CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2026
Cassazione n. 33920/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
za del 22/04/2026 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Firenze – incomposizione collegiale e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso larichiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], che deduceva questioni inerenti alla correttaformazione del titolo esecutivo, quanto alla sentenza emessa dal Tribunale diappello il 07/10/2024 e passata in giudicato il 09/03/2025 (l’istanza si fondavasulla asserita inosservanza del disposto dell’art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen.e sulla mancata conoscenza – in capo al condannato – della sentenza di primogrado). [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha evidenziato, peraltro, trattarsi della meraripetizione di altra istanza già disattesa.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Pammolli, deducendo vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen., pererrata applicazione della legge penale e inosservanza di norme processualistabilite a pena di nullità,3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto esso si risolve nelladeduzione di asserite nullità endoprocessuale, ormai non più deducibile inexecutivis, in ragione della avvenuta formazione del giudicato; resta salva,ovviamente, la eventuale possibilità – al ricorrerne dei presupposti – di agire conl’azione propria esperibile in tali casi, che è quella assicurata dall’art. 629-biscod. proc. pen. (si veda il principio di diritto fissato da Sez. U., n. 15498 del26/11/2020, Lovric, Rv. 280931, a mente della quale: ‹‹Le nullità assolute edinsanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazionedell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente diesecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenutopassaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere,proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo chesi assuma derivata dalle nullità stesse››).La stessa sentenza Lovric ha chiarito, infine, l’impossibilità di procederealla riqualificazione del proposto ricorso per cassazione nel diverso strumentodella rescissione del giudicato.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi ravvisareipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende,determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]