CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 gennaio 2022
Cassazione n. 10282/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7674/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO DELL'ORO 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro ORTLES 21 SRL e per essa nella qualità di mandataria DOVALUE S.p.A., in persona di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], in persona di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che le rappresenta e difende; -controricorrenti- e sul ricorso incidentale proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 21 SRL e per essa nella qualità di mandataria [OSCURATO:PERSONA], in persona di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], in persona di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che le rappresenta e difende; -ricorrenti incidentali- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO DELL'ORO 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 629/2022, depositatail 31/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato in fatto che 1) con la sentenza n. 629/2022, pubblicata il 30/01/2022, la Corte d’Appello di Roma ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e, per l’effetto, ha dichiarato l’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 cod.civ. dell’atto di trasferimento dell’immobile di Lungotevere degli Altoviti n. 1, int. 19, da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA]; 2) [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando due motivi; 3) le Società ORTLES 21 S.r.L. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale condizionato basato su due motivi; 4) la trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. Considerato che Va pregiudizialmente osservato che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso in data 21 giugno 2024; 10) le Società ORTLES 21 S.r.L. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. hanno a loro volta rinunciato al controricorso e al ricorso incidentale condizionato ed hanno aderito, ex art. 391, 4° comma, cod.proc.civ., alla rinunzia al ricorso principale. 11) va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione; 12) nulla deve essere liquidato per le spese, ai sensi dell’art. 391, 4 comma, cod.proc.civ. P.Q.M La Corte dichiara il giudizio di cassazioneestinto per rinunzia. Così deciso nella Camera di Consiglio del 21 febbr