CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00273/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 95) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai 'reati ascritti è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. "doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Il primo motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, considerato che la Corte d'appello ha motivatamente dato atto che gli operanti avevano notato e identificato l'imputato mentre si trovava all'esterno del cancello della sua abitazione per la cessione di stupefacenti, in chiara violazione della misura degli arresti domiciliari cui era sottoposto. Anche il secondo motivo è reiterativo e manifestamente infondato, atteso che i giudici di merito hanno congruamente escluso la possibilità di ricondurre il fatto nella fattispecie di lieve entità per via delle modalità della condotta, del dato ponderale della droga complessivamente detenuta e delle caratteristiche organizzative dell'illecita attività oggetto di accertamento Il terzo motivo è inammissibile, in quanto afferente al merito del trattamento sanzionatorio, benché sorretto da idonea e logica motivazione, avendo i giudici tenuto conto della gravità del fatto e della negativa personalità del prevenuto emergente dalla condotta tenuta, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la ccndanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il