Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 39/1977
ECLI:IT:COST:1977:39
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con ordinanza emessa il 7 dicembre 1974 nel corso di un
procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], il pretore di Roma ha
sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 32 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della
legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi e sugli alienati, nella
parte in cui conferiscono al pretore il potere di autorizzare in via
provvisoria l'ammissione di un alienato in manicomio.
Sotto il primo profilo la normativa impugnata contrasterebbe con il
principio costituzionale del diritto alla difesa non essendo dubbio che
questa esigenza di garanzia debba essere soddisfatta anche nel giudizio
pretorile, allo stesso modo in cui la Corte costituzionale con la
sentenza n. 74 del 1968 ne ha riconosciuto la fondatezza in relazione
al giudizio che si svolga innanzi al tribunale.
Sotto il secondo profilo, la stessa normativa violerebbe il
principio di tutela della salute ed i limiti imposti dal rispetto della
persona umana, in quanto l'intero procedimento sia nei suoi presupposti
formali (persone legittimate alla istanza, certificato di un medico
esercente, atto di notorietà) che in quelli sostantivi (pericolo di
violenza o di pubblico scandalo) appare ispirato più che a quella
finalità ad un obiettivo di difesa sociale tale da tradursi in
concreto "nell'affermazione della totale egemonia dei principi
ideologici della classe dominante".
:
Malgrado la imprecisione delle enunciazioni contenute nella
ordinanza del pretore di Roma è da ritenere che in essa siano state
sollevate due distinte questioni di legittimità costituzionale.
La prima, di carattere più generale, è relativa al contrasto tra
gli artt. 1 e 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi e
sugli alienati, e l'art. 32 della Costituzione: si dubita che la
disciplina del procedimento ivi previsto per l'internamento di soggetti
affetti da malattie mentali, sia nei suoi presupposti formali (persone
legittimate all'istanza, certificato di un medico esercente, atto di
notorietà) che in quelli sostantivi (pericolo di violenza o di
pubblico scandalo), risulti ispirata, anziché alla tutela della salute
del malato, ad un criterio di difesa sociale che si tradurrebbe in
concreto nella affermazione della totale egemonia dei principi
ideologici della classe dominante.
Peraltro la questione non è fondata, perché le affermazioni
contenute nella ordinanza sono sostanzialmente di carattere
metagiuridico e non precisano i profili di una effettiva violazione
dell'art. 32 della Costituzione.
Del resto, se è certo auspicabile l'ammodernamento della
legislazione vigente dal 1904 in questa delicatissima materia, non si
può assolutamente convenire con una ricostruzione della normativa
ancora oggi in vigore tale da far pensare addirittura che, nel nostro
paese, ricoveri doverosamente disposti a tutela della salute dei
singoli malati e della pubblica incolumità possano essere considerati
come misure coattive adottate a servizio "dei principi ideologici della
classe dominante".
La seconda questione, sollevata in ordine all'art. 24 Cost.,
concerne l'art. 2 della stessa legge nella parte in cui conferisce al
pretore il potere di autorizzare in via provvisoria l'ammissione
dell'alienato in un ospedale psichiatrico, dubitandosi che tale
normativa contrasti con la disciplina costituzionale sul diritto di
difesa.
Ma questa Corte, con sentenza n. 223 del 1976, ha già dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della legge
14 febbraio 1904, n. 36, limitatamente alla parte in cui non consente
la difesa dell'infermo nei procedimenti relativi al ricovero
provvisorio che si svolgono innanzi al pretore, nonché innanzi al
tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento del pretore.
Pertanto la seconda questione va dichiarata manifestamente
infondata.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale - sollevata dal pretore di Roma con l'ordinanza di cui
in epigrafe - dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36,
limitatamente alla parte in cui non consente la difesa dell'infermo nei
procedimenti relativi al ricovero provvisorio che si svolgono innanzi
al pretore, parte già dichiarata costituzionalmente illegittima con la
sentenza 223 del 1976;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, sollevata in
riferimento all'art. 32 della Costituzione dal pretore di Roma con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1 977.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere