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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35869/2022

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 2 8 084 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA]s.a . s . di [OSCURATO:PERSONA] C. cessata (in data 20 dicembre 2018), in persona dell’ultimo legale rappresentate sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dal P rof.

A vv.

Lorenzo delFederico (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]),giusta procura speciale in atti ; - controricorrente- avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l’Abruzzo n.227/02/21 depositata i n data 30 / 0 3 /20 2 1 ; Oggetto: rinvio a nuovo ruolo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 29 / 0 9 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - l a società ricorrente impugnava l’avviso di accertamento notificato per l’anno 20 13 per IVA e IRAP con il quale l’Ufficio , ritenute inattendibilile scritture contabili, ex art. 39 c. 2 del d.P.R. n. 600 del1973 rideterminava il reddito d’impresa e riliquidava i tributi dovutioltre a interessi e sanzioni; - la CTP rigettava il ricorso; la CTR, adita in appello dalla contribuente, accoglieva l’impugnazione e annullava l’atto impugnato; - ricorr e a questa Corte l ’Agenzia delle Entrate con atto affidato a duemotivi; - r esiste con controricorso l a [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] c. ; Consideratoche: -la controversia non è di immediata evidenza decisoria ; p.q.m. rinviaalla pubblica udienza della S ezione tribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 2 8 084 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA]s.a . s . di [OSCURATO:PERSONA] C. cessata (in data 20 dicembre 2018), in persona dell’ultimo legale rappresentate sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dal P rof. A vv. Lorenzo delFederico (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]),giusta procura speciale in atti ; - controricorrente- avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l’Abruzzo n.227/02/21 depositata i n data 30 / 0 3 /20 2 1 ; Oggetto: rinvio a nuovo ruolo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 29 / 0 9 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - l a società ricorrente impugnava l’avviso di accertamento notificato per l’anno 20 13 per IVA e IRAP con il quale l’Ufficio , ritenute inattendibilile scritture contabili, ex art. 39 c. 2 del d.P.R. n. 600 del1973 rideterminava il reddito d’impresa e riliquidava i tributi dovutioltre a interessi e sanzioni; - la CTP rigettava il ricorso; la CTR, adita in appello dalla contribuente, accoglieva l’impugnazione e annullava l’atto impugnato; - ricorr e a questa Corte l ’Agenzia delle Entrate con atto affidato a duemotivi; - r esiste con controricorso l a [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] c. ; Consideratoche: -la controversia non è di immediata evidenza decisoria ; p.q.m. rinviaalla pubblica udienza della S ezione tribu
Sentenza Cassazione n. 35869/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris