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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 13157/2024

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] APPALTO dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 08 / 04/2024 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 19299 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 19299del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 43P51 G411I) MALETTA [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62B28 D086Y) MALETTA Antonietta (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63C62 G411P) MALETTA [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64H57 G441S) rappresentatie difesi dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MDN FNC54B21 H620 I ) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: LZZMNG 52A60 H573R ) rappresentatae difesa dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MCCLSN 67P26 H501T ) -controricorrente- nonché BECCHERI Primo (C.F.: BRSCLD 54C06 L781H) -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2745/2020, pubblicatain data 21 ottobre 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 aprile 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Ric. n. 19299/2021 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 [OSCURATO:PERSONA] ha agitoin giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA]- stanzo,quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] , per ottenere il risarci- mento dei danni subiti in conseguenza del preteso inadempi- mento alle obbligazioni professionali assunte da quest’ultimo nei suoi confronti, quale progettista e direttore dei lavori di co- struzione di un fabbricato ad uso abitativo con annesso rustico, che era risultatorealizzato in difformità dalla concessione edili- zia. [OSCURATO:PERSONA] ha, inoltre, proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA], appal- tatore dei lavori in questione, per il pagamento del relativo cor- rispettivo,per un importo pari ad € 50.045,90 , assumendo la responsabilità dello stesso per l’abuso edilizio realizzato.

I due giudizi sono stati riuniti.

Il Tribunale di Rovigo, in parziale accoglimento delle domande della [OSCURATO:PERSONA]: ha condannato gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro e con il Beccheri,a corrisponderle, a titolo risar- citorio, la somma di €9.428,20; ha, inoltre, revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dal Beccheri, condannando peraltro l’oppo- nente al pagamento del medesimo importo oggetto di ingiun- zione, da cui detrarre la somma riconosciutale a titolo risarci- torio.

La Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado, che ha confermato per il resto: a)ha determi- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] confronti del Beccheri, per il corrispettivo dell’appalto, in € 39.716,77 ; b) ha ricono- sciuto la responsabilità parziaria degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] per l’obbligazione risarcitoria del de cuius, in proporzione alle rispettive quote ereditarie; c) ha rideterminato il carico delle spese processuali, condannando gli eredi Malettaa pagare alla [OSCURATO:PERSONA] i quattro quinti delle stesse e quest’ultima a pagarne alBeccheri un terzo, con compensazione per il residuo .

Ric. n. 19299/2021 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 RicorronoLuigi, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] , nonché Gio- vanna [OSCURATO:PERSONA],sulla base di tre motivi.

Resistecon controricorso la [OSCURATO:PERSONA].

Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’altro intimat o .

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Nullità della sen- tenza(art. 360 n. 4 cpc) per violazione dell’ art. 112 cpc, (extra - ultrapetizione) ovvero per aver attribuito all’attrice un credito risarcitorio per tutt’altra ragione rispetto a quella richiesta in causa».

Iricorrenti fanno presente che la [OSCURATO:PERSONA] ave va chiesto il ri- sarcimento del danno costituito dalla prospettata perdita del proprio fabbricato, a causa della dedotta insanabilità degli abusi edilizi posti in essere in sede di realizzazione dello stesso, che avrebbero inevitabilmente condotto alla sua integrale demoli- zione, mentre i giudici di merito, intervenuta nelle more la sa- natoria degli abusi, le hanno riconosciuto il diverso danno co- stituito dalle somme di danaro pagate per gli oneri di urbaniz- zazione,nonché per le sanzioni e le sovratasse dovute per la sanatoriastessa.

Affermano che si tratterebbe di unaragione di credito non solo affatto diversa, ma, addirittura,specularmente inversa a quella domandata.

Il motivo è infondato. 1.1 La decisione impugnata , sul punto in contestazione, con- tiene la seguente motivazione: «l’evento dannoso, in cui si è concretizzato l’inadempimento dell’appaltatore e del direttore Ric. n. 19299/2021 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 dei lavori, permane il medesimo ed è esattamente indicato nell’atto di citazione di [OSCURATO:PERSONA] (l’edificazione in difformità al titolo autorizzativo).

Sono invece mutate le conse- guenze dannose, giacché solo in corso di giudizio l’attrice ha ottenuto il provvedimento amministrativo di sanatoria.

Il ridi- mensionamento della pretesa risarcitoria, dipendente dalla con- seguita possibilità di sanare l’abuso edilizio, non elimina l’ina- dempimento dei convenuti, ma riduce il pregiudizio economico sofferto dall’appaltante.

Ciò legittima la rideterminazione del petitum della domanda, con riduzione della pretesa risarcito- ria». 1.2 La corte d’appello ha, in altri termini, ritenuto che non vi fosse stata alcuna modifica della causa petendidella domanda risarcitoria avanzata in origine, consistente nel dedotto inadem- pimento del progettista e direttore dei lavori alle proprie obbli- gazioni professionali, che gli avrebbero imposto di segnalare alla committente la necessità di chiedere ed ottenere le auto- rizzazioni necessarie per la variante da apportare alle opere già assentite, prima di realizzarle in difformità del titolo abilitativo, e che la sopravvenuta sanatoria degli abusi avesse semplice- mente determinato una riduzione del danno conseguente al suddetto inadempimento, non riconoscibile, quindi, nell’intero valore delle opere edificate, in quanto da demolire integral- mente (come in origine prospettato, essendo stato emesso dal comune l’ordine di demolizione), ma esclusivamente nei limiti degli importi sborsati per le sanzioni amministrative, nonché per ottenere la revoca dell’ordine di demolizione, previo rilascio della concessione in sanatoria e, più precisamente, nella diffe- renza tra i costi che la committente avrebbe dovuto sostenere per ottenere l’approvazione delle varianti alle opere assentite, prima della realizzazione degli abusi, e quelli pagati per otte- nere il titolo abilitativo per le medesime varianti, in sanatoria.

Ric. n. 19299/2021 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 La decisione è certamente conforme a diritto, sul piano proces- suale, essendo stati correttamente individuati titolo e oggetto della originaria domanda risarcitoria ed essendo stato altret- tanto correttamente escluso che vi sia stato mutamento degli stessi in corso di causa.

L’inadempimento del progettista e direttore dei lavori alle pro- prie obbligazioni professionali (titolo della domanda originaria- mente proposta) è stato, infatti, correttamente individuato, nei termini sopra esposti e, altrettanto correttamente, è stato indi- viduato il conseguente danno (il cui risarcimento è l’oggetto della domanda stessa), a seguito dell’intervenuta sanatoria de- gli abusi.

Ildanno è stato, ovviamente (e del tutto correttamente), liqui- dato, proprio a causa dell’intervenuta sanatoria degli abusi in corso di causa, in misura inferiore a quanto inizialmente richie- sto, essendo venuto meno l’ordine di demolizione inizialmente emesso dal comune, peraltro in conformità alla stessa richiesta di parte attrice, che aveva in tal senso legittimamente ridotto la propria stessa pretesa.

Non vi è stata, pertanto, alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. e, tanto meno, vizio di ultra o extra petizione: la domanda è stata pienamente accolta nell’ane, per quanto riguarda il quan- tum, lo è stata nei limiti del danno di cui risultava fornita la prova effettiva, in virtù di quanto accertato nel corso dell’istrut- toria. 1.3 Del tutto infondato è l’assunto dei ricorrenti secondo il quale, poiché essi ave vano sostenuto la possibilità di conse- guirela concessione in sanatoria già nella comparsa di risposta, l’attrice avrebbe dovuto immediatamente modificare la propria domanda, chiedendo, almeno in via subordinata, i danni costi- tuiti dai relativi costi, per l’eventualità che la sanatoria fosse intervenuta.

Ric. n. 19299/2021 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 La richiesta di risarcimento, nell’atto introduttivo del giudizio, era stata ricollegata dall’attrice alle conseguenze amministra- tive dell’abuso realizzato, che, come è pacifico, aveva dato luogo ad un ordine di integrale demolizione del manufatto: la differenza tra la richiesta di un risarcimentopari al valore inte- grale dell’opera, conseguente all’ordine di demolizione della stessa in origine emesso dal comune, e la richiesta di un a sommapari alle sanzioni e ai costi per la sanatoria degli abusi , sopravvenuta in corso di causa, è, dunque, solo quantitativa, dal momento che l’importo oggetto della condanna finalecosti- tuisce pur sempre la correttadeterminazione e liquidazione dei danni costituiti dalle conseguenze dell’abuso edilizio oggetto dell’inadempimento contrattuale. 2.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione di legge ( art. 360 n. 3 cpc) in relazione all’art. 2236 cc.Erronea affermazione di responsabilità del Progettista e Direttore dei lavori, nono- stante il raggiunto risultato come desiderato dalla Commit- tente.

Incidentalmente, insussistenza di particolari necessità di accortezza dello stesso circa l’accoglibilità della domanda 2001 della variante in sanatoria».

Secondo i ricorrenti, le difformità delle opere realizzate rispetto al progetto originariamente assentitosarebbero state richieste dalla stessa c ommittente e, comunque, il danno subito dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato determinato dall’erroneo rigetto della ri- chiesta di sanatoria della variante rivolta al comune e non dalla condotta del direttore dei lavori.

La corte d’appello ha osservato, sul punto, che «il fatto che le varianti fossero volute da [OSCURATO:PERSONA] non dispensava il progettista e direttore dei lavori dall’accertarsi della loro regolarità urbani- stica» e che «la domanda di sanatoria non elide l’inadempi- mento del professionista, ma –in quanto è stata poi accolta – ne limita esclusivamente le conseguenze dannose».

Il motivo è inammissibile.

Ric. n. 19299/2021 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 Si premette chenon risulta adeguatamente censurata la effet- tiva ratio decidendi della statuizione della corte d’appello sul punto, peraltro certamente conforme a diritto, costituita dal ri- lievo che l’inadempimento del professionista era consistito nel non segnalare alla committente la necessità di richiedere l’au- torizzazione per le opere da realizzare in variante rispetto alla originaria concessione, prima che fossero realizzate in diffor- mità dal titolo assentito.

Ciò esclude che possa avere rilevanza, ai fini della decisione, la circostanza che vi fossero, in astratto, i presupposti per l’auto- rizzazione di tali varianti, e ciò anche considerando che, per quanto emerge dalla decisione impugnata, il danno è stato li- quidato proprio nei limiti dei maggiori costi sopportati dalla committente per non avere richiesto la variante tempestiva- mente, avendola ottenuta solo successivamente, in sanatoria (con le relative sanzioni e i maggiori costi).

Il fatto che le varianti al progetto iniziale fossero state richieste dalla committente e che vi fossero i presupposti perché le stesse fossero assentite (sia in sanatoria che anteriormente, se fosse stata avanzata tempestivamente la necessaria istanza amministrativa), sono, in definitiva, circostanze che non hanno rilievo ai fini dell’esito del giudizio: di conseguenza, le censure di cui al motivo di ricorso in esame non colgono adeguatamente la effettiva ratio decidendidella decisione impugnata, sui punt i in contestazione. 3.Con il terzo motivo si denunzia « Violazione di legge ( art. 360 n. 3 cpc) e in particolare per violazionedell’art. 1227 cc in re- lazione all’art. 29 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, nel non aver considerato (decurtando l’addebito ai ricorrenti) il concorso causale della [OSCURATO:PERSONA] al fatto e alla responsabilità derivatene».

Il motivo è infondato.

La corte d’appello ha osservato, sul punto oggetto delle cen- sure, che «non deve confondersi la responsabilità Ric. n. 19299/2021 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 amministrativa con la responsabilità per inadempimento con- trattuale, si che è irrilevante il disposto dell’art. 29 del d.p.r. n. 380/2001 ......

Neppure può invocarsi il concorso colposo di [OSCURATO:PERSONA] nella causazione dell’evento (art. 1227 cc), giacché non risulta che il geom.Maletta o Beccheri informarono la com- mittente della necessità di munirsi di un nuovo titolo abilitativo prima di proseguire con l’edificazione».

Secondo i ricorrenti tale affermazione sarebbe “criptica”.

Al contrario, il Collegio la ritiene chiarissima e del tutto con- forme a diritto: sul piano amministrativo, cioè nei rapporti con la pubblica amministrazione, in relazione alle condotte illecite poste in essere rispetto alla normativa edilizia, la responsabilità per gli abusi incombe, in effetti, sia sul committente, sia sul direttore dei lavori, sia sull’appaltatore, in virtù della disposi- zione richiamata dai ricorrenti; ma, nei rapporti interni e, in particolare, nei rapporti tra committente e progettista e diret- tore dei lavori, ha rilievo il relativo rapporto contrattuale e le obbligazioni dallo stesso derivanti.

Di conseguenza, una volta accertato, come avvenuto nella spe- cie, che il progettista e direttore dei lavori non aveva provve- duto a segnalare alla committente la necessità di richiedere ed ottenere l’assenso alle varianti alle opere già autorizzate, prima di realizzarle in difformità dal titolo abilitativo esistente,come avrebbe dovuto fare, in virtù delle obbligazioni assunte in base al rapporto professionale,egli è senz’altro tenuto a rispondere del suo inadempimento contrattuale nei confronti dell’altro con- traente (cioè la stessa committente),anche per aver causato la sua responsabilità sul piano amministrativo, con tutte le conse- guenze del caso. 4.Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Ric. n. 19299/2021 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna i ricorrent i a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi € 1.500,00, oltre€ 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] APPALTO dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 08 / 04/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 19299 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 19299del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 43P51 G411I) MALETTA [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62B28 D086Y) MALETTA Antonietta (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63C62 G411P) MALETTA [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64H57 G441S) rappresentatie difesi dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MDN FNC54B21 H620 I ) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: LZZMNG 52A60 H573R ) rappresentatae difesa dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MCCLSN 67P26 H501T ) -controricorrente- nonché BECCHERI Primo (C.F.: BRSCLD 54C06 L781H) -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2745/2020, pubblicatain data 21 ottobre 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 aprile 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 19299/2021 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 [OSCURATO:PERSONA] ha agitoin giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA]- stanzo,quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] , per ottenere il risarci- mento dei danni subiti in conseguenza del preteso inadempi- mento alle obbligazioni professionali assunte da quest’ultimo nei suoi confronti, quale progettista e direttore dei lavori di co- struzione di un fabbricato ad uso abitativo con annesso rustico, che era risultatorealizzato in difformità dalla concessione edili- zia. [OSCURATO:PERSONA] ha, inoltre, proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA], appal- tatore dei lavori in questione, per il pagamento del relativo cor- rispettivo,per un importo pari ad € 50.045,90 , assumendo la responsabilità dello stesso per l’abuso edilizio realizzato. I due giudizi sono stati riuniti. Il Tribunale di Rovigo, in parziale accoglimento delle domande della [OSCURATO:PERSONA]: ha condannato gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro e con il Beccheri,a corrisponderle, a titolo risar- citorio, la somma di €9.428,20; ha, inoltre, revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dal Beccheri, condannando peraltro l’oppo- nente al pagamento del medesimo importo oggetto di ingiun- zione, da cui detrarre la somma riconosciutale a titolo risarci- torio. La Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado, che ha confermato per il resto: a)ha determi- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] confronti del Beccheri, per il corrispettivo dell’appalto, in € 39.716,77 ; b) ha ricono- sciuto la responsabilità parziaria degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] per l’obbligazione risarcitoria del de cuius, in proporzione alle rispettive quote ereditarie; c) ha rideterminato il carico delle spese processuali, condannando gli eredi Malettaa pagare alla [OSCURATO:PERSONA] i quattro quinti delle stesse e quest’ultima a pagarne alBeccheri un terzo, con compensazione per il residuo . Ric. n. 19299/2021 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 RicorronoLuigi, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] , nonché Gio- vanna [OSCURATO:PERSONA],sulla base di tre motivi. Resistecon controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’altro intimat o . Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Nullità della sen- tenza(art. 360 n. 4 cpc) per violazione dell’ art. 112 cpc, (extra - ultrapetizione) ovvero per aver attribuito all’attrice un credito risarcitorio per tutt’altra ragione rispetto a quella richiesta in causa». Iricorrenti fanno presente che la [OSCURATO:PERSONA] ave va chiesto il ri- sarcimento del danno costituito dalla prospettata perdita del proprio fabbricato, a causa della dedotta insanabilità degli abusi edilizi posti in essere in sede di realizzazione dello stesso, che avrebbero inevitabilmente condotto alla sua integrale demoli- zione, mentre i giudici di merito, intervenuta nelle more la sa- natoria degli abusi, le hanno riconosciuto il diverso danno co- stituito dalle somme di danaro pagate per gli oneri di urbaniz- zazione,nonché per le sanzioni e le sovratasse dovute per la sanatoriastessa. Affermano che si tratterebbe di unaragione di credito non solo affatto diversa, ma, addirittura,specularmente inversa a quella domandata. Il motivo è infondato. 1.1 La decisione impugnata , sul punto in contestazione, con- tiene la seguente motivazione: «l’evento dannoso, in cui si è concretizzato l’inadempimento dell’appaltatore e del direttore Ric. n. 19299/2021 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 dei lavori, permane il medesimo ed è esattamente indicato nell’atto di citazione di [OSCURATO:PERSONA] (l’edificazione in difformità al titolo autorizzativo). Sono invece mutate le conse- guenze dannose, giacché solo in corso di giudizio l’attrice ha ottenuto il provvedimento amministrativo di sanatoria. Il ridi- mensionamento della pretesa risarcitoria, dipendente dalla con- seguita possibilità di sanare l’abuso edilizio, non elimina l’ina- dempimento dei convenuti, ma riduce il pregiudizio economico sofferto dall’appaltante. Ciò legittima la rideterminazione del petitum della domanda, con riduzione della pretesa risarcito- ria». 1.2 La corte d’appello ha, in altri termini, ritenuto che non vi fosse stata alcuna modifica della causa petendidella domanda risarcitoria avanzata in origine, consistente nel dedotto inadem- pimento del progettista e direttore dei lavori alle proprie obbli- gazioni professionali, che gli avrebbero imposto di segnalare alla committente la necessità di chiedere ed ottenere le auto- rizzazioni necessarie per la variante da apportare alle opere già assentite, prima di realizzarle in difformità del titolo abilitativo, e che la sopravvenuta sanatoria degli abusi avesse semplice- mente determinato una riduzione del danno conseguente al suddetto inadempimento, non riconoscibile, quindi, nell’intero valore delle opere edificate, in quanto da demolire integral- mente (come in origine prospettato, essendo stato emesso dal comune l’ordine di demolizione), ma esclusivamente nei limiti degli importi sborsati per le sanzioni amministrative, nonché per ottenere la revoca dell’ordine di demolizione, previo rilascio della concessione in sanatoria e, più precisamente, nella diffe- renza tra i costi che la committente avrebbe dovuto sostenere per ottenere l’approvazione delle varianti alle opere assentite, prima della realizzazione degli abusi, e quelli pagati per otte- nere il titolo abilitativo per le medesime varianti, in sanatoria. Ric. n. 19299/2021 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 La decisione è certamente conforme a diritto, sul piano proces- suale, essendo stati correttamente individuati titolo e oggetto della originaria domanda risarcitoria ed essendo stato altret- tanto correttamente escluso che vi sia stato mutamento degli stessi in corso di causa. L’inadempimento del progettista e direttore dei lavori alle pro- prie obbligazioni professionali (titolo della domanda originaria- mente proposta) è stato, infatti, correttamente individuato, nei termini sopra esposti e, altrettanto correttamente, è stato indi- viduato il conseguente danno (il cui risarcimento è l’oggetto della domanda stessa), a seguito dell’intervenuta sanatoria de- gli abusi. Ildanno è stato, ovviamente (e del tutto correttamente), liqui- dato, proprio a causa dell’intervenuta sanatoria degli abusi in corso di causa, in misura inferiore a quanto inizialmente richie- sto, essendo venuto meno l’ordine di demolizione inizialmente emesso dal comune, peraltro in conformità alla stessa richiesta di parte attrice, che aveva in tal senso legittimamente ridotto la propria stessa pretesa. Non vi è stata, pertanto, alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. e, tanto meno, vizio di ultra o extra petizione: la domanda è stata pienamente accolta nell’ane, per quanto riguarda il quan- tum, lo è stata nei limiti del danno di cui risultava fornita la prova effettiva, in virtù di quanto accertato nel corso dell’istrut- toria. 1.3 Del tutto infondato è l’assunto dei ricorrenti secondo il quale, poiché essi ave vano sostenuto la possibilità di conse- guirela concessione in sanatoria già nella comparsa di risposta, l’attrice avrebbe dovuto immediatamente modificare la propria domanda, chiedendo, almeno in via subordinata, i danni costi- tuiti dai relativi costi, per l’eventualità che la sanatoria fosse intervenuta. Ric. n. 19299/2021 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 La richiesta di risarcimento, nell’atto introduttivo del giudizio, era stata ricollegata dall’attrice alle conseguenze amministra- tive dell’abuso realizzato, che, come è pacifico, aveva dato luogo ad un ordine di integrale demolizione del manufatto: la differenza tra la richiesta di un risarcimentopari al valore inte- grale dell’opera, conseguente all’ordine di demolizione della stessa in origine emesso dal comune, e la richiesta di un a sommapari alle sanzioni e ai costi per la sanatoria degli abusi , sopravvenuta in corso di causa, è, dunque, solo quantitativa, dal momento che l’importo oggetto della condanna finalecosti- tuisce pur sempre la correttadeterminazione e liquidazione dei danni costituiti dalle conseguenze dell’abuso edilizio oggetto dell’inadempimento contrattuale. 2.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione di legge ( art. 360 n. 3 cpc) in relazione all’art. 2236 cc.Erronea affermazione di responsabilità del Progettista e Direttore dei lavori, nono- stante il raggiunto risultato come desiderato dalla Commit- tente. Incidentalmente, insussistenza di particolari necessità di accortezza dello stesso circa l’accoglibilità della domanda 2001 della variante in sanatoria». Secondo i ricorrenti, le difformità delle opere realizzate rispetto al progetto originariamente assentitosarebbero state richieste dalla stessa c ommittente e, comunque, il danno subito dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato determinato dall’erroneo rigetto della ri- chiesta di sanatoria della variante rivolta al comune e non dalla condotta del direttore dei lavori. La corte d’appello ha osservato, sul punto, che «il fatto che le varianti fossero volute da [OSCURATO:PERSONA] non dispensava il progettista e direttore dei lavori dall’accertarsi della loro regolarità urbani- stica» e che «la domanda di sanatoria non elide l’inadempi- mento del professionista, ma –in quanto è stata poi accolta – ne limita esclusivamente le conseguenze dannose». Il motivo è inammissibile. Ric. n. 19299/2021 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 Si premette chenon risulta adeguatamente censurata la effet- tiva ratio decidendi della statuizione della corte d’appello sul punto, peraltro certamente conforme a diritto, costituita dal ri- lievo che l’inadempimento del professionista era consistito nel non segnalare alla committente la necessità di richiedere l’au- torizzazione per le opere da realizzare in variante rispetto alla originaria concessione, prima che fossero realizzate in diffor- mità dal titolo assentito. Ciò esclude che possa avere rilevanza, ai fini della decisione, la circostanza che vi fossero, in astratto, i presupposti per l’auto- rizzazione di tali varianti, e ciò anche considerando che, per quanto emerge dalla decisione impugnata, il danno è stato li- quidato proprio nei limiti dei maggiori costi sopportati dalla committente per non avere richiesto la variante tempestiva- mente, avendola ottenuta solo successivamente, in sanatoria (con le relative sanzioni e i maggiori costi). Il fatto che le varianti al progetto iniziale fossero state richieste dalla committente e che vi fossero i presupposti perché le stesse fossero assentite (sia in sanatoria che anteriormente, se fosse stata avanzata tempestivamente la necessaria istanza amministrativa), sono, in definitiva, circostanze che non hanno rilievo ai fini dell’esito del giudizio: di conseguenza, le censure di cui al motivo di ricorso in esame non colgono adeguatamente la effettiva ratio decidendidella decisione impugnata, sui punt i in contestazione. 3.Con il terzo motivo si denunzia « Violazione di legge ( art. 360 n. 3 cpc) e in particolare per violazionedell’art. 1227 cc in re- lazione all’art. 29 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, nel non aver considerato (decurtando l’addebito ai ricorrenti) il concorso causale della [OSCURATO:PERSONA] al fatto e alla responsabilità derivatene». Il motivo è infondato. La corte d’appello ha osservato, sul punto oggetto delle cen- sure, che «non deve confondersi la responsabilità Ric. n. 19299/2021 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 amministrativa con la responsabilità per inadempimento con- trattuale, si che è irrilevante il disposto dell’art. 29 del d.p.r. n. 380/2001 ...... Neppure può invocarsi il concorso colposo di [OSCURATO:PERSONA] nella causazione dell’evento (art. 1227 cc), giacché non risulta che il geom.Maletta o Beccheri informarono la com- mittente della necessità di munirsi di un nuovo titolo abilitativo prima di proseguire con l’edificazione». Secondo i ricorrenti tale affermazione sarebbe “criptica”. Al contrario, il Collegio la ritiene chiarissima e del tutto con- forme a diritto: sul piano amministrativo, cioè nei rapporti con la pubblica amministrazione, in relazione alle condotte illecite poste in essere rispetto alla normativa edilizia, la responsabilità per gli abusi incombe, in effetti, sia sul committente, sia sul direttore dei lavori, sia sull’appaltatore, in virtù della disposi- zione richiamata dai ricorrenti; ma, nei rapporti interni e, in particolare, nei rapporti tra committente e progettista e diret- tore dei lavori, ha rilievo il relativo rapporto contrattuale e le obbligazioni dallo stesso derivanti. Di conseguenza, una volta accertato, come avvenuto nella spe- cie, che il progettista e direttore dei lavori non aveva provve- duto a segnalare alla committente la necessità di richiedere ed ottenere l’assenso alle varianti alle opere già autorizzate, prima di realizzarle in difformità dal titolo abilitativo esistente,come avrebbe dovuto fare, in virtù delle obbligazioni assunte in base al rapporto professionale,egli è senz’altro tenuto a rispondere del suo inadempimento contrattuale nei confronti dell’altro con- traente (cioè la stessa committente),anche per aver causato la sua responsabilità sul piano amministrativo, con tutte le conse- guenze del caso. 4.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Ric. n. 19299/2021 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna i ricorrent i a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi € 1.500,00, oltre€ 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R.
Sentenza Cassazione n. 13157/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris