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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 36495/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il motivo riguardante la responsabilità è del tutto genericamente proposto rispetto alle ragioni espresse dalla sentenza, segnatamente con riguardo alla falsità dell'accusa consapevolmente mossa dal ricorrente ai danni del Mancuso, sulla base delle plurime convergenti testimonianze (v. pg. 6 e ss.); Ritenuto che del tutto generico è il riferimento alla ipotesi di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., in relazione alla quale non risulta devoluzione in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/10/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il motivo riguardante la responsabilità è del tutto genericamente proposto rispetto alle ragioni espresse dalla sentenza, segnatamente con riguardo alla falsità dell'accusa consapevolmente mossa dal ricorrente ai danni del Mancuso, sulla base delle plurime convergenti testimonianze (v. pg. 6 e ss.); Ritenuto che del tutto generico è il riferimento alla ipotesi di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., in relazione alla quale non risulta devoluzione in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/10/2025
Sentenza Cassazione n. 36495/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris