Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32539/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 13RANCACCIO; OSSERVA

1. Visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di violazione di domicilio aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate;

2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto, relativamente alla affermazione di responsabilità relativa ai reati di cui ai capi A e D, è formulato in modo generico, assertivo, facendo leva sul canone della "verosimiglianza", estraneo all'accertamento della prova dei fatti nel processo penale, nonché costruito secondo direttrici di censura "in fatto" e rivalutative, di per sé inammissibili: l'imputato fornisce la propria spiegazione dell'accaduto già smentita dai giudici di merito (cfr. pagine 1-2 e 4-5 della sentenza impugnata), poiché è risultato che egli non abitasse abitualmente la casa della persona offesa, ma vi aveva trovato ospitalità, per mera cortesia di que.st'ultima, in qualche occasione; giammai ne aveva le chiavi.

L'ampia motivazione rassicura dell'ottimale valutazione delle prove da parte del giudice d'appello.

3. Considerato che anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto estremamente generico e manifestamente infondato, volto ad ottenere una rivalutazione del giudizio di equivalenza tra circostanze di segno opposto, adeguatamente giustificato dal provvedimento impugnato.

Del resto, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838, e giurisprudenza ivi citata).

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 13RANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di violazione di domicilio aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate; 2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto, relativamente alla affermazione di responsabilità relativa ai reati di cui ai capi A e D, è formulato in modo generico, assertivo, facendo leva sul canone della "verosimiglianza", estraneo all'accertamento della prova dei fatti nel processo penale, nonché costruito secondo direttrici di censura "in fatto" e rivalutative, di per sé inammissibili: l'imputato fornisce la propria spiegazione dell'accaduto già smentita dai giudici di merito (cfr. pagine 1-2 e 4-5 della sentenza impugnata), poiché è risultato che egli non abitasse abitualmente la casa della persona offesa, ma vi aveva trovato ospitalità, per mera cortesia di que.st'ultima, in qualche occasione; giammai ne aveva le chiavi. L'ampia motivazione rassicura dell'ottimale valutazione delle prove da parte del giudice d'appello. 3. Considerato che anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto estremamente generico e manifestamente infondato, volto ad ottenere una rivalutazione del giudizio di equivalenza tra circostanze di segno opposto, adeguatamente giustificato dal provvedimento impugnato. Del resto, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838, e giurisprudenza ivi citata). 4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 32539/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris