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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00858/2026

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a VIGGIANELLO avverso la sentenza in data 12/12/2024 della CORTE DI CASSAZIONE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le memorie illustrative delle Avvocate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna con ricorso straordinario la sentenza n. 8915 del 12/12/2024 (dep. 2025) di questa Corte, che ha rigettato il ricorso da lui proposto avverso la sentenza in data 29/06/2022 della Corte di appello di Potenza che, per quello che qui interessa, aveva confermato la sentenza in data 29/06/2022 del Tribunale di Matera, nella parte in cui lo aveva condannato per il delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo I).

Secondo il ricorrente la Corte di cassazione, con la sentenza impugnata, sarebbe incorsa in due errori di fatto:

1.1. Il primo, alle pagine 20 e 21, dove è stata trattata l’eccezione processuale sollevata in ordine alla nullità della sentenza di primo grado a causa della illegittima sovrapposizione temporale, spaziale e soggettiva di due camere di consiglio tenute dal Tribunale di Matera, in distinta composizione collegiale, considerandola “priva di pregio”.

A tale riguardo l’errore percettivo viene indicato nell’omessa constatazione di quanto emergente dai verbali delle camere di consiglio dei procedimenti n. 118/20 RG.

Trib.

MT.

E 669/19 Rg.

Trib.

MT svoltisi innanzi al Tribunale di Matera, da dove era possibile verificare che la sentenza era stata deliberata da un giudice che non aveva partecipato al dibattimento.

«L’errore di fatto, scrive la difesa, consiste nell’omessa percezione di elementi decisivi, documentalmente provati e allegati agli atti, che soddisfano i requisiti di rilevanza, fondatezza e conferenza rispetto al tema di interesse: la composizione irregolare del collegio e non “la violazione del segreto della camera di consiglio”».

1.2. Il secondo, alle pagine 31 e 32 della sentenza, dove viene deciso il motivo relativo alla possibilità di derubricare il fatto contestato al capo I della rubrica ai sensi dell’art, 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, che la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile.

Il ricorrente riporta integralmente la motivazione sul punto, del seguente tenore: «quanto alla generica pretesa che il fatto in esame potesse essere riqualificato in termini di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, va rimarcato che trattasi -all’evidenza- di motivo di ricorso inammissibile, sia perché la questione non risulta dedotta con i motivi di appello, sia perché essa non risulta sorretta da alcuna specifica argomentazione».

A tale proposito il ricorrente rimarca che la richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 era stata puntualmente dedotta con i motivi nuovi e aggiunti all’atto di appello, regolarmente ammessi e mai dichiarati inammissibili.

Da ciò si deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che tale motivo non era stato dedotto con l’appello, in ciò incorrendo in un errore percettivo.

Segnala che l’eventuale accoglimento in sede di rinvio dell’eccezione difensiva, con la derubricazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 comporterebbe la prescrizione del reato.

2. Con successive memorie illustrative, la difesa ha replicato alla requisitoria del pubblico ministero, insistendo -in relazione al primo profilo- sulla natura percettiva e non valutativa dell’errore denunciato in relazione ai verbali di udienza; rimarcando -in relazione al secondo profilo- come l’odierno giudizio non debba saggiare la specificità del motivo di ricorso, quanto l’omessa percezione del motivo aggiunto all’atto di appello, con cui si sosteneva la riconducibilità del fatto all’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente ricordato che l'errore di fatto passibile del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

Qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio (in questo senso, tra molte, Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 – 01; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145; Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280).

1.1. Proprio a tale ultima ipotesi va ricondotto il primo degli enunciati difensivi, con i quali si assume che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in errore, per avere omesso di considerare i contenuti dei verbali delle camere di consiglio del Tribunale di Matera.

In relazione all’eccezione processuale che si assume decisa sulla base di un errore percettivo, la Corte di cassazione ha così motivato: «parimenti privo di pregio appare l'ulteriore motivo di ricorso in rito avanzato dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di Porcelli circa la specifica eccezione processuale sollevata nell'atto di appello e disattesa da quei giudici in ordine alla pretesa nullità della sentenza di primo grado a causa della illegittima sovrapposizione temporale, spaziale e soggettiva di due camere di consiglio tenute dal Tribunale di Matera, in distinta composizione collegiale, con la partecipazione effettiva di quattro anziché tre componenti in ciascuna di esse, nelle stesse ore del giorno 29 giugno 2022 per i distinti procedimenti n. 118/20 e n. 669/19.

Trattasi invero di asserzione meramente congetturale, che, a fronte del principio di segretezza della deliberazione in camera di consiglio, è rimasta sprovvista di qualsiasi base nemmeno indiziaria a sostegno della tesi per la quale la decisione di primo grado fosse stata assunta da un collegio irregolarmente composto da quattro anziché tre giudici, con la illegittima partecipazione di un soggetto estraneo all'organo giudicante nel processo in esame essendo componente, viceversa, del diverso collegio competente per la trattazione del proc. pen. n. 118/20 (cd. [OSCURATO:PERSONA]-bis).

D'altra parte, in linea di diritto, si osserva che "la violazione del segreto della camera di consiglio conseguente alla partecipazione ad essa di persone illegittimamente ammesse ad assistervi costituisce vizio che, pur rilevante agli effetti della responsabilità personale del magistrato, non è specificamente sanzionato da nullità non influisce sulla validità della pronuncia giudiziale, né può essere ricondotto a una questione di capacità del giudice, sotto il profilo del dubbio sulla sua indipendenza, in quanto non esiste nell'ordinamento un nesso imprescindibile tra indipendenza del giudice e segretezza" (Sez. 1, n. 8737 del 13/12/2002, dep. 2003, Bogdan, Rv. 223695); e che "la segretezza della deliberazione in camera di consiglio non esige che i componenti dell'organo giudicante stiano in condizione di isolamento, e quindi di materiale segregazione, per tutto il periodo compreso dall'inizio al termine della deliberazione e non abbiano conseguentemente contatti, ovviamente nei momenti di interruzione della deliberazione, con persone estranee" (Sez. 1, n. 9236 del 21/02/2012, Fezza, Rv. 252213)».

Il tenore della motivazione porta a ritenere infondato quanto dedotto dal ricorrente con il ricorso e con le memorie illustrative, ossia che la Corte di cassazione ha omesso di valutare i verbali delle camere di consiglio; risulta, piuttosto, che il Collegio di quella sentenza ha ritenuto che la contestualità spazio-temporale delle camere di consiglio tenute per due diversi procedimenti -pur intuibile dai verbali in questione- non provasse che alla deliberazione impugnata avesse partecipato anche un quarto giudice estraneo al dibattimento.

Tanto conduce all’inammissibilità del ricorso in relazione al primo errore enunciato dal ricorrente, atteso che viene impugnata una valutazione della Corte di cassazione in ordine a una questione correttamente percepita, dovendosi ricordare che «è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l'errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito» (Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 – 01).

2. Il ricorso, invece, risulta fondato in relazione al secondo profilo denunciato.

In effetti la Corte di cassazione è incorsa in un errore di fatto allorquando ha affermato (v. pag. 32 della sentenza impugnata) che la questione della qualificazione giuridica del reato di cui al capo I della rubrica delle imputazioni non era stata dedotta con i motivi di appello.

In realtà la questione era stata dedotta alle pagine 77 e seguenti dei motivi aggiunti all’atto di appello.

La fondatezza di tale profilo di ricorso impone la revoca sul punto della impugnata sentenza di questa Corte di cassazione.

3. Deve a questo punto ricordarsi che, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, disponendo l'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. che la Corte di cassazione, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi dell'immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione, potendosi adottare un'immediata pronuncia della decisione che sostituisce la precedente (ex ceteris: Sez. 2, n. 9386 del 26/02/2025, Fugulin, Rv. 287656 – 01).

Ciò premesso, va rilevata l’inammissibilità del motivo del ricorso originario con cui si sosteneva che il fatto contestato al capo I della rubrica poteva essere qualificato ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Inammissibilità che deriva dall’inammissibilità per aspecificità del motivo aggiunto all’atto di appello di cui si è denunciata la mancata percezione.

Il predetto motivo di gravame, infatti, si risolveva nella riproduzione della motivazione con cui il Tribunale aveva escluso la configurabilità dell’ipotesi di cui al comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, accompagnata da un breve inciso, con cui si evidenziava che all’imputato era stato contestato solo il capo I (insieme a [OSCURATO:PERSONA]) e che avendo il Tribunale escluso la circostanza aggravante dell’ingente quantità, trattandosi di traffico di droga emergente solo dal contenuto di una intercettazione telefonica e mai sottoposta a sequestro ed analisi, avrebbe dovuto assolvere [OSCURATO:PERSONA] o comunque ricondurre la condotta alla fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309/90.

Tale inciso, tuttavia, non contiene l’articolazione di specifiche censure al puntuale argomento che il Tribunale aveva utilizzato per escludere il fatto lieve (così come riportati dalla difesa nella stessa pagina 77 dei motivi aggiunti), là dove i giudici avevano valorizzato il maggiore potenziale offensivo scaturente dall’utilizzo nella commissione del fatto di altre persone, ancor di più se strutturate in maniera associata.

Argomentazione del tutto ignorata nel motivo di gravame.

Da ciò discende che il motivo aggiunto era inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto affetto da aspecifictà, mancando di un reale confronto con la sentenza impugnata.

Dall'inammissibilità del motivo di gravame deriva l’inammissibilità anche del correlato motivo dell’originario ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Potenza n. 546 in data 20 novembre 2023, dovendosi ribadire che «la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. (Fattispecie di inammissibilità dell'appello dovuta a tardiva presentazione dei motivi)» (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630 – 01).

A ciò si aggiunga che il motivo di ricorso -peraltro- risulta inammissibile anche perché si risolve in generiche valutazioni in fatto, non consentite in sede di legittimità.

4. Alla inammissibilità del motivo di ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza n. 546 in data 20.11.2023 consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M Revoca la sentenza di questa Corte n. 6915 emessa in data 12.12.2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al secondo motivo di ricorso.

Dichiara inammissibile nel resto il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a VIGGIANELLO avverso la sentenza in data 12/12/2024 della CORTE DI CASSAZIONE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le memorie illustrative delle Avvocate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna con ricorso straordinario la sentenza n. 8915 del 12/12/2024 (dep. 2025) di questa Corte, che ha rigettato il ricorso da lui proposto avverso la sentenza in data 29/06/2022 della Corte di appello di Potenza che, per quello che qui interessa, aveva confermato la sentenza in data 29/06/2022 del Tribunale di Matera, nella parte in cui lo aveva condannato per il delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo I). Secondo il ricorrente la Corte di cassazione, con la sentenza impugnata, sarebbe incorsa in due errori di fatto: 1.1. Il primo, alle pagine 20 e 21, dove è stata trattata l’eccezione processuale sollevata in ordine alla nullità della sentenza di primo grado a causa della illegittima sovrapposizione temporale, spaziale e soggettiva di due camere di consiglio tenute dal Tribunale di Matera, in distinta composizione collegiale, considerandola “priva di pregio”. A tale riguardo l’errore percettivo viene indicato nell’omessa constatazione di quanto emergente dai verbali delle camere di consiglio dei procedimenti n. 118/20 RG. Trib. MT. E 669/19 Rg. Trib. MT svoltisi innanzi al Tribunale di Matera, da dove era possibile verificare che la sentenza era stata deliberata da un giudice che non aveva partecipato al dibattimento. «L’errore di fatto, scrive la difesa, consiste nell’omessa percezione di elementi decisivi, documentalmente provati e allegati agli atti, che soddisfano i requisiti di rilevanza, fondatezza e conferenza rispetto al tema di interesse: la composizione irregolare del collegio e non “la violazione del segreto della camera di consiglio”». 1.2. Il secondo, alle pagine 31 e 32 della sentenza, dove viene deciso il motivo relativo alla possibilità di derubricare il fatto contestato al capo I della rubrica ai sensi dell’art, 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, che la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile. Il ricorrente riporta integralmente la motivazione sul punto, del seguente tenore: «quanto alla generica pretesa che il fatto in esame potesse essere riqualificato in termini di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, va rimarcato che trattasi -all’evidenza- di motivo di ricorso inammissibile, sia perché la questione non risulta dedotta con i motivi di appello, sia perché essa non risulta sorretta da alcuna specifica argomentazione». A tale proposito il ricorrente rimarca che la richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 era stata puntualmente dedotta con i motivi nuovi e aggiunti all’atto di appello, regolarmente ammessi e mai dichiarati inammissibili. Da ciò si deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che tale motivo non era stato dedotto con l’appello, in ciò incorrendo in un errore percettivo. Segnala che l’eventuale accoglimento in sede di rinvio dell’eccezione difensiva, con la derubricazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 comporterebbe la prescrizione del reato. 2. Con successive memorie illustrative, la difesa ha replicato alla requisitoria del pubblico ministero, insistendo -in relazione al primo profilo- sulla natura percettiva e non valutativa dell’errore denunciato in relazione ai verbali di udienza; rimarcando -in relazione al secondo profilo- come l’odierno giudizio non debba saggiare la specificità del motivo di ricorso, quanto l’omessa percezione del motivo aggiunto all’atto di appello, con cui si sosteneva la riconducibilità del fatto all’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente ricordato che l'errore di fatto passibile del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio (in questo senso, tra molte, Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 – 01; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280). 1.1. Proprio a tale ultima ipotesi va ricondotto il primo degli enunciati difensivi, con i quali si assume che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in errore, per avere omesso di considerare i contenuti dei verbali delle camere di consiglio del Tribunale di Matera. In relazione all’eccezione processuale che si assume decisa sulla base di un errore percettivo, la Corte di cassazione ha così motivato: «parimenti privo di pregio appare l'ulteriore motivo di ricorso in rito avanzato dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di Porcelli circa la specifica eccezione processuale sollevata nell'atto di appello e disattesa da quei giudici in ordine alla pretesa nullità della sentenza di primo grado a causa della illegittima sovrapposizione temporale, spaziale e soggettiva di due camere di consiglio tenute dal Tribunale di Matera, in distinta composizione collegiale, con la partecipazione effettiva di quattro anziché tre componenti in ciascuna di esse, nelle stesse ore del giorno 29 giugno 2022 per i distinti procedimenti n. 118/20 e n. 669/19. Trattasi invero di asserzione meramente congetturale, che, a fronte del principio di segretezza della deliberazione in camera di consiglio, è rimasta sprovvista di qualsiasi base nemmeno indiziaria a sostegno della tesi per la quale la decisione di primo grado fosse stata assunta da un collegio irregolarmente composto da quattro anziché tre giudici, con la illegittima partecipazione di un soggetto estraneo all'organo giudicante nel processo in esame essendo componente, viceversa, del diverso collegio competente per la trattazione del proc. pen. n. 118/20 (cd. [OSCURATO:PERSONA]-bis). D'altra parte, in linea di diritto, si osserva che "la violazione del segreto della camera di consiglio conseguente alla partecipazione ad essa di persone illegittimamente ammesse ad assistervi costituisce vizio che, pur rilevante agli effetti della responsabilità personale del magistrato, non è specificamente sanzionato da nullità non influisce sulla validità della pronuncia giudiziale, né può essere ricondotto a una questione di capacità del giudice, sotto il profilo del dubbio sulla sua indipendenza, in quanto non esiste nell'ordinamento un nesso imprescindibile tra indipendenza del giudice e segretezza" (Sez. 1, n. 8737 del 13/12/2002, dep. 2003, Bogdan, Rv. 223695); e che "la segretezza della deliberazione in camera di consiglio non esige che i componenti dell'organo giudicante stiano in condizione di isolamento, e quindi di materiale segregazione, per tutto il periodo compreso dall'inizio al termine della deliberazione e non abbiano conseguentemente contatti, ovviamente nei momenti di interruzione della deliberazione, con persone estranee" (Sez. 1, n. 9236 del 21/02/2012, Fezza, Rv. 252213)». Il tenore della motivazione porta a ritenere infondato quanto dedotto dal ricorrente con il ricorso e con le memorie illustrative, ossia che la Corte di cassazione ha omesso di valutare i verbali delle camere di consiglio; risulta, piuttosto, che il Collegio di quella sentenza ha ritenuto che la contestualità spazio-temporale delle camere di consiglio tenute per due diversi procedimenti -pur intuibile dai verbali in questione- non provasse che alla deliberazione impugnata avesse partecipato anche un quarto giudice estraneo al dibattimento. Tanto conduce all’inammissibilità del ricorso in relazione al primo errore enunciato dal ricorrente, atteso che viene impugnata una valutazione della Corte di cassazione in ordine a una questione correttamente percepita, dovendosi ricordare che «è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l'errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito» (Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 – 01). 2. Il ricorso, invece, risulta fondato in relazione al secondo profilo denunciato. In effetti la Corte di cassazione è incorsa in un errore di fatto allorquando ha affermato (v. pag. 32 della sentenza impugnata) che la questione della qualificazione giuridica del reato di cui al capo I della rubrica delle imputazioni non era stata dedotta con i motivi di appello. In realtà la questione era stata dedotta alle pagine 77 e seguenti dei motivi aggiunti all’atto di appello. La fondatezza di tale profilo di ricorso impone la revoca sul punto della impugnata sentenza di questa Corte di cassazione. 3. Deve a questo punto ricordarsi che, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, disponendo l'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. che la Corte di cassazione, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi dell'immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione, potendosi adottare un'immediata pronuncia della decisione che sostituisce la precedente (ex ceteris: Sez. 2, n. 9386 del 26/02/2025, Fugulin, Rv. 287656 – 01). Ciò premesso, va rilevata l’inammissibilità del motivo del ricorso originario con cui si sosteneva che il fatto contestato al capo I della rubrica poteva essere qualificato ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Inammissibilità che deriva dall’inammissibilità per aspecificità del motivo aggiunto all’atto di appello di cui si è denunciata la mancata percezione. Il predetto motivo di gravame, infatti, si risolveva nella riproduzione della motivazione con cui il Tribunale aveva escluso la configurabilità dell’ipotesi di cui al comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, accompagnata da un breve inciso, con cui si evidenziava che all’imputato era stato contestato solo il capo I (insieme a [OSCURATO:PERSONA]) e che avendo il Tribunale escluso la circostanza aggravante dell’ingente quantità, trattandosi di traffico di droga emergente solo dal contenuto di una intercettazione telefonica e mai sottoposta a sequestro ed analisi, avrebbe dovuto assolvere [OSCURATO:PERSONA] o comunque ricondurre la condotta alla fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309/90. Tale inciso, tuttavia, non contiene l’articolazione di specifiche censure al puntuale argomento che il Tribunale aveva utilizzato per escludere il fatto lieve (così come riportati dalla difesa nella stessa pagina 77 dei motivi aggiunti), là dove i giudici avevano valorizzato il maggiore potenziale offensivo scaturente dall’utilizzo nella commissione del fatto di altre persone, ancor di più se strutturate in maniera associata. Argomentazione del tutto ignorata nel motivo di gravame. Da ciò discende che il motivo aggiunto era inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto affetto da aspecifictà, mancando di un reale confronto con la sentenza impugnata. Dall'inammissibilità del motivo di gravame deriva l’inammissibilità anche del correlato motivo dell’originario ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Potenza n. 546 in data 20 novembre 2023, dovendosi ribadire che «la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. (Fattispecie di inammissibilità dell'appello dovuta a tardiva presentazione dei motivi)» (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630 – 01). A ciò si aggiunga che il motivo di ricorso -peraltro- risulta inammissibile anche perché si risolve in generiche valutazioni in fatto, non consentite in sede di legittimità. 4. Alla inammissibilità del motivo di ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza n. 546 in data 20.11.2023 consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M Revoca la sentenza di questa Corte n. 6915 emessa in data 12.12.2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al secondo motivo di ricorso. Dichiara inammissibile nel resto il ric
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