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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 35434/2022

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 27/04/2021 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Siena emessa il 29 novembre del 2017 che aveva condannato i ricorrenti alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della hA parte civile, in relazione al reato di truffa, avendo indotto [OSCURATO:PERSONA], con artifici e raggiri, a vendere e consegnare loro quattro bovini pagandone il corrispettivo con assegni poi rimasti insoluti.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con unico atto, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.

La Corte non avrebbe offerto alcuna motivazione quanto alla sussistenza del dolo, non valutando adeguatamente la prova indiziaria; 2)violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto il vincolo della continuazione con altri reati precedentemente giudicati. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 1.Quanto al primo motivo, i ricorrenti solo genericamente si dolgono di una errata valutazione della prova, senza minimamente confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado ad essa conforme che avevano individuato gli estremi della truffa nel fatto che entrambi avevano rassicurato la vittima circa la bontà degli assegni poi andati insoluti, omettendo di evidenziare il loro difetto di legittimazione a spendere il nome della società acquirente.

Per questo, sono stati ritenuti sussistenti gli elementi costitutivi della truffa senza alcuna censura in ricorso se non in ordine ad una presunta assenza di dolo, non basata su alcunché di specifico e comunque attinente a profilo che non aveva neanche formato oggetto dell'atto di appello.

2. Anche il secondo motivo è generico, bastando rilevare che il vincolo della continuazione è stato richiesto, come ha precisato la Corte, in modo del tutto aspecifico e rispetto ad un reato oggetto di altro giudizio non ancora conclusosi con sentenza irrevocabile; si osserva, inoltre, che nell'atto di appello la richiesta atteneva solo a [OSCURATO:PERSONA] mentre in ricorso, ingenerando confusione, è stata estesa ad entrambi i ricorrenti senza alcuna specifica indicazione a corredo.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3510,00 oltre accessori di legge.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 14.07.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 27/04/2021 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Siena emessa il 29 novembre del 2017 che aveva condannato i ricorrenti alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della hA parte civile, in relazione al reato di truffa, avendo indotto [OSCURATO:PERSONA], con artifici e raggiri, a vendere e consegnare loro quattro bovini pagandone il corrispettivo con assegni poi rimasti insoluti. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con unico atto, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte non avrebbe offerto alcuna motivazione quanto alla sussistenza del dolo, non valutando adeguatamente la prova indiziaria; 2)violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto il vincolo della continuazione con altri reati precedentemente giudicati. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 1.Quanto al primo motivo, i ricorrenti solo genericamente si dolgono di una errata valutazione della prova, senza minimamente confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado ad essa conforme che avevano individuato gli estremi della truffa nel fatto che entrambi avevano rassicurato la vittima circa la bontà degli assegni poi andati insoluti, omettendo di evidenziare il loro difetto di legittimazione a spendere il nome della società acquirente. Per questo, sono stati ritenuti sussistenti gli elementi costitutivi della truffa senza alcuna censura in ricorso se non in ordine ad una presunta assenza di dolo, non basata su alcunché di specifico e comunque attinente a profilo che non aveva neanche formato oggetto dell'atto di appello. 2. Anche il secondo motivo è generico, bastando rilevare che il vincolo della continuazione è stato richiesto, come ha precisato la Corte, in modo del tutto aspecifico e rispetto ad un reato oggetto di altro giudizio non ancora conclusosi con sentenza irrevocabile; si osserva, inoltre, che nell'atto di appello la richiesta atteneva solo a [OSCURATO:PERSONA] mentre in ricorso, ingenerando confusione, è stata estesa ad entrambi i ricorrenti senza alcuna specifica indicazione a corredo. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3510,00 oltre accessori di legge. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 14.07.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/
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