CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 settembre 2022
Cassazione n. 29347/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7286/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Pacuvio n. 34, presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende , unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , per procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); rap presentat a e difes a dagli avv . [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente- Avverso la sentenza d el Tribunale di Milano n. 7373/2016 , depositata il14/06/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora innanzi semplicemente “Stella”), premettendo di avere concluso con [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora innanzi semplicemente “[OSCURATO:PERSONA]”) due contratti d’appalto (rispettivamente per la demolizione di alcuni fabbricati esistenti su un lotto di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e per l’effettuazione degli scavi di sbancamento prodromici alla realizzazione di una nuova costruzione), e di non aver potuto eseguire il secondo per l’unilaterale recesso della committente, conveniva in giudizio quest’ultima dinanzi al Tribunale di Milano, invocandone la condanna al pagamento di complessivi euro 57.073,00, a t i tolo di indennità ex art. 1671 c.c. Costituendosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] ribatteva che il secondo contratto non era stato, invero, concluso, in attesa dell’adozione,da parte del Comune di Milano, del piano di utilizzo delle terre di scavo; e che, una volta intervenuto tale piano, la nuova proposta avanzata da Stella non era stata accettata perché ritenuta eccessivamente onerosa, con conseguente affidamento dell’opera ad altra ditta. In ragione della prova documentale dell’accettazione di entrambe le (originarie) proposte contrattuali, Il Tribunale ritenne perfezionato l’accordo tra le parti anche relativamente alle opere di scavo (attribuendo all’ulteriore comunicazione di Stella, successiva all’approvazione del piano di scavo da parte del Comune, il solo intento di “programmare con la committente l’inizio dei lavori”: pag. 3 della sentenza impugnata), e conseguentemente condannò la convenuta al pagamento della somma richiesta, a titolo di indennità per mancato guadagno. La Corte d’Appello di Milano dichiarò inammissibile l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Milano, ai sensi dell’art. 348-ter, comma 3, c.p.c. Ha depositato controricorso Stella. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. 2.Con il primo motivo di ricorso viene censurata la violazione degli artt. 1321, 1326 e 1362 c.c., sul presupposto che, alla stregua dei criteri legali di interpretazione (in particolare, quello del comportamento complessivo delle parti, di cui all’art. 1362, comma 2, c.c.), non fosse possibile ritenere che il primo accordo valesse a perfezionare un contratto tra le parti anche relativamente alle opere di scavo, posto che –a quell’epoca – non era dato conoscere “le modalità di intervento e di smaltimento, nonché i correlati costi”. L’accettazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] faceva riferimento ai soli lavori di demolizione e bonifica, e non era conforme alla proposta sotto il profilo del prezzo (facendo riferimento a uno “sconto del 2% (due per cento) sui prezzi unitari ed a corpo”); inoltre, dalla missiva inviata da Stella a [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (che faceva riferimento a pattuizioni raggiunte nel corso di una conversazione telefonica del 3.7.2013) si evinceva che nessun vincolo poteva essere sorto nel 2011 con riguardo alle opere in questione. 3. Il secondo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata dall’angolo visuale dell’art. 360, n. 4, c.p.c., per carenza di motivazione circa la prova del mancato guadagno, tratta dal Tribunale da un’offerta pervenuta a Stella da altra impresa (concernente le sole operazioni di scarico del materiale inerte), senza che sia dato “comprendere attraverso quale ragionamento il giudicante sia addivenuto a dar credito all’importo di spesa esposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, importo che (..) prende, peraltro, unicamente in considerazione le pretese voci di spesa attinenti [a]l trasporto e conferimento del materiale scavato, mentre nulla si dice sulle spese relative alle opere di scavo propriamente dette (spese generali, costi di manodopera, costi delle attrezzature, oneri di sicurezza, ecc.)” (pag. 22 del ricorso). 4.Il primo motivo è inammissibile. Secondo la pronuncia impugnata, il contratto tra le parti (avente ad oggetto le opere di demolizione e bonifica da un lato, e di scavo dall’altro) si concluse mediante “la comunicazione di avvenuta accettazione di entrambe le offerte contrattuali, ossia la proposta 0205 (bonifiche) e la proposta 0187 (demolizione e scavo)” (pag. 2 della sentenza del Tribunale di Milano).La lettera del 26.6.2013 (di cui al doc. 7 di Stella) non potrebbe essere intesa (come invece ritiene l’odierna ricorrente) quale nuova proposta contrattuale non accettata da [OSCURATO:PERSONA], poiché – secondo il Tribunale di Milano – “in realtà è intestata “conferma delle offerte economiche” ed ha per contenuto non la comunicazione di un’offerta commerciale bensì la comunicazione dei prossimi lavori, per tipologia d’intervento e d’importo”. Il suo contenuto è cioè quello di programmare con la committente l’inizio dei lavori, come reso evidente dal tenore del terzultimo capoverso della comunicazione in esame” (pag. 3 della sentenza impugnata). La tesi dell’odierna ricorrente è, invece, che “l’offerta [OSCURATO:DATA_NASCITA] – doc. 3 parte attrice in primo grado, dimesso con atto di citazione –rec[asse] inequivoche espressioni confortanti l’assenza di un definitivo vincolo contrattuale”, citando, al riguardo, l’espressione “Tempi di esecuzione: da concordarsi; Pagamenti : da concordarsi” (pag. 16 del ricorso); che la lettera d’accettazione di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] facesse, in ogni caso, espresso riferimento ai soli lavori di demolizione e bonifica (ne viene riportato il passo alla cui stregua “I lavori di demolizione capannoni e bonifica dovranno iniziare dopo le ferie di agosto”); che alla lettera del 26.6.2013 (anch’essa attinente alle sole opere di escavazione) erano seguiti altri contatti tra le parti, segno inequivocabile che esse non avevano raggiunto l’accordo circa il corrispettivo(si veda, in particolare, il passo della lettera di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], riportato a pag. 18 e s. del ricorso, ove si allude a una telefonata del 3.7.2013, nella quale sarebbe stato concordato in euro 113.250,00 “il compenso per le attività indicate nel dettaglio 26.06.2013 e nel piano di utilizzo in oggetto”). Nel ricorso viene pure riportato il passo della missiva (inviata da Stella a [OSCURATO:PERSONA]) del [OSCURATO:DATA_NASCITA], secondo cui “..Le quantità sopra esposte sono a puro titolo indicativo con lo scopo di meglio valutare l’entità presunta dei lavori e non costituiscono in nessun modo vincolo contrattuale. (..) Esclusioni: IVA di legge – Tutto quanto non previsto nella presente offerta (…) Come comunicatole con e-mail del 24/06 u.s., a causa della situazione di grave crisi e difficoltà che colpisce particolarmente il ns. settore, le discariche, gli impianti di smaltimento e i siti di conferimento, siamo a richiedere a nostra volta l’emissione di fidejussione bancaria a prima richiesta per l’importo totale di cui sopra da consegnarci prima dell’inizio dei lavori. Nell’attesa di ricevere copia della presente firmata per conferma e accettazione, ci è grata l’occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti” (pagg. 17 e 18 del ricorso). Orbene, è insegnamento consolidato di questa Corte quello secondo cui “qualora, con il ricorso per cassazione, venga fatta valere la inesatta interpretazione di una norma contrattuale, il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso, a riportare nello stesso il testo della fonte pattizia invocata, al fine di consentirne il controllo al giudice di legittimità, che non può sopperire alle lacune dell'atto di impugnazione con indagini integrative” (Cass., n. 6735/2019; Cass., n. 15489/2007). Nel caso di specie, i brani delle comunicazioni reciprocamente scambiatesi dalle parti nel 2011 (quelle del 10 marzo e del 15 luglio 2011, che la sentenza impugnata ritiene avere determinato la conclusione del contratto), riportati dalla ricorrente in seno al ricorso, appaiono insufficienti a supportare il vaglio delle censure avanzate nel primo motivo dello stesso, dal momento che, in sé considerate, non risultano decisive nel senso del mancato raggiungimento dell’accordo circa gli elementi essenziali del negozio . Invero, l’espressione “Tempi di esecuzione: da concordarsi; Pagamenti: da concordarsi” è pienamente compatibile con la necessità di attendere l’approvazione del piano di scavo da parte del Comune prima di definire lo sviluppo cronologico delle relative opere, fermo restando l’avvenuto raggiungimento del consenso in ordine alla tipologia delle stesse e ai criteri di determinazione del corrispettivo; e anche la precisazione che “I lavori di demolizione capannoni e bonifica dovranno iniziare dopo le ferie di agosto”, di cui all’accettazione di [OSCURATO:PERSONA], se vale a individuare l’epoca di inizio delle opere menzionate, non esclude affatto che le ulteriori opere non indicate (vale a dire, per l’appunto, quelle di scavo funzionali alla nuova costruzione) facessero parte dell’oggetto del contratto, mostrandosi, per converso, coerente con la postergazione delle stesse al momento (in allora non ancora noto) dell’approvazione del piano di scavo da parte del Comune.In conclusione, la censura, nei termini in cui è proposta, non giunge ad intaccare il ragionamento svolto dalla sentenza impugnata, nella misura in cui non consente di evincere, dal puntuale confronto del testo delle comunicazioni intercorse tra le parti, che quelle del 2013 dessero vita realmente ad un nuovo e distinto contratto, e non già – come opinato dal giudice di merito - a una mera integrazione e specificazione dell’intesa globale già raggiunta due anni prima sul complesso delle opere da eseguirsi da parte di Stella. L’inammissibilità del motivo scaturisce, pertanto, dal consolidato principio affermato da questa Corte, secondo cui “nel giudizio di cassazione, la censura svolta dal ricorrente che lamenti la mancata applicazione del criterio di interpretazione letterale, per non risultare inammissibile deve essere specifica, dovendo indicare quale sia l'elemento semantico del contratto che avrebbe precluso l'interpretazione letterale seguita dai giudici di merito e, al contrario, imposto una interpretazione in senso diverso; nel giudizio di legittimità, infatti, le censure relative all'interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento della sentenza impugnata” (Cass., n. 995/2021). 5. Il secondo motivo è anch’esso in ammissibile , atteso che, “ in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., n. 7090/2022) . Nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha supportato la liquidazione dell’indennizzo ex art. 1671 c.c. co l riferimento, da un lato, al corrispettivo previsto nel contratto (pari ad euro 95.700,00) e, dall’altro, alle spese che l’appaltatore avrebbe dovuto sostenere (quantificate sulla base delle risultanze del doc. 9 di parte attrice), aggiungendo che “la convenuta non [aveva] dimostrato (e non [aveva] offerto di provare) che l’interruzione dell’appalto non avrebbe impedito all’appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero che gli [aveva] procurato vantaggi diversi” (pag. 3 della sentenza impugnata). È evidente, dunque, come la motivazione sia presente, incentrandosi le critiche della ricorrente –a ben vedere – sull’effettivo adempimento, da parte di Stella, all’onere della prova sulla stessa gravante, vale a dire sull’efficacia probatoria del citato doc. 9 ai fini della determinazione dell’importo da sottrarre a quello rappresentativo del guadagno contrattuale (a pag. 21 del ricorso si legge, infatti, che “è onere dell’appaltatore fornire la prova di quale sarebbe stato il guadagno da lui conseguibile tramite l’esecuzione delle opere appaltate”). 6. Per le ragioni sopra illustrate il ricorso dev’essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali (liquidate in dispositivo). Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell’articolo 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M. Rigetta il ricorso; Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei