CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34040/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 27 ottobre 2020 del Tribunale di Milano che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 612, secondo comma, cod. pen. in relazione all'art. 339 cod. pen. e all'art. 4 legge n. 110/75 e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che i due motivi del ricorso dell'imputato, che si duole della mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, possono essere trattati unitariamente e sono manifestamente infondati, poiché la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto di non dover applicare detto istituto, non potendosi definire il fatto di lieve entità, e non concedere le attenuanti generiche, considerando gli elementi indicati e i precedenti penali, anche specifici, gravanti sul Riahi; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i