olive nell'oleificio gestito dall'imputata, attraverso un tubo collegato all'impianto di pompaggio, ancora chiaramente distinguibile a circa 10 km. di distanza da semplici passanti; b) la piena corrispondenza dei parametri chimici e biotossicologici di tutte le sostanze liquide rinvenute nonostante la distanza tra le stesse, ed il carattere intrinsecamente inquinante nonché nocivo per le quantità rilevate nella specie; c) l'assoluta implausibilità di uno sversamento accidentale per plurimi elementi di fatto specificamente indicati (cfr. pagg. 7-10 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]