CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15703/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente -controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale2026 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli1973 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 384/2022 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] di TARANTO, depositata il08/06/2022 R.G.N. 189/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 21/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27831/2022Numero di raccolta generale 15703/2026Data pubblicazione 22/05/20261. [OSCURATO:PERSONA], dipendente INAIL fino al 2013,a seguito di sentenza di condanna penale irrevocabile per reaticommessi quale pubblico ufficiale in danno dell’Istituto quandoera in servizio presso la sede di Taranto veniva destituito didiritto dall’impiego e, con sentenza definitiva della Corte deiConti del 1989, condannato al risarcimento del danno erarialeconseguente all’accertata condotta delittuosa (ammontante a €.103.049,05). Nel 2007 veniva reintegrato in servizio, previadomanda di riammissione ai sensi dell’art. 10 legge n. 19/1990,mancata riattivazione del procedimento disciplinare e mancatariammissione, giusta sentenza passata in giudicato del Consigliodi Stato del 2006, che statuiva, tra l’altro, il mantenimento diqualifica, livello e anzianità posseduti alla data della destituzionedall’impiego, con esclusione della restitutio in integrum.Collocato a riposo nel 2013, ricorreva al Tribunale di Taranto, infunzione di giudice del lavoro, per ottenere la condannadell’INAIL al pagamento della somma di €. 9.792,33 a titolo diTFS per il periodo 2007 - 2013.2. Nel contraddittorio con l’Istituto, che eccepivacompensazione impropria tra il credito vantato dall’exdipendente a tale titolo e il maggior credito dell’ente per dannoerariale, il Tribunale respingeva il ricorso. In particolare,valutava che, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, ilrapporto di lavoro intercorrente tra il dipendente e l’INAIL erastato ripristinato ex tunc e che, ricorrendo l’unicità del rapportodi lavoro, l’ente poteva operare la compensazione impropria.3. La Corte d’Appello di Lecce – sez. dist. di Tarantoconfermava la sentenza di primo grado e l’operatività nellafattispecie della compensazione impropria, rilevando, inparticolare, che l’unicità del rapporto si desumeva dalNumero registro generale 27831/2022provvedimento adottato dall’INAIL in ottemperanza al giudicatoN umero sezionale 1973/2026Numero di raccolta generale 15703/2026amministrativo. Data pubblicazione 22/05/20264. Per la cassazione della sentenza d’appello propone ricorsoGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] con 2 motivi, cui resiste concontroricorso l‘INAIL.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce (art. 360, n.3 e n. 4, c.p.c.) violazione e omessa ovvero erroneaapplicazione degli artt. 111, sesto comma, Cost. e 132, secondocomma, n. 4, c.p.c. e nullità della sentenza. Denuncia erroneitàdella sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenutoripristinato ex tunc il rapporto di lavoro per via delriconoscimento della pregressa anzianità e della conservazionedel livello e della qualifica già posseduti, contravvenendo alconsolidato principio giuridico della novità del rapporto di lavoroscaturente dalla riammissione in servizio.2. Il motivo non è fondato.3. Nella misura in cui viene denunciato un viziomotivazionale, osserva il Collegio che, nel caso di specie, lamotivazione, sintetica, non è apparente né mancante, perchérisulta chiaro il percorso argomentativo seguito dai giudici delmerito per giungere a ritenere che nella specie fosse statorispristinato l’originario rapporto, con affermazione fondatasull’atto adottato dall’Istituto e sul giudicato amministrativo.4. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte,ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenzaallorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementida cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senzala loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo,Numero registro generale 27831/2022impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suoN umero sezionale 1973/2026Numero di raccolta generale 15703/2026ragionamento (Cass. n. 9105/2017; conf. Cass. nDa.t a pubblicazione 22/05/202620921/2019). Il sindacato di legittimità sulla motivazione restacircoscritto alla sola verifica della violazione del cd. minimocostituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass.S.U. n. 8053 e n. 8054/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019).5. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce (art. 360,n. 3, c.p.c.) violazione e omessa ovvero erronea applicazionedegli artt. 1241 e 1246, n. 3, c.c. in relazione all’art. 545 c.p.c.e all’art. 10, commi secondo e successivi, legge 7 febbraio 1990,n. 19. Sostiene che quest’ultima norma attribuisce una forma dianzianità figurativa che attiene all’individuazione e allapredeterminazione del ruolo e della qualifica del dipendenteriammesso in servizio e non l’unicità del rapporto di lavoro,come statuito dal Tribunale e dalla Corte d’Appello, che permettela compensazione impropria.6. Il motivo non è ammissibile, in quanto non si confrontaadeguatamente con il decisum della sentenza impugnata, chenon è fondato sull’interpretazione dell’art. 10 della legge citata,bensì sul pregresso giudicato amministrativo e suiprovvedimenti adottati dall’Istituto.7. La norma in questione stabilisce che: “… 2. I pubblicidipendenti che anteriormente alla data di entrata in vigore dellapresente legge siano stati destituiti di diritto sono, a domanda,riammessi in servizio. 3. La riammissione è concessa solo seall'esito del procedimento disciplinare, che deve essereproseguito o promosso entro novanta giorni dalla ricezione delladomanda di riammissione da parte dell'amministrazionecompetente e che deve essere concluso entro i successivinovanta giorni non venga inflitta la destituzione. 4. Ildipendente riammesso è reintegrato nel ruolo, con la qualifica,Numero registro generale 27831/2022il livello e l'anzianità posseduti alla data di cessazione deNl umero sezionale 1973/2026Numero di raccolta generale 15703/2026servizio …”. Data pubblicazione 22/05/20268. Si tratta di disposizione speciale alla quale non possonoessere estesi i medesimi principi affermati sulla riammissioneconseguente alle dimissioni del dipendente (che dà origine adun nuovo rapporto), perché in questo caso, seppurecondizionata alla riedizione negativa del potere disciplinare,l’istanza fa venire meno l’effetto prodotto dalla destituzioneautomatica. Proprio la sentenza del Consiglio di Stato n.7978/2006 in atti, in forza della quale l’odierno ricorrente èstato reintegrato in servizio, ha al riguardo statuito che: … Allareintegrazione nel ruolo segue, ai sensi del terzo commadell’art. 10 che specificatamente dispone al riguardo, laricostituzione della posizione di “status” (attribuzione dellaqualifica, livello ed anzianità posseduti alla data dellaprecedente cessazione dal servizio), mentre non vi è “restitutioin integrum” relativamente al trattamento retributivo che, inbase al principio di sinallagmaticità, va erogato a frontedell’effettività della prestazione lavorativa … “. Dall’utilizzo ditermini quali reintegrazione e ricostituzione di “status”, nonchédall’esclusione del diritto alla “restitutio in integrum” non per lanovità del rapporto, ma per il principio di sinallagmaticità, siricava la coerenza dell’interpretazione dei giudici di merito(doppia conforme) in ordine alla ricostituzione dell’originariorapporto di lavoro, piuttosto che alla costituzione di un secondoe nuovo rapporto9. Tale approdo ermeneutico è, del resto, in linea con quantoaffermato da Corte Cost. n. 134/1992, richiamata dallapronuncia di questa corte n. 5711/2010, che hanno evidenziatoche la legge in questione ha portato a un sistema normativo,sostanziale e procedimentale, che ha come momento iniziale laNumero registro generale 27831/2022cessazione dell'atto destitutivo e come momento finale laN umero sezionale 1973/2026Numero di raccolta generale 15703/2026rideterminazione dello status del dipendente, a seguito delDlaat a pubblicazione 22/05/2026rinnovata valutazione della sua condotta, nuova disciplina cheagevola il dipendente, facendo cessare la destituzione, e lorecupera all'amministrazione tutte le volte che il procedimentodisciplinare lo consente. In quest’ottica, l’accento posto sullacessazione della destituzione conferma la non assimilabilitàdell’istituto in esame a quello della riammissione conseguente adimissioni (considerato, invece, dalla giurisprudenza richiamatada parte ricorrente).10. Si osserva, inoltre, che, nel caso di specie, rileva lacompensazione atecnica (o impropria) tra le rispettive partite didare-avere derivanti dal rapporto di lavoro con l’INAIL,articolato in due periodi. In proposito, quando tra due soggettii rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico, ancorchécomplesso, rapporto, non vi è luogo a un’ipotesi dicompensazione propria, bensì a un mero accertamento di daree avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino allareciproca concorrenza, cui anche il giudice può procedere senzache siano necessarie l'eccezione di parte o la domandariconvenzionale (cfr. Cass. n. 15725/2025, n. 26365/2024; v.anche Cass. n. 6700/2024, n. 5777/2024, n. 10132/2018).11. In ragione della soccombenza parte ricorrente deve esserecondannata alla rifusione delle spese del presente giudizio infavore dell’istituto controricorrente, liquidate come dadispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle speseN umdereo rle gistro generale 27831/2022Numero sezionale 1973/2026presente giudizio in favore di parte controricorrente, cheN luimqeuroi ddi ara ccolta generale 15703/2026in € 2.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali aDal ta pubblicazione 22/05/202615%, accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 21 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]