CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021
Cassazione n. 11361/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per il reato di furto pluriaggravato. Avverso l'indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati. I ricorsi sono inammissibili. Il primo motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è pedissequamente reiterativo delle censure proposte con l'atto di appello ed è manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Peraltro, esso è costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzato alla rivalutazione delle prove. Il secondo motivo, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, nel motivare la mancata concessione delle suddette attenuanti è sufficiente che il giudice di merito faccia un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (pag. 6 della sentenza impugnata). Analoghe considerazioni vanno fatte sul terzo motivo di ricorso, giacché la Corte territoriale ha congruamente e logicamente motivato sui presupposti della ritenuta recidiva (pag. 6 della sentenza). All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]