CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18772/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 43524_23 Rilevato che, con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di violazione di legge e il correlato vizio di motivazione in relazione all'art. 69, cod. pen., ed agli artt. 62 bis e 99, cod. pen.; Ritenuto che tale motivo è inammissibile per carenza di interesse, in quanto tende ad ottenere enunciati di principio privi di effetti favorevoli per il ricorrente, atteso che la recidiva nemmeno era stata oggetto di contestazione, come emerge dalla lettura della sentenza di primo grado; Rilevato, poi, che con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 546, 438, comma 6-bis, e 192, cod. proc. pen., stante il giudizio negativo di attendibilità dei testi indotti dalla difesa; Ritenuto che tale motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, sia perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, sia perché volto a prefigurare una rivalutazione e comunque un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, per definizione estranea al sindacato di questa Corte ed avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (la stessa sentenza d'appello evidenzia, infatti, che il materiale probatorio in atti, consistenti in riprese video, individuazioni da parte della pG degli imputati coinvolti nelle attività di spaccio , sequestri di stupefacenti , rendevano evidente la sussistenza della responsabilità penale, osservandosi, in particolare, come il Tucci era a stretto contatto con il Bernardo, al quale conduceva i soggetti interessati all'acquisto di stupefacente e assisteva allo scambio, non potendo quindi qualificarsi la sua come una presenza passiva; si veda anche il richiamo ad una fotografia che vede il Tucci pienamente operativo mentre cede un pezzo di stupefacente ad un ragazzino, episodi, tutti, corredati da note esplicative della pG operante); Ritenuto, pertanto, che la censura di cui al secondo motivo prospetta una critica risolventesi nel mero dissenso del ricorrente rispetto all'approdo valutativo operato dalla Corte d'appello, non consentito in questa sede, con conseguente giudizio di manifesta infondatezza; che, in particolare, deve, a tal proposito, essere ribadito che gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente; ne consegue che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e sulle risultanze peritali, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989 - dep. 11/01/1990, Bianchesi, Rv. 182961). Il controllo di legittimità sulla motivazione è, infatti, diretto ad accertare se a base della pronuncia del giudice di merito esista un concreto apprezzamento del materiale probatorio e/o indiziario e se la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici. Restano escluse da tale controllo sia l'interpretazione e la consistenza degli indizi e delle prove sia le eventuali incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con altri passaggi argomentativi risultanti dal testo del provvedimento impugnato: ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti ne' su altre spiegazioni, per quanto plausibili o logicamente sostenibili, formulate dal ricorrente (Sez. 6, n. 1762 del 15/05/1998 - dep. 01/06/1998, Albano L, Rv. 210923); Rilevato, infine, che con un terzo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in relazione all'art. 344, cod. proc. pen., ed agli artt. 546, lett. e), cod. proc. pen. e 62-bis, cod. pen., atteso il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto che anche tale motivo - al netto del riferimento a soggetto diverso da quello assistito dal difensore, che non risulta nemmeno tra gli imputati del presente processo (tale Caposeno) - è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (segnatamente, a pag. 3 della sentenza d'appello, si richiamano le ragioni del diniego, ancorate alla mancata resipiscenza degli imputati, tra cui il Tucci); Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1