Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2023

Cassazione n. 20799/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed espressi con argomentazioni astratte al confronto con la struttura motivazionale della sentenza impugnata sulla sussistenza del reato di cui all'art. 337 cod. pen., correttamente argomentata con riferimento alla concreta idoneità minatoria della condotta, espressa in primo luogo mediante lo spintonamento degli agenti e, dunque, non consistita nel mero rifiuto di declinare Ila proprie generalità.

La Corte di merito, ha ritenuto sussistenti l'elemento materiale - oltre che quello psicologico del reato - in ragionato confronto critico con le argomentazioni difensiver valorizzando l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai verbalizzanti nella ricostruzione della complessiva dinamica dei fatti che non si sono esauriti nelle condotte dispiegate dal ricorrente una volta salito a bordo dell'auto della polizia, con la conseguenza che è manifestamente infondato anche il rilievo sulla violazione di legge e connessi vizi di motivazione, in relazione alla valutazione delle prove (art. 192, cod. proc. pen.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere rel ore (\ 9 Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed espressi con argomentazioni astratte al confronto con la struttura motivazionale della sentenza impugnata sulla sussistenza del reato di cui all'art. 337 cod. pen., correttamente argomentata con riferimento alla concreta idoneità minatoria della condotta, espressa in primo luogo mediante lo spintonamento degli agenti e, dunque, non consistita nel mero rifiuto di declinare Ila proprie generalità. La Corte di merito, ha ritenuto sussistenti l'elemento materiale - oltre che quello psicologico del reato - in ragionato confronto critico con le argomentazioni difensiver valorizzando l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai verbalizzanti nella ricostruzione della complessiva dinamica dei fatti che non si sono esauriti nelle condotte dispiegate dal ricorrente una volta salito a bordo dell'auto della polizia, con la conseguenza che è manifestamente infondato anche il rilievo sulla violazione di legge e connessi vizi di motivazione, in relazione alla valutazione delle prove (art. 192, cod. proc. pen.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere rel ore (\ 9 Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 20799/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris