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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2021

Cassazione n. 48174/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Brescia, con sentenza emessa in data 12/11/2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Bergamo in data 19/06/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 4 L. 110/75 e art. 61 n. 2 cod. pen. in quanto estinto per prescrizione e, ridotta la pena di giustizia inflitta, ha confermato nel resto la condanna in relazione al reato di cui all' 628 comma terzo n. 1 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, in cui si deduce la correttezza della motivazione in relazione agli elementi di fatto e di diritto su cui poggia la decisione di penale responsabilità dell'imputato, non è ammesso in sede di legittimità poiché non sorretto da specificità e pertinenza censoria; ritenuto che i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi per cui il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; osservato pure che il predetto motivo genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi di appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando, invero, null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25/10/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Brescia, con sentenza emessa in data 12/11/2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Bergamo in data 19/06/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 4 L. 110/75 e art. 61 n. 2 cod. pen. in quanto estinto per prescrizione e, ridotta la pena di giustizia inflitta, ha confermato nel resto la condanna in relazione al reato di cui all' 628 comma terzo n. 1 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, in cui si deduce la correttezza della motivazione in relazione agli elementi di fatto e di diritto su cui poggia la decisione di penale responsabilità dell'imputato, non è ammesso in sede di legittimità poiché non sorretto da specificità e pertinenza censoria; ritenuto che i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi per cui il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; osservato pure che il predetto motivo genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi di appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando, invero, null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25/10/20
Sentenza Cassazione n. 48174/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris