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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37244/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza del 23 novembre 2021 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del 24 settembre 2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui è stata rigettata la richiesta di restituzione dei beni immobili sottoposti a sequestro preventivo dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 16 e 28 settembre 2016.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

Con l'unico motivo si deduce il vizio di violazione di legge, in particolare per motivazione apparente.

Il ricorrente è stato condannato il 21 settembre 2021 alla pena di 9 mesi di reclusione per il reato ex art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, con la sospensione condizionale della pena, e la confisca dei beni in sequestro, sospensivamente condizionata all'inadempimento dell'impegno assunto dall'imputato con l'Agenzia delle entrate.

Dopo aver riassunto i motivi di appello, si sostiene che il Tribunale del riesame avrebbe confermato l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con una motivazione apparente rispetto alla argomentazione difensiva circa l'avere l'imputato fornito all'Agenzia delle entrate, a copertura del credito, garanzie reali di importo maggiore rispetto al debito residuo di soli C

500.000. Il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a ritenere irrilevanti tali garanzie reali, senza esporne i motivi e omettendo di considerare come il fine della confisca sia rappresentato proprio dalla garanzia per l'Amministrazione finanziaria di recuperare quanto non versato dal contribuente.

Inoltre, l'importante consistenza patrimoniale di garanzia offerte all'Agenzia delle Entrate consentirebbe di ritenere raggiunto lo scopo della confisca. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Con l'unico motivo si deduce il vizio di violazione di legge per motivazione apparente: è apparente la motivazione tale da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi, inidonei, a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.1.2.

Le argomentazioni sulla necessità del mantenimento in sequestro dei beni immobili del ricorrente, finalizzato alla confisca per equivalente già disposta con la sentenza di condanna, sono particolarmente articolate mentre il ricorso non si confronta appieno con le stesse, indugiando in particolare sull'analisi di una particolare frase della motivazione dell'ordinanza, volta ad affermare, nel contesto di più ampia, puntuale e perspicua motivazione sul mantenimento del sequestro, che le garanzie reali rilasciate all'Agenzia delle entrate sono irrilevanti rispetto alla necessità di mantenere la predetta misura, attesa l'entità delle somme ancora da erogare.

2. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 23 novembre 2021 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del 24 settembre 2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui è stata rigettata la richiesta di restituzione dei beni immobili sottoposti a sequestro preventivo dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 16 e 28 settembre 2016. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. Con l'unico motivo si deduce il vizio di violazione di legge, in particolare per motivazione apparente. Il ricorrente è stato condannato il 21 settembre 2021 alla pena di 9 mesi di reclusione per il reato ex art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, con la sospensione condizionale della pena, e la confisca dei beni in sequestro, sospensivamente condizionata all'inadempimento dell'impegno assunto dall'imputato con l'Agenzia delle entrate. Dopo aver riassunto i motivi di appello, si sostiene che il Tribunale del riesame avrebbe confermato l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con una motivazione apparente rispetto alla argomentazione difensiva circa l'avere l'imputato fornito all'Agenzia delle entrate, a copertura del credito, garanzie reali di importo maggiore rispetto al debito residuo di soli C 500.000. Il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a ritenere irrilevanti tali garanzie reali, senza esporne i motivi e omettendo di considerare come il fine della confisca sia rappresentato proprio dalla garanzia per l'Amministrazione finanziaria di recuperare quanto non versato dal contribuente. Inoltre, l'importante consistenza patrimoniale di garanzia offerte all'Agenzia delle Entrate consentirebbe di ritenere raggiunto lo scopo della confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Con l'unico motivo si deduce il vizio di violazione di legge per motivazione apparente: è apparente la motivazione tale da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi, inidonei, a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.1.2. Le argomentazioni sulla necessità del mantenimento in sequestro dei beni immobili del ricorrente, finalizzato alla confisca per equivalente già disposta con la sentenza di condanna, sono particolarmente articolate mentre il ricorso non si confronta appieno con le stesse, indugiando in particolare sull'analisi di una particolare frase della motivazione dell'ordinanza, volta ad affermare, nel contesto di più ampia, puntuale e perspicua motivazione sul mantenimento del sequestro, che le garanzie reali rilasciate all'Agenzia delle entrate sono irrilevanti rispetto alla necessità di mantenere la predetta misura, attesa l'entità delle somme ancora da erogare. 2. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
Sentenza Cassazione n. 37244/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris