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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2024

Cassazione n. 43004/2024

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guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico dedotto nei ricorsi è manifestamente infondatc oltre che affetto da genericità, atteso che nella sentenza impugnata, contrariamente a quanto dedotto, è contenuta una motivazione completa ed esaustiva in ordine al trattamento sanzionatorio per la valutazione adeguatamente argomentata della gravità del reato in ragione del quantitativo di sostanza stupefacente e della pena irrogata in misura prossima al minimo edittale, considerata anche la recidiva contestata al Gervasio e ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno il 25 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] • liere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico dedotto nei ricorsi è manifestamente infondatc oltre che affetto da genericità, atteso che nella sentenza impugnata, contrariamente a quanto dedotto, è contenuta una motivazione completa ed esaustiva in ordine al trattamento sanzionatorio per la valutazione adeguatamente argomentata della gravità del reato in ragione del quantitativo di sostanza stupefacente e della pena irrogata in misura prossima al minimo edittale, considerata anche la recidiva contestata al Gervasio e ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 25 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] • liere estenso
Sentenza Cassazione n. 43004/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris