CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 settembre 2025
Cassazione n. 23036/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Bologna rigettava la richiesta presentata ex art. 324 cod. proc. pen. dalla "[OSCURATO:SOCIETA].", in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 19/9/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale con 6riguardo ai reati di cui agli artt. 2 (capo 151) e 10-quater (capo 152), d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, contestati a [OSCURATO:PERSONA], precedente legale rappresentante della società, e all'illecito amministrativo di cui all'art. 25-quinquiesdecies, d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231, contestato all'ente citato. 2. Propone ricorso per cassazione la "[OSCURATO:SOCIETA].", deducendo - con unico motivo - la nullità dell'ordinanza per apparenza della motivazione. Il Tribunale avrebbe risposto con argomento viziato alle considerazioni difensive in ragione delle quali non sussisterebbe alcun collegamento tra l'utilizzo in dichiarazione di fatture false e l'omesso versamento dell'IVA dovuta. In particolare, l'ordinanza avrebbe erroneamente affermato che la creazione di un inesistente credito IVA sarebbe avvenuta proprio con la presentazione delle false dichiarazioni, senza considerare che, invece, ciò dovrebbe farsi risalire al momento in cui la società aveva ottenuto le false fatture e a quello in cui - utilizzando le stesse - erano state eseguite le compensazioni utilizzando 9 modelli F24, pagati tra il giugno 2020 ed il marzo 2021 e presentati da un amministratore successivamente deceduto, con conseguente improcedibilità dell'azione penale. Il Tribunale, per contro, avrebbe eccessivamente valorizzato la presentazione delle dichiarazioni fiscali, avvenuta dall'aprile 2021 in avanti, senza considerare che, a quel momento, il reato si sarebbe già perfezionato (con l'utilizzo dei citati modelli F24), e dunque la presentazione delle dichiarazioni costituirebbe soltanto un post factum del tutto irrilevante in chiave eziologica. Sotto altro profilo, si contesta all'ordinanza di aver ritenuto irrilevanti i documenti prodotti dalla difesa (tra cui, gli F24 in esame), senza considerare che il foglio Excel allegato ne consentiva una piena intelligibilità, indicando i codici di tributo e, dunque, consentendo la piena identificazione del mese di competenza del saldo IVA, collegabile all'epoca di emissione di ciascuna delle 48 fatture di cui si discute. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta infondato. 4. In primo luogo, occorre sottolineare che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è consentito, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., esclusivamente per violazione di legge, per tale dovendosi intendere, quanto alla motivazione del provvedimento impugnato, l'ipotesi in cui il percorso argomentativo sviluppato dal Giudice del merito sia del tutto assente o di mera apparenza, così da non consentire di ricostruire l'iter logico-giuridico a fondamento della decisione. 5. Tanto ribadito, questa Corte evidenzia che l'ordinanza impugnata risulta sostenuta da una motivazione connotata non da tali, deficitari caratteri, ma da un 2complesso di considerazioni fattuali e giuridiche aderenti alla costante giurisprudenza di legittimità, in sé del tutto congrue e, dunque, per quanto qui rileva, tutt'altro che apparenti (e con la precisazione, peraltro, che ulteriori questioni trattate dal Tribunale del riesame non sono state riprese nel ricorso in oggetto, ad esempio in tema di fumus del delitto di cui all'art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000). 5.1. In particolare, l'ordinanza ha sostenuto che i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture inesistenti (art. 2 citato, capo 151) e di indebita compensazione (art. 10-quater citato, capo 152) possono concorrere, anche quando abbiano a fondamento le medesime fatture, in quanto ontologicamente e cronologicamente distinti, poiché commessi in tempi e con modalità diversi. Ne consegue che se, per un verso, non può essere riscontrata, neppure in questa fase cautelare, alcuna duplicazione di addebito, così, per altro verso, il sequestro preventivo finalizzato a confisca ben può essere disposto con riguardo ad entrambi i reati (tra le altre, Sez. 3, n. 18085 del 5/4/2022, Licata, Rv. 283342. Si veda anche Sez. 3, n. 39478 del 25/6/2024, Barbarino ed altri, nella quale è stato affermato che questo principio deve essere ribadito avuto riguardo alla diversità strutturale delle due fattispecie, in rapporto di eterogeneità tra di loro che non consente l'assorbimento dell'una nell'altra in virtù della identità e unicità del danno erariale). 5.2. Muovendo da queste premesse, l'ordinanza ha quindi evidenziato che il profitto di cui si discute in questa sede - nei termini di IVA evasa - deve essere individuato non soltanto nella imposta versata attraverso i modelli F24, in misura inferiore rispetto al dovuto proprio in ragione di compensazione con un inesistente credito da fatture per operazioni inesistenti, come sostiene la ricorrente, ma anche nella medesima imposta la cui evasione ha costituito il fine della presentazione di una dichiarazione fraudolenta, avvalendosi delle medesime fatture per operazioni inesistenti. 6. A ciò si aggiunga, peraltro, che il Tribunale del riesame ha sviluppato anche un ulteriore profilo argomentativo, tale da rendere ancor più manifestamente infondata la censura di apparenza della motivazione. 6.1. In particolare, è stato sostenuto che, quand'anche si volesse collegare l'illecito profitto relativo all'IVA alla sola indebita compensazione (capo 152), come ribadito dalla ricorrente anche in questa sede, non potrebbe comunque sostenersi che lo stesso delitto di cui all'art. 10-quater, d. Igs. n. 74 del 2000, sia improcedibile perché commesso da persona successivamente deceduta (il precedente amministratore [OSCURATO:PERSONA]). Con considerazione di puro merito, evidentemente estranea al sindacato di questa Corte, l'ordinanza ha infatti sottolineato che la documentazione prodotta dalla difesa (dunque valutata, 3contrariamente a quanto affermato nel ricorso) non consentiva di affermare che le indebite compensazioni, mediante i modelli F24, fossero state commesse proprio dal legale rappresentante poi defunto, risultandone incerta l'imposta di riferimento. 7. Ne emerge conclusivamente, dunque, una motivazione tutt'altro che apparente, non censurabile nei rigorosi termini dell'art. 325 cod. proc. pen., sopra richiamati. 8. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, e la società ricorrente condannata alla rifusione delle spese processuali. P. P.Q.Moggi, 23 6W. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa EI ibetta Arrabito r4ei 4