CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 01452/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per furto in supermercato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità e alla mancata concessione delle attenuanti generiche; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso rappresenta pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d'appello e da questi vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica motivazione, sicché va dichiarato inammissibile. La responsabilità dell'imputato è stata ritenuta per la partecipazione di Ayaub all'intera azione delittuosa, essendo entrato nel supermercato insieme alla donna ed essendone uscito insieme a lei e con la merce sottratta al pagamento. Tanto rende pienamente ragione della conclusione assunta, atteso che le evidenze istruttorie, sopra passate in rassegna, depongono effettivamente per la sua partecipazione al furto; che le attenuanti generiche sono state negate per i numerosi precedenti penali dell'imputato; il che rappresenta spiegazione logica e giuridicamente corretta, avendo base nell'art. 133 cod. pen.; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/11/2021 D. 'SE7.---> _,.,..._,..... Il P esidente !N C (Marià\ Gpi 20