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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 04817/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Sa) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 12/11/2020 della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 12 novembre 2020, ha rigettato l'appello proposto dall'imputato così confermando la sentenza di condanna resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 13 maggio 2020.

2. Il difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di ricorso, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c), cod. proc. pen., deduce la nullità della sentenza d'appello per omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell'imputato.

Rileva quanto segue: che l'imputato, a mezzo di dichiarazione resa tramite la matricola della Casa circondariale di Salerno, il 29 giugno 2020, nominava quale proprio difensore di fiducia l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] e revocava, quindi, il precedente difensore di fiducia; che il decreto di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte d'appello, emesso il 17 agosto 2020, non veniva notificato al nuovo difensore di fiducia, ma solo al precedente difensore già revocato.

3. Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), lett. c) e lett. e), cod. proc. pen., deduce l'omessa motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva specifica, erroneamente ritenuta nonostante i lontani precedenti penali, le modalità non allarmanti della condotta e le condizioni personali e familiari dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. L'imputato ha nominato quale difensore di fiducia, in data 29 giugno 2020, l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], revocando contestualmente la nomina del precedente difensore, avv.to Pierro.

Il decreto di fissazione del processo di appello del 17 agosto 2020 è stato effettivamente notificato a quest'ultimo, ma, come risulta dal verbale della prima udienza dinanzi alla Corte distrettuale (ud. 12 novembre 2020), l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi correttamente difensore di fiducia dell'imputato, nulla ha eccepito in ordine al difetto di notifica, nessuna richiesta ha formulato alla Corte e si è limitato a riportarsi all'atto di appello del 25 maggio 2020 a firma dell'avv.to Pierro.

In tale situazione, non è riscontrabile alcuna lesione al diritto di difesa in quanto il difensore di fiducia, presente nel giudizio d'appello già dalla prima udienza, è stato messo in grado di eccepire in quella sede la nullità ma, non avendolo fatto, ha ritenuto, evidentemente, di poter essere in grado di difendere adeguatamente il proprio assistito nonostante l'erroneità della notifica.Ed invero, nella specie, contrariamente a quanto dedotto, si ritiene che non sia riscontrabile la nullità assoluta ed insanabile a cui fa cenno il ricorrente poiché questa, con riferimento all'assistenza del difensore, ricorre soltanto quando il difensore di fiducia, non avvisato, non sia presente e, anche se sostituito da un difensore d'ufficio, non abbia potuto esercitare il proprio ius postulandi.

In tali casi si verifica, infatti, la lesione del diritto dell'imputato ad essere difeso dal "difensore di sua scelta", diritto riconosciuto dall'art. 6, comma terzo, lett. c), della Convenzione EDU (Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Meritan, Rv. 263598), ma che, nella vicenda che qui ci occupa, non è stato sicuramente leso attesa la presenza in udienza del difensore di fiducia che nulla ha eccepito al riguardo.

Il primo motivo di ricorso è , dunque, manifestamente infondato.

2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi che il ricorrente ha dedotto una questione non prospettata nei motivi di gravame e da ritenersi pertanto, inammissibile.

Ed invero, "non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello" (ex multis, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316).

3. Dalla declaratoria di inammissibilità discende la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende, della somma di C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 7 ot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Sa) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 12/11/2020 della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 12 novembre 2020, ha rigettato l'appello proposto dall'imputato così confermando la sentenza di condanna resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 13 maggio 2020. 2. Il difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di ricorso, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c), cod. proc. pen., deduce la nullità della sentenza d'appello per omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell'imputato. Rileva quanto segue: che l'imputato, a mezzo di dichiarazione resa tramite la matricola della Casa circondariale di Salerno, il 29 giugno 2020, nominava quale proprio difensore di fiducia l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] e revocava, quindi, il precedente difensore di fiducia; che il decreto di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte d'appello, emesso il 17 agosto 2020, non veniva notificato al nuovo difensore di fiducia, ma solo al precedente difensore già revocato. 3. Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), lett. c) e lett. e), cod. proc. pen., deduce l'omessa motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva specifica, erroneamente ritenuta nonostante i lontani precedenti penali, le modalità non allarmanti della condotta e le condizioni personali e familiari dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. L'imputato ha nominato quale difensore di fiducia, in data 29 giugno 2020, l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], revocando contestualmente la nomina del precedente difensore, avv.to Pierro. Il decreto di fissazione del processo di appello del 17 agosto 2020 è stato effettivamente notificato a quest'ultimo, ma, come risulta dal verbale della prima udienza dinanzi alla Corte distrettuale (ud. 12 novembre 2020), l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi correttamente difensore di fiducia dell'imputato, nulla ha eccepito in ordine al difetto di notifica, nessuna richiesta ha formulato alla Corte e si è limitato a riportarsi all'atto di appello del 25 maggio 2020 a firma dell'avv.to Pierro. In tale situazione, non è riscontrabile alcuna lesione al diritto di difesa in quanto il difensore di fiducia, presente nel giudizio d'appello già dalla prima udienza, è stato messo in grado di eccepire in quella sede la nullità ma, non avendolo fatto, ha ritenuto, evidentemente, di poter essere in grado di difendere adeguatamente il proprio assistito nonostante l'erroneità della notifica.Ed invero, nella specie, contrariamente a quanto dedotto, si ritiene che non sia riscontrabile la nullità assoluta ed insanabile a cui fa cenno il ricorrente poiché questa, con riferimento all'assistenza del difensore, ricorre soltanto quando il difensore di fiducia, non avvisato, non sia presente e, anche se sostituito da un difensore d'ufficio, non abbia potuto esercitare il proprio ius postulandi. In tali casi si verifica, infatti, la lesione del diritto dell'imputato ad essere difeso dal "difensore di sua scelta", diritto riconosciuto dall'art. 6, comma terzo, lett. c), della Convenzione EDU (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Meritan, Rv. 263598), ma che, nella vicenda che qui ci occupa, non è stato sicuramente leso attesa la presenza in udienza del difensore di fiducia che nulla ha eccepito al riguardo. Il primo motivo di ricorso è , dunque, manifestamente infondato. 2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi che il ricorrente ha dedotto una questione non prospettata nei motivi di gravame e da ritenersi pertanto, inammissibile. Ed invero, "non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello" (ex multis, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). 3. Dalla declaratoria di inammissibilità discende la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende, della somma di C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 7 ot
Decreto Cassazione n. 04817/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris