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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 marzo 2025

Cassazione n. 15975/2025

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti e letto il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia e con un'unica impugnazione, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e in riformata della sentenza del Gup del Tribunale di Lecce, è stata rideterminata la pena inflitta ai ricorrenti in ordine ai reati loro ascritti alla rubrica.

2. La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cui deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale per mancato o erroneo proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.

Nelle more del procedimento di legittimità, è sopravvenuto il 15 marzo 2025 il decesso di [OSCURATO:PERSONA], come da certificato di morte rilasciato dal comune di Città di Casarano (LE) ed acquisito in atti.

4. La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/5/2016, Rv. 267384),

5. In conclusione, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., va annullata senza rinvio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell'imputato, disponendosi la separazione della posizione processuale del coimputato ricorrente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

Dispone la separazione processuale della posizione di [OSCURATO:PERSONA], con formazione di un autonomo fascicolo e rinvia all'udienza dell'Il aprile 2025 stesso relatore con trattazione de plano.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti e letto il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia e con un'unica impugnazione, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e in riformata della sentenza del Gup del Tribunale di Lecce, è stata rideterminata la pena inflitta ai ricorrenti in ordine ai reati loro ascritti alla rubrica. 2. La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cui deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale per mancato o erroneo proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Nelle more del procedimento di legittimità, è sopravvenuto il 15 marzo 2025 il decesso di [OSCURATO:PERSONA], come da certificato di morte rilasciato dal comune di Città di Casarano (LE) ed acquisito in atti. 4. La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/5/2016, Rv. 267384), 5. In conclusione, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., va annullata senza rinvio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell'imputato, disponendosi la separazione della posizione processuale del coimputato ricorrente. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Dispone la separazione processuale della posizione di [OSCURATO:PERSONA], con formazione di un autonomo fascicolo e rinvia all'udienza dell'Il aprile 2025 stesso relatore con trattazione de plano. Così deciso, i
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