CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 42227/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha - con l'ordinanza impugnata - rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari, in corso di esecuzione, avanzata dall'interessato per decorrenza del termine di fase. 2. Il Tribunale premette che [OSCURATO:PERSONA] è ristretto presso la propria abitazione dal 25 febbraio 2020 perché gravemente indiziato di concorso nel delitto di cui all'art. 416-ter c.p., per aver fatto da tramite tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - associato mafioso - nella stipula di un patto di scambio elettorale politico-mafioso, con attività collocata temporalmente nel periodo febbraio-giugno 2018. In base all'accordo, Laurendi avrebbe procurato a Siclari i voti necessari all'elezione; Siclari avrebbe, poscia, soddisfatto gli interessi e le esigenze dell'associazione. Ad avviso del Tribunale il reato contestato a Galletta rientra tra quelli contemplati dall'art. 407, comma 2, lett. a), n. 3 c.p.p. (delitti commessi avvalendosi delle condizioni dall'art. 416/bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo), sicché il termine di fase, relativo alle indagini preliminari, è quello di un anno dall'inizio di esecuzione della misura, non ancora decorso alla data di proposizione della richiesta (26 ottobre 2020). 3. Contro l'ordinanza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del prevenuto lamentando, con unico motivo, la violazione degli artt. 303, comma 1, lett. a, n. 3 e 407, comma 2, lett. a), n. 3 del cod. proc. pen.. Ad avviso del ricorrente l'ipotesi di reato contestata, nello specifico, a Galletta non contempla l'utilizzo del metodo mafioso, ma solo uno scambio di utilità tra il politico (Siclari) e l'associato mafioso (Laurendi), sicché si sarebbe fuori della previsione dell'art. 407 sopra menzionato. Il ricorrente rimarca che, a seguito della modifica apportata all'art. 416-ter cod. pen. dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, il delitto di scambio elettorale politico-mafioso può essere realizzato con due modalità: a) con l'accettazione della promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis; b) con l'accettazione della promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis. Solo nella seconda ipotesi l'utilizzo della violenza è "consustanziale" al reato di cui all'art. 416-ter cod. pen., sicché solo in tal caso si cade nella previsione dell'art. 407, comma 2, lett. a), n. 3, cod. proc. pen., che rimanda all'utilizzo del metodo mafioso. Nella specie, invece, a Galletta è contestato di aver favorito un accordo di scambio tra un politico ed un mafioso, sicché, ricadendosi nella prima ipotesi sopra formulata, l'art. 407 cit. resta inapplicabile alla fattispecie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. L'art. 407, comma 2, lett. a, n. 3, rimanda esplicitamente a qualsiasi delitto commesso avvalendosi del metodo mafioso, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose. Il reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. (scambio elettorale politico-mafioso) era caratterizzato, fino all'avvento della legge n. 43 del 2019, unicamente dal fatto che il procacciamento dei voti era attuato o promesso "mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis cod.pen." (id est, col metodo mafioso). La nuova formulazione ha esteso - puramente e semplicemente - la punibilità a qualsiasi accordo stipulato con l'appartenente ad un'associazione mafiosa; inoltre, tra gli elementi della corrispettività ha inserito la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. Vi è, quindi, perfetta continuità tra il vecchio e il nuovo testo dell'art. 416-ter cod. pen., dal momento che, ribadita la punibilità dell'accordo che contempli l'utilizzo del metodo mafioso, vi sono state aggiunte parole volte ad ampliare il campo d'applicazione della norma, con una previsione riferita ai soggetti dell'accordo illecito e ai contenuti dello scambio. Tanto consente di ritenere pienamente utilizzabile, per l'individuazione del regime cautelare riservato al delitto suddetto, la giurisprudenza antecedente alla legge 43/2019, la quale aveva chiarito che le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis, richiamate dall'art. 416-ter, ricorrono anche quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è persona intranea ad una consorteria di tipo mafioso, ed agisce per conto e nell'interesse di quest'ultima, sicché non è necessario che l'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità contempli l'attuazione, o l'esplicita programmazione, di una campagna elettorale mediante intimidazioni, poiché in tal caso il ricorso alle modalità di acquisizione del consenso tramite la modalità di cui all'art. 416 bis, terzo comma, cod. pen. può dirsi immanente all'illecita pattuizione (cass., n. 25302 del 19/5/2015; n. 31348 del 2015; n. 41801 del 2015). In pratica, la legge 43 del 2019 ha solo rimodellato l'art. 416/ter cod. pen. cristallizzando l'interpretazione operata dalla giurisprudenza di legittimità. Consegue a tanto la piena applicabilità, al caso di specie, dell'art. 407, comma 2, lett. a, n. 3), cod. proc. pen., sicché il termine cautelare non era scaduto alla data di presentazione dell'istanza. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente