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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 dicembre 1972

Cassazione n. 21368/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 01/07/2022 del GIP TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] Il GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di FIRENZE in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza emessa in data 1°/7/2022 ai sensi dell'art. 666, comma 2 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la restituzione dei beni agli stessi personalmente confiscati dal giudice dell'esecuzione.

1. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione gli interessati che, in un unico atto e a mezzo del comune difensore, hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per disporre la confisca sia con riferimento alla legittimità della delle situazioni patrimoniali dei ricorrenti che alla proporzione degli acquisti effettuati con i redditi dagli stessi percepiti.2.

In data 16 novembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost.

Proc. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili per due diverse ragioni.

1. I ricorrenti sono terzi interessati nell'incidente di esecuzione relativo alle statuizioni di confisca disposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

I terzi interessati, così come i soggetti portatori di interessi solo meramente civilistici, stanno in giudizio e possono proporre ricorso per cassazione con il ministero di un difensore munito di procura speciale (cfr. Sez. 3, n. 34684 del 14/09/2021, Gobbi, Rv. 282086 - 01; Sez. 1, n. 8361 del 10/01/2014, Russo, Rv. 259174, Sez. 6, n. 46429 del 17/09/2009, Pace, Rv. 245440; Sez. 6, n. 11796 del 4/03/2010, Pilato, Rv. 246485, Sez. 6, n. 13798 del 20/01/2011, Bonura, Rv. 249873).

La "procura speciale" di cui deve essere munito il difensore del terzo, sebbene non richieda l'adozione di formule sacramentali, deve essere redatta in termini tali per i quali sia chiara la manifestazione di volontà di affidare a un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura, conferendo così espressamente allo stesso la facoltà di esercitare in proprio nome e conto i diritti di natura civilistica di cui il terzo stesso è titolare (cfr. Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, Ruffo, Rv. 282668 - 01 Sez. 6, n. 1289 del 12/12/2013, dep. 2014, Scino, Rv. 259019 - 01).

Sotto tale profilo è necessario che la procura contenga un riferimento alle facoltà e ai poteri che si intendono conferire al procuratore speciale così nominato.

In assenza di tale contenuto minimo, d'altro canto, la procura non è validamente conferita e non può ritenersi così radicata la legittimazione ad assistere il terzo interessato nel giudizio.

1.1. Nel caso di specie l'atto di nomina contiene esclusivamente la nomina del professionista quel difensore di fiducia e la mera indicazione "conferendo al predetto difensore procura speciale", senza che con ciò sia in effetti attribuito alcun specifico potere ovvero facoltà, neanche genericamente quelle di legge (cfr. Sez. 6, n. 31362 del 08/05/2018, M., Rv. 273436 - 01).

Ragione questa per la quale i ricorsi sono inammissibili in quanto proposti da soggetto privo della richiesta legittimazione.

2. Nell'unico articolato motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla sussistenza dei presupposti della confisca.// La doglianza, che non si confronta con il tenore del provvedimento impugnato, è manifestamene infondata.

2.1. La confisca è stata disposta con due diverse ordinanze, la seconda a integrazione della prima, emesse dal giudice per le indagini preliminari in data 22 luglio 2020 in funzione di giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 240 bis cod. pen e 183 quater disp. att. cod. proc. pen. 2.2.

Avverso tale provvedimento, in data 21 settembre 2020, gli attuali ricorrenti, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], hanno presentato opposizione.

2.3. In data 27 maggio 2021 l'opposizione è stata in parte accolta e per il resto rigettata e il provvedimento è stato notificato ai ricorrenti il 9 giugno 2021.

2.4. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso la difesa e questo è stato rigettato con la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione il 5 maggio 2022.

2.5. In data 29 giugno 2022 la difesa ha proposto l'incidente di esecuzione oggetto degli attuali ricorsi che il giudice, come indicato nel ritenuto in fatto, considerato che non vi fosse alcun elemento nuovo, ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 666, comma 2 cod. proc. pen. 2.6.

Le doglianze oggetto dei ricorsi omettono di confrontarsi con l'unico e decisivo elemento posto a fondamento della dichiarazione di inammissibilità, cioè l'assenza di elementi nuovi, e sono pertanto generiche.

Sotto tale profilo, pertanto, i ricorsi, nei quali peraltro sono ribaditi e riportati argomenti e considerazioni afferenti la legittimità dell'originario provvedimento che risultano essere state già esposte e decise nella precedente fase conclusa con la sentenza della Corte di Cassazione, è inammissibile in quanto il motivo dedotto è privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c) cod. proc. pen. 3.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 01/07/2022 del GIP TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] Il GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di FIRENZE in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza emessa in data 1°/7/2022 ai sensi dell'art. 666, comma 2 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la restituzione dei beni agli stessi personalmente confiscati dal giudice dell'esecuzione. 1. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione gli interessati che, in un unico atto e a mezzo del comune difensore, hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per disporre la confisca sia con riferimento alla legittimità della delle situazioni patrimoniali dei ricorrenti che alla proporzione degli acquisti effettuati con i redditi dagli stessi percepiti.2. In data 16 novembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili per due diverse ragioni. 1. I ricorrenti sono terzi interessati nell'incidente di esecuzione relativo alle statuizioni di confisca disposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. I terzi interessati, così come i soggetti portatori di interessi solo meramente civilistici, stanno in giudizio e possono proporre ricorso per cassazione con il ministero di un difensore munito di procura speciale (cfr. Sez. 3, n. 34684 del 14/09/2021, Gobbi, Rv. 282086 - 01; Sez. 1, n. 8361 del 10/01/2014, Russo, Rv. 259174, Sez. 6, n. 46429 del 17/09/2009, Pace, Rv. 245440; Sez. 6, n. 11796 del 4/03/2010, Pilato, Rv. 246485, Sez. 6, n. 13798 del 20/01/2011, Bonura, Rv. 249873). La "procura speciale" di cui deve essere munito il difensore del terzo, sebbene non richieda l'adozione di formule sacramentali, deve essere redatta in termini tali per i quali sia chiara la manifestazione di volontà di affidare a un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura, conferendo così espressamente allo stesso la facoltà di esercitare in proprio nome e conto i diritti di natura civilistica di cui il terzo stesso è titolare (cfr. Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, Ruffo, Rv. 282668 - 01 Sez. 6, n. 1289 del 12/12/2013, dep. 2014, Scino, Rv. 259019 - 01). Sotto tale profilo è necessario che la procura contenga un riferimento alle facoltà e ai poteri che si intendono conferire al procuratore speciale così nominato. In assenza di tale contenuto minimo, d'altro canto, la procura non è validamente conferita e non può ritenersi così radicata la legittimazione ad assistere il terzo interessato nel giudizio. 1.1. Nel caso di specie l'atto di nomina contiene esclusivamente la nomina del professionista quel difensore di fiducia e la mera indicazione "conferendo al predetto difensore procura speciale", senza che con ciò sia in effetti attribuito alcun specifico potere ovvero facoltà, neanche genericamente quelle di legge (cfr. Sez. 6, n. 31362 del 08/05/2018, M., Rv. 273436 - 01). Ragione questa per la quale i ricorsi sono inammissibili in quanto proposti da soggetto privo della richiesta legittimazione. 2. Nell'unico articolato motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla sussistenza dei presupposti della confisca.// La doglianza, che non si confronta con il tenore del provvedimento impugnato, è manifestamene infondata. 2.1. La confisca è stata disposta con due diverse ordinanze, la seconda a integrazione della prima, emesse dal giudice per le indagini preliminari in data 22 luglio 2020 in funzione di giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 240 bis cod. pen e 183 quater disp. att. cod. proc. pen. 2.2. Avverso tale provvedimento, in data 21 settembre 2020, gli attuali ricorrenti, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], hanno presentato opposizione. 2.3. In data 27 maggio 2021 l'opposizione è stata in parte accolta e per il resto rigettata e il provvedimento è stato notificato ai ricorrenti il 9 giugno 2021. 2.4. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso la difesa e questo è stato rigettato con la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione il 5 maggio 2022. 2.5. In data 29 giugno 2022 la difesa ha proposto l'incidente di esecuzione oggetto degli attuali ricorsi che il giudice, come indicato nel ritenuto in fatto, considerato che non vi fosse alcun elemento nuovo, ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 666, comma 2 cod. proc. pen. 2.6. Le doglianze oggetto dei ricorsi omettono di confrontarsi con l'unico e decisivo elemento posto a fondamento della dichiarazione di inammissibilità, cioè l'assenza di elementi nuovi, e sono pertanto generiche. Sotto tale profilo, pertanto, i ricorsi, nei quali peraltro sono ribaditi e riportati argomenti e considerazioni afferenti la legittimità dell'originario provvedimento che risultano essere state già esposte e decise nella precedente fase conclusa con la sentenza della Corte di Cassazione, è inammissibile in quanto il motivo dedotto è privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c) cod. proc. pen. 3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di e
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