CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025
Cassazione n. 11564/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che contesta la mancata qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con motivazione immune da profili di illogicità manifesta - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha escluso la qualificazione del fatto in termini di "lieve entità", individuando, quali elementi ostativi, l'elevato quantitativo di cocaina, pari a 285,6 gr. di sostanza pura, sufficiente per ricavare oltre mille dosi medie, e la condotta dell'imputato, il quale agì nella piena consapevolezza di dare ausilio a chi operava nel mercato della droga in un ambito esteso a più regioni, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui, ai fine della configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.