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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 novembre 2025

Cassazione n. 33587/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8530/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , con domicilio digitale ex lege -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d ’ appello di Roma n. 6007 del 21 settembre 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all’ordinanza- ingiunzione emessa dal Comune di Roma il 25/2/2016 e notificata il 12/3/2016 per l’importo complessivo di Euro 65.028,47, relativa alla pretesa violazione dell’art. 15 L.R.

Lazio n. 12 del 1999 (come da verbale di accertamento di occupazione senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 17, int. 132); sosteneva l’opponente di aver abitato l’immobile fin dal 1999, inizialmente coabitando con [OSCURATO:PERSONA] (assegnatario originario dell’alloggio) e, dopo il suo decesso nel 2000, con i propri familiari; affermava di aver sempre corrisposto all’ATER i canoni e gli oneri accessori, di aver chiesto la voltura del contratto a suo nome e di aver presentato, in data 11/12/2007, domanda di regolarizzazione ai sensi dell’art. 53 L.R.

Lazio n. 27 del 2006; instaurato il contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] (ente costituitosi tramite un proprio funzionario), il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 14052 del 7 luglio 2017, respingeva il ricorso e condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite; la Brandi impugnava la decisione e [OSCURATO:PERSONA] resisteva all’appello; la Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 6007 del 21 settembre 2021, accoglieva parzialmente il gravame, riformando la sentenza di primo grado e riducendo l’originaria sanzione amministrativa, reputata eccessiva, a Euro 50.000,00; compensava integralmente le spese di primo grado in quanto [OSCURATO:PERSONA] (ente rappresentato dal funzionario) non aveva titolo per la rifusione delle spese legali; compensava per la metà le spese dell’appello, ponendo il residuo a carico dell’appellante; avverso la citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, fondato su due motivi; resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; la ricorrente depositava memoria ex art. 380 - bis .1, comma 1, c.p.c.; all’esito della camera di consiglio del 18/11/2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] − col primo motivo la ricorrente deduce la «Violazione dell ’ art. 53 della L.R.

Lazio n. 27/06 in relazione all’art. 15 della L.R.

Lazio n. 12/1999 con riferimento all’art. 360 nr. 3 c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto richiamate», per essere stata erroneamente interpretata la normativa regionale, che impone la sospensione del potere sanzionatorio dell’amministrazione in pendenza della domanda di regolarizzazione presentata ai sensi dell’art. 53 citato; secondo la ricorrente, la sanzione amministrativa non avrebbe dovuto essere irrogata prima della definizione della procedura di sanatoria, in quanto la legge prevedeva una deroga all’applicazione delle sanzioni per chi avesse presentato domanda nei termini; − il motivo è infondato , in quanto l ’ interpretazione offerta dalla ricorrente non trova riscontro nel dato normativo; − l ’ art. 15 (Rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa occupati senza titolo e sanzioni) della [OSCURATO:PERSONA] n. 12 del 6 agosto 1999 (come modificata dall’articolo 53, comma 6, lett. a), della [OSCURATO:PERSONA] n. 27 del 28 dicembre 2006) stabilisce –per quanto qui rileva – le seguenti sanzioni: «… [2] L’assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all’assistenza abitativa il quale, al di fuori dei casi previsti dalla legge, cede in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l’alloggio medesimo, decade dall’assegnazione ed è punito con la sanzione amministrativa da 45 mila euro a 65 mila euro.

Tale soggetto è escluso, altresì, dalle assegnazioni di altri alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa o comunque fruenti di contributo dello Stato o di altri enti pubblici nonché da altre provvidenze disposte dalla Regione e dai comuni a sostegno dell’accesso alle abitazioni in locazione. [3] Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche a chi fruisce dell’alloggio ceduto ed a chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all’assistenza abitativa senza titolo, fermo restando l’obbligo di rilasciarlo entro il termine fissato dal competente ente gestore. …»; − d al combinato disposto dei commi secondo e terzo si desume che l’occupante sine titulo di alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all’assistenza abitativa si espone ad una sanzione amministrativa pecuniaria tra un minimo di 45.000 Euro e un massimo di 65.000 Euro (non è rilevante in questo caso la mitigazione prevista dal comma 3-bis, inserito dall’art. 53, comma 6, lett. a-bis), L.R.

Lazio n. 27 del 2006, lettera a sua volta inserita dall’art. 6, comma 8, L.R.

Lazio n. 11 del 2007); − p er quanto qui rileva, la menzionata L.R.

Lazio n. 27 del 2006, all’art. 53 (Regolarizzazione delle occupazioni senza titolo da parte di soggetti aventi diritto), come modificato dalla L.R.

Lazio n. 11 del 2007, ha previsto: «[1] In deroga all’articolo 15 della L.R. n. 12/1999, nei confronti di coloro che alla data del 20 novembre 2006 occupano senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica il comune dispone, in presenza delle condizioni richieste per l’assegnazione, la regolarizzazione dell’alloggio. [2] L’assegnazione in regolarizzazione di cui al comma 1 è subordinata: a) al protrarsi dell’occupazione senza soluzione di continuità da parte dello stesso nucleo familiare dalla data di occupazione fino al momento dell’assegnazione.

La data di inizio dell’occupazione deve essere comprovata esclusivamente tramite certificazione anagrafica o verbale di accertamento della Polizia municipale o autodenuncia dell’occupante in data anteriore al 20 novembre 2006; b) al possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di cui all’articolo 11, comma 1, della L.R. n. 12/1999, lettere a), b), c) e d), nonché alla lettera f) limitatamente alla previsione di non aver ceduto un alloggio già assegnato.

Ai fini dell’assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio, il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore, alla data di presentazione della domanda, al limite per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa di cui articolo 50, comma 2-bis; c) alla circostanza che l’occupazione non abbia sottratto il godimento dell’alloggio ad un soggetto legittimo assegnatario che non sia ancora entrato in possesso dell’alloggio o ad un soggetto che, essendosi assentato, abbia segnalato con atto avente data certa l’avvenuta occupazione oppure ad un soggetto in attesa di voltura. [3] Per il periodo dell’occupazione dell’alloggio è dovuta l’indennità di occupazione, calcolata ai sensi dell’articolo 15, comma 5, della L.R. n. 12/1999, e le spese per i servizi a rimborso, a decorrere dalla data di occupazione e fino alla data della presentazione della domanda, anche in forma dilazionata, in un numero massimo di 120 rate mensili, con un anticipo pari al 5 per cento della somma dovuta. [3-bis] In deroga a quanto previsto dall’articolo 15, comma 5, della L.R. n. 12/1999, gli occupanti senza titolo per i quali non trova applicazione l’assegnazione in regolarizzazione ai sensi del presente articolo, per carenza del requisito del reddito di cui al comma 2, lettera b), sono tenuti al pagamento di una indennità di occupazione, per il periodo di permanenza, determinata sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, con riferimento, tenendo anche conto del reddito del nucleo familiare, agli accordi territoriali previsti dall’articolo 2, comma 3, della L. n. 431/1998 e successive modifiche, depositati presso i comuni ove sono ubicati gli alloggi o, in caso di assenza, presso i comuni limitrofi o presso altri comuni della provincia. … [4] La regolarizzazione deve essere richiesta presentando domanda di assegnazione e regolarizzazione al comune redatta su apposito modello predisposto dalla Regione, in distribuzione presso i comuni e le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER).

Il modello è approvato con delibera della Giunta regionale che stabilisce anche i termini e le modalità di presentazione. … [6] All’articolo 15 della L.R. n. 12/1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole: “da lire 25 milioni”sono sostituite dalle seguenti: “da 45 mila euro”e le parole: “a lire 30 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “a 65 mila euro”; …»; − l a Legge finanziaria regionale per l ’ esercizio 2007 aveva, dunque, introdotto la possibilità di regolarizzare la posizione dei soggetti che al 20 novembre 2006 occupavano sine titulo gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, a condizione che gli stessi avanzassero apposita domanda e avessero i requisiti prescritti per l’assegnazione; la stessa disciplina legislativa aveva stabilito l’indennità da corrispondere per l’occupazione anteriore alla domanda di regolarizzazione ed elevato le sanzioni previste dal già citato art. 15 della L.R.

Lazio n. 12 del 1999; − g ià per il tenore letterale delle disposizioni si deve escludere che il legislatore regionale abbia inteso sospendere o addirittura eliminare, nonostante l’esito negativo della domanda di regolarizzazione, l’irrogazione di sanzioni per l’illegittima occupazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica: contrariamente a quanto sostenuto dalla Brandi, nessuna disposizione prevede espressamente o lascia supporre un tale implicito intendimento; − i n primo luogo, si osserva che la deroga all ’ art. 15 della L.R.

Lazio n. 12 del 1999, a cui si riferisce il primo comma dell’art. 53 L.R.

Lazio n. 27 del 2006, è letteralmente rivolta al Comune, che «dispone, in presenza delle condizioni richieste per l’assegnazione, la regolarizzazione dell’alloggio», e riguarda specificamente i soggetti «che alla data del 20 novembre 2006 occupano senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica»; − nel caso di specie, secondo l’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito (insindacabile in questa sede) l’odierna ricorrente non occupava, al 20/11/2006, l’immobile identificato all’interno 132 dell’alloggio ERP di via Mezzofanti n. 17 (oggetto della sua domanda di regolarizzazione, perché risultava risiedere con il proprio nucleo familiare nell’alloggio attiguo, all’interno 131 fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA] (data in cui aveva trasferiva la propria residenza anagrafica nell’immobile all’interno 132).

La circostanza è ex sesufficiente ad escludere che la deroga all’art. 15 L.R. n. 12 del 1999 possa applicarsi alla situazione della Brandi; − d al punto di vista logico - sistematico, poi, se è vero che altre normative di “condono” o “ sanatoria ” prevedono una temporanea sospensione delle sanzioni (o dell’iter sanzionatorio) e/o delle attività di recupero durante il procedimento amministrativo di esame della domanda (non è infrequente una siffatta disposizione nelle discipline di condono edilizio o fiscale), nessuna norma della L.R.

Lazio n. 27 del 2006 contempla tale sospensione: né si può ragionevolmente sostenere che si tratti di un principio generale, applicabile in altre fattispecie per analogia, perché tale conclusione muoverebbe dall’erroneo presupposto di considerare come espressione di una regola generale le eterogenee normative di condono/sanatoria che, per loro natura, sono eccezionali; − l a conclusione a cui perviene la ricorrente – secondo cui «solo all’esito del procedimento amministrativo della sanatoria si sarebbe potuto esercitare il potere sanzionatorio ex novo, in presenza di provvedimento conclusivo espresso negativo» – è tutt ’ altro che obbligata: in mancanza di qualsivoglia disposizione tesa ad esentare l’Amministrazione dal dovere di procedere a sanzionare i soggetti occupanti sine titulo, la P.A. ben avrebbe potuto comminare le sanzioni per poi revocarle una volta concluso positivamente (e non è questo il caso) il procedimento di regolarizzazione, incidente ex post sul presupposto dell’art. 15 L.R.

Lazio n. 12 del 1999 e, dunque, con effetto derogatorio rispetto alla citata disposizione (che sanziona la risalente condotta di occupazione); − resta assorbito il secondo motivo, col quale la ricorrente ha dedotto «Violazione dell’art. 112 cpc in relazione all’art. 360 nr. 4 cpc ultrapetizione della sentenza su un elemento fattuale della controversia in assenza di qualsivoglia eccezione e contestazione sul punto da parte dell’appellata ‘error in procedendo’»; ad avviso della Brandi, la Corte d’appello è incorsa in ultrapetizione, pronunciandosi su un elemento fattuale (la presunta tardività della domanda di regolarizzazione) che non era stato oggetto di contestazione tra le parti o di eccezione di [OSCURATO:PERSONA], violando così il principio del contraddittorio e il potere dispositivo del thema decidendum; − infatti – pur avendo il giudice d ’ appello errato nel ritenere tardiva la domanda di regolarizzazione presentata dalla Brandi – l ’ ulteriore ratio decidendirelativa all’erronea interpretazione dell’art. 53 della L.R.

Lazio n. 27 del 2006 è stata qui confermata, rendendo così irrilevante il vaglio della censurae il suo esito; − per quanto esposto, il ricorso va respinto; ne consegue la condanna della ricorrent e alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; − va dato atto, poi, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrenteed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese del giudizio, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, di un ulteriore im

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8530/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , con domicilio digitale ex lege -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d ’ appello di Roma n. 6007 del 21 settembre 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all’ordinanza- ingiunzione emessa dal Comune di Roma il 25/2/2016 e notificata il 12/3/2016 per l’importo complessivo di Euro 65.028,47, relativa alla pretesa violazione dell’art. 15 L.R. Lazio n. 12 del 1999 (come da verbale di accertamento di occupazione senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 17, int. 132); sosteneva l’opponente di aver abitato l’immobile fin dal 1999, inizialmente coabitando con [OSCURATO:PERSONA] (assegnatario originario dell’alloggio) e, dopo il suo decesso nel 2000, con i propri familiari; affermava di aver sempre corrisposto all’ATER i canoni e gli oneri accessori, di aver chiesto la voltura del contratto a suo nome e di aver presentato, in data 11/12/2007, domanda di regolarizzazione ai sensi dell’art. 53 L.R. Lazio n. 27 del 2006; instaurato il contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] (ente costituitosi tramite un proprio funzionario), il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 14052 del 7 luglio 2017, respingeva il ricorso e condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite; la Brandi impugnava la decisione e [OSCURATO:PERSONA] resisteva all’appello; la Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 6007 del 21 settembre 2021, accoglieva parzialmente il gravame, riformando la sentenza di primo grado e riducendo l’originaria sanzione amministrativa, reputata eccessiva, a Euro 50.000,00; compensava integralmente le spese di primo grado in quanto [OSCURATO:PERSONA] (ente rappresentato dal funzionario) non aveva titolo per la rifusione delle spese legali; compensava per la metà le spese dell’appello, ponendo il residuo a carico dell’appellante; avverso la citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, fondato su due motivi; resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; la ricorrente depositava memoria ex art. 380 - bis .1, comma 1, c.p.c.; all’esito della camera di consiglio del 18/11/2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] − col primo motivo la ricorrente deduce la «Violazione dell ’ art. 53 della L.R. Lazio n. 27/06 in relazione all’art. 15 della L.R. Lazio n. 12/1999 con riferimento all’art. 360 nr. 3 c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto richiamate», per essere stata erroneamente interpretata la normativa regionale, che impone la sospensione del potere sanzionatorio dell’amministrazione in pendenza della domanda di regolarizzazione presentata ai sensi dell’art. 53 citato; secondo la ricorrente, la sanzione amministrativa non avrebbe dovuto essere irrogata prima della definizione della procedura di sanatoria, in quanto la legge prevedeva una deroga all’applicazione delle sanzioni per chi avesse presentato domanda nei termini; − il motivo è infondato , in quanto l ’ interpretazione offerta dalla ricorrente non trova riscontro nel dato normativo; − l ’ art. 15 (Rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa occupati senza titolo e sanzioni) della [OSCURATO:PERSONA] n. 12 del 6 agosto 1999 (come modificata dall’articolo 53, comma 6, lett. a), della [OSCURATO:PERSONA] n. 27 del 28 dicembre 2006) stabilisce –per quanto qui rileva – le seguenti sanzioni: «… [2] L’assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all’assistenza abitativa il quale, al di fuori dei casi previsti dalla legge, cede in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l’alloggio medesimo, decade dall’assegnazione ed è punito con la sanzione amministrativa da 45 mila euro a 65 mila euro. Tale soggetto è escluso, altresì, dalle assegnazioni di altri alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa o comunque fruenti di contributo dello Stato o di altri enti pubblici nonché da altre provvidenze disposte dalla Regione e dai comuni a sostegno dell’accesso alle abitazioni in locazione. [3] Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche a chi fruisce dell’alloggio ceduto ed a chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all’assistenza abitativa senza titolo, fermo restando l’obbligo di rilasciarlo entro il termine fissato dal competente ente gestore. …»; − d al combinato disposto dei commi secondo e terzo si desume che l’occupante sine titulo di alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all’assistenza abitativa si espone ad una sanzione amministrativa pecuniaria tra un minimo di 45.000 Euro e un massimo di 65.000 Euro (non è rilevante in questo caso la mitigazione prevista dal comma 3-bis, inserito dall’art. 53, comma 6, lett. a-bis), L.R. Lazio n. 27 del 2006, lettera a sua volta inserita dall’art. 6, comma 8, L.R. Lazio n. 11 del 2007); − p er quanto qui rileva, la menzionata L.R. Lazio n. 27 del 2006, all’art. 53 (Regolarizzazione delle occupazioni senza titolo da parte di soggetti aventi diritto), come modificato dalla L.R. Lazio n. 11 del 2007, ha previsto: «[1] In deroga all’articolo 15 della L.R. n. 12/1999, nei confronti di coloro che alla data del 20 novembre 2006 occupano senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica il comune dispone, in presenza delle condizioni richieste per l’assegnazione, la regolarizzazione dell’alloggio. [2] L’assegnazione in regolarizzazione di cui al comma 1 è subordinata: a) al protrarsi dell’occupazione senza soluzione di continuità da parte dello stesso nucleo familiare dalla data di occupazione fino al momento dell’assegnazione. La data di inizio dell’occupazione deve essere comprovata esclusivamente tramite certificazione anagrafica o verbale di accertamento della Polizia municipale o autodenuncia dell’occupante in data anteriore al 20 novembre 2006; b) al possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di cui all’articolo 11, comma 1, della L.R. n. 12/1999, lettere a), b), c) e d), nonché alla lettera f) limitatamente alla previsione di non aver ceduto un alloggio già assegnato. Ai fini dell’assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio, il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore, alla data di presentazione della domanda, al limite per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa di cui articolo 50, comma 2-bis; c) alla circostanza che l’occupazione non abbia sottratto il godimento dell’alloggio ad un soggetto legittimo assegnatario che non sia ancora entrato in possesso dell’alloggio o ad un soggetto che, essendosi assentato, abbia segnalato con atto avente data certa l’avvenuta occupazione oppure ad un soggetto in attesa di voltura. [3] Per il periodo dell’occupazione dell’alloggio è dovuta l’indennità di occupazione, calcolata ai sensi dell’articolo 15, comma 5, della L.R. n. 12/1999, e le spese per i servizi a rimborso, a decorrere dalla data di occupazione e fino alla data della presentazione della domanda, anche in forma dilazionata, in un numero massimo di 120 rate mensili, con un anticipo pari al 5 per cento della somma dovuta. [3-bis] In deroga a quanto previsto dall’articolo 15, comma 5, della L.R. n. 12/1999, gli occupanti senza titolo per i quali non trova applicazione l’assegnazione in regolarizzazione ai sensi del presente articolo, per carenza del requisito del reddito di cui al comma 2, lettera b), sono tenuti al pagamento di una indennità di occupazione, per il periodo di permanenza, determinata sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, con riferimento, tenendo anche conto del reddito del nucleo familiare, agli accordi territoriali previsti dall’articolo 2, comma 3, della L. n. 431/1998 e successive modifiche, depositati presso i comuni ove sono ubicati gli alloggi o, in caso di assenza, presso i comuni limitrofi o presso altri comuni della provincia. … [4] La regolarizzazione deve essere richiesta presentando domanda di assegnazione e regolarizzazione al comune redatta su apposito modello predisposto dalla Regione, in distribuzione presso i comuni e le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER). Il modello è approvato con delibera della Giunta regionale che stabilisce anche i termini e le modalità di presentazione. … [6] All’articolo 15 della L.R. n. 12/1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole: “da lire 25 milioni”sono sostituite dalle seguenti: “da 45 mila euro”e le parole: “a lire 30 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “a 65 mila euro”; …»; − l a Legge finanziaria regionale per l ’ esercizio 2007 aveva, dunque, introdotto la possibilità di regolarizzare la posizione dei soggetti che al 20 novembre 2006 occupavano sine titulo gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, a condizione che gli stessi avanzassero apposita domanda e avessero i requisiti prescritti per l’assegnazione; la stessa disciplina legislativa aveva stabilito l’indennità da corrispondere per l’occupazione anteriore alla domanda di regolarizzazione ed elevato le sanzioni previste dal già citato art. 15 della L.R. Lazio n. 12 del 1999; − g ià per il tenore letterale delle disposizioni si deve escludere che il legislatore regionale abbia inteso sospendere o addirittura eliminare, nonostante l’esito negativo della domanda di regolarizzazione, l’irrogazione di sanzioni per l’illegittima occupazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica: contrariamente a quanto sostenuto dalla Brandi, nessuna disposizione prevede espressamente o lascia supporre un tale implicito intendimento; − i n primo luogo, si osserva che la deroga all ’ art. 15 della L.R. Lazio n. 12 del 1999, a cui si riferisce il primo comma dell’art. 53 L.R. Lazio n. 27 del 2006, è letteralmente rivolta al Comune, che «dispone, in presenza delle condizioni richieste per l’assegnazione, la regolarizzazione dell’alloggio», e riguarda specificamente i soggetti «che alla data del 20 novembre 2006 occupano senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica»; − nel caso di specie, secondo l’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito (insindacabile in questa sede) l’odierna ricorrente non occupava, al 20/11/2006, l’immobile identificato all’interno 132 dell’alloggio ERP di via Mezzofanti n. 17 (oggetto della sua domanda di regolarizzazione, perché risultava risiedere con il proprio nucleo familiare nell’alloggio attiguo, all’interno 131 fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA] (data in cui aveva trasferiva la propria residenza anagrafica nell’immobile all’interno 132). La circostanza è ex sesufficiente ad escludere che la deroga all’art. 15 L.R. n. 12 del 1999 possa applicarsi alla situazione della Brandi; − d al punto di vista logico - sistematico, poi, se è vero che altre normative di “condono” o “ sanatoria ” prevedono una temporanea sospensione delle sanzioni (o dell’iter sanzionatorio) e/o delle attività di recupero durante il procedimento amministrativo di esame della domanda (non è infrequente una siffatta disposizione nelle discipline di condono edilizio o fiscale), nessuna norma della L.R. Lazio n. 27 del 2006 contempla tale sospensione: né si può ragionevolmente sostenere che si tratti di un principio generale, applicabile in altre fattispecie per analogia, perché tale conclusione muoverebbe dall’erroneo presupposto di considerare come espressione di una regola generale le eterogenee normative di condono/sanatoria che, per loro natura, sono eccezionali; − l a conclusione a cui perviene la ricorrente – secondo cui «solo all’esito del procedimento amministrativo della sanatoria si sarebbe potuto esercitare il potere sanzionatorio ex novo, in presenza di provvedimento conclusivo espresso negativo» – è tutt ’ altro che obbligata: in mancanza di qualsivoglia disposizione tesa ad esentare l’Amministrazione dal dovere di procedere a sanzionare i soggetti occupanti sine titulo, la P.A. ben avrebbe potuto comminare le sanzioni per poi revocarle una volta concluso positivamente (e non è questo il caso) il procedimento di regolarizzazione, incidente ex post sul presupposto dell’art. 15 L.R. Lazio n. 12 del 1999 e, dunque, con effetto derogatorio rispetto alla citata disposizione (che sanziona la risalente condotta di occupazione); − resta assorbito il secondo motivo, col quale la ricorrente ha dedotto «Violazione dell’art. 112 cpc in relazione all’art. 360 nr. 4 cpc ultrapetizione della sentenza su un elemento fattuale della controversia in assenza di qualsivoglia eccezione e contestazione sul punto da parte dell’appellata ‘error in procedendo’»; ad avviso della Brandi, la Corte d’appello è incorsa in ultrapetizione, pronunciandosi su un elemento fattuale (la presunta tardività della domanda di regolarizzazione) che non era stato oggetto di contestazione tra le parti o di eccezione di [OSCURATO:PERSONA], violando così il principio del contraddittorio e il potere dispositivo del thema decidendum; − infatti – pur avendo il giudice d ’ appello errato nel ritenere tardiva la domanda di regolarizzazione presentata dalla Brandi – l ’ ulteriore ratio decidendirelativa all’erronea interpretazione dell’art. 53 della L.R. Lazio n. 27 del 2006 è stata qui confermata, rendendo così irrilevante il vaglio della censurae il suo esito; − per quanto esposto, il ricorso va respinto; ne consegue la condanna della ricorrent e alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; − va dato atto, poi, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrenteed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese del giudizio, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, di un ulteriore im
Sentenza Cassazione n. 33587/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris