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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 novembre 2024

Cassazione n. 00369/2025

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PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.7462/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiper legge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica in atti -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , domiciliazione telematica in atti -controricorrenti - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difes o dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica in atti - controricorrente - R.g. n. 7462 del 2023 P. U. 25/11/2024; relatore/estensore: [OSCURATO:PERSONA] nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D’AZEGLIO N. 10, SOCIETA’[OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TORINO n. 153/2023 depositata il 16/01/2023.

Sentito il Pubblico Ministero in persona del S ostituto P rocuratore Generale A nna Maria S oldi , che ha concluso , riporta ndosi alla memoria depositata,ribadendo la richiesta di rigetto del ricorso.

Sentita l ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] D amizia per delega del difensore dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e G iorgio S esia , che ha concluso riportandosiagli scritti depositati.

Sentito l ’ avv.

P aolo T odaro per delega del difensore dei controricorrenti T ommaso C erasuolo, D olores M olino e E nrico Cerasuolo, che ha concluso riporta ndo si agli scritti difensivi depositati insistendo per l ’ accoglimento delle conclusioni svolte ; e che, altresì comparso per delega del difensore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha concluso riportando si al contenuto degli scritti difensivi,insistendo per l ’ accoglimento delle conclusioni svolte.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Valle. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ottennero la condanna al risarcimento dei danni da parte del Tribunale di Torino, con sentenza del 17/02/2010, nell’ambito del procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , sulla base di detto titolo esecutivo , parteciparono, quali intervenienti titolati, al la fase di riparto nell’esecuzione immobiliare n. 1213 del 2015, iniziata dal Condominio di via D’Azeglio n. 10, in Torino, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della società Niozia.

R.g. n. 7462 del 2023 P. U. 25/11/2024; relatore/estensore: [OSCURATO:PERSONA] un primo momento venne loro comunicato, dal professionista delegatoalla procedura esecutiva, l’ammissione del loro credito nel piano di riparto per oltre venticinquemila euro.Successivamente, lo stesso professionista delegato predispose un diverso progetto di distribuzione, a seguito della sentenza della Corte d’appello penale di Torino n. 1795 del 2018, di riforma di quella di primo grado e conferma delle statuizioni civili in favore dei soli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], interpretata quale causa del venire meno del credito degli altri intervenienti, che, conseguentemente, non risultava più ammesso al riparto. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione distributiva avverso il secondo progetto di distribuzione e altrettanto fecero, incardinando un’altra causa dinanzi allo stesso Tribunale di Torino,i creditori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Le due cause vennero riunite in prima udienza e il giudice dell’esecuzione, all’esito dell’istruttoria documentale, ha, con la sentenza n. 153/2023 pubbl icata il 16/01/2023 , rigettato le domande proposte sia dai Tornabene-Sesia che quelle dei creditori Martignoni, Cavaletto e Bracco.

Avverso la detta sentenza n. 153/2023 propongono ricorso per cassazione Tornabene e Sesia, con atto affidato a quattro motivi di ricorso.

Rispondono con separati controricorsi da un lato [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, [OSCURATO:PERSONA] e d Enrico e [OSCURATO:PERSONA].

Sono rimasti intimati: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],il Condominio di via d’Azeglio n. 10 in Torino, la società [OSCURATO:PERSONA] e AntonioMaunero.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte di rigetto del ricorso.

R.g. n. 7462 del 2023 P. U. 25/11/2024; relatore/estensore: [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti hanno depositato memoria per l’udienza di discussione del 25/11/2024, alla quale le parti hanno concluso come sopra riportato. [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare, il Collegio rileva che non constano rituali notifiche del ricorso nei confronti del Maunero, sia in proprio che quale legale rappresentane della società semplice Niozia , i quali, nella qualità di debitori esecutati, assumono veste, nel giudizio di opposizione distributiva, di litisconsorti necessari.

Il ricorso, nondimeno, può essere deciso sulla base della ragione più liquida, alla stregua della giurisprudenza oramai risalente di questa Corte (Cass. n. 6826 del 22/03/2010 Rv. 612077 - 01) e ribadita in anni più recenti (Cass. n. 11287 del 10/05/2018 Rv. 648501 - 01) secondo la quale il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso o qualora questo sia prima facie infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità.

I motivi di ricorsoproposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono i seguenti: I)violazione dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 474, 498 e 499 c.p.c., e 316 c.p.p.

Il motivo si incentra sull’essere stato disposto, dal g iudice per le indagini p reliminari presso il Tribunale di Torino , un sequestro conservativo, che non era stato revocato con la sentenza dibattimentale di primo grado del Tribunale di Torino e che sarebbe stato mantenuto efficace per tutto il corso del procedimento penale R.g. n. 7462 del 2023 P. U. 25/11/2024; relatore/estensore: [OSCURATO:PERSONA] fino alla sentenza d’appello, di riforma di quella di primo grado e che quindi costituiva valido titolo esecutivo in favore anche dei Tornabene e Sesia.

Il motivo è inammissibile: la questione relativa al detto sequestro conservativo penale non risulta essere stata proposta nell’unica fase di merito civile ed è, quindi, preclusa in questa sede di legittimità.

In ogni caso,deve rilevarsi che il sequestro conservativo penale si era convertito in pignoramento, al momento dell ’ intervento nell’esecuzione immobiliare da parte della Tornabene e del Sesia, ossia con il suo azionamento in via esecutiva civile , sicché le sue vicende quale titolo esecutivo erano determinate necessariamente dagli sviluppi del processo in cui esso era stato formato e seguivano, pertanto, le conseguenze di esso.

Per mera completezza espositiva si rileva che è radicalmente diversa la fattispecie esaminata da altra sentenza di questa (Corte Cass. n. n. 21481 del 25/10/2016 Rv. 642958 - 01) , poiché ivi si verteva in tema di sequestro penale nell’ambito di procedimento conclusosi con sentenza penale di condanna generica al risarcimento dei danni e con la rimessione delle parti davanti al giudice civile ai sensi dell’art. 539, comma 1, c.p.p., dovendo il giudizio ivi proseguire per la determinazione del quantum dell’importo dovuto alla parte civile.

Nella specie, al contrario, il titolo penalistico a fondamento e cautela del credito risarcitorio è stato travolto radicalmente, sicché è venuto meno l’an.

II) violazione dell ’ art. 360, comma primo , n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 336, comma secondo,c.p.c.

Con il motivo la difesa dei ricorrenti sostiene che l’art. 336 c.p.c. con l’effetto espansivo previsto comportava che gli effetti della sentenza d’appello penale a seguito della cassazione con rinvio retroagissero fino al momento della sentenza d’appello cassata, cosicché il titolo esecutivo costituito dalla sentenza penale R.g. n. 7462 del 2023 P. U. 25/11/2024; relatore/estensore: [OSCURATO:PERSONA] di primo grado rimaneva fermo comporta ndo il venir meno dell’esclusione degli odierni ricorrenti dal progetto di distribuzione, dichiarato esecutivo in data 16/01/2019.

Il motivo è infondato: l’effetto espansivo della sentenza penale che rileva nella specie è quello relativo alla sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1795 dell’anno 2018, che , anche ai fini civili, ha comportato il venire meno del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del T ribunale della stessa sede e i l successivo annullamento (da parte di questa Corte di Cassazione) di d e tt a sentenza d’appelloaveva comportato la rinnovazione del giudizio di impugnazione, con l’emanazione di una nuova sentenza d ’ appello favorevole aidiritti di credito della Tornabene e del Sesia e sulla cui base essi avrebbero dovuto iniziare un nuovo procedimento d’esecuzione nei confronti degli stessi debitori Maunero e società Niozia, come correttamente osservato dal Pubblico Ministero, risultando oramai intangibile il piano di riparto nel quale essi non erano stati soddisfatti.

In altri termini:l’annullamento della sentenza di appello che ha riformato quella di primo grado non può comportarela reviviscenza di quest’ultima, eliminata dal mondo del diritto dalla pronuncia di secondo grado, anche se questa sia a sua volta annullata, poiché l’effetto è destinato a essere prodotto dalla sentenza d’appello emessa a seguito del giudizio di rinvio.

III) violazione dell’art. 360, comma primo , n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 512 e 617 c.p.c., 1189, comma secondo e 2041 c.c.

Con il motivo i ricorrenti censurano la sentenza d’appello per avere questa escluso l’applicabilità del rimedio dell’indebito, di cui all’art. 1189 c.c., e non avere fatto applicazione dell ’ istitu to dell’indebito arricchimento.

Il motivo è infondato : il Tribunale ha correttamente escluso , con motivazione ampia, logica e coerente, l ’ applicabilità della R.g. n. 7462 del 2023 P. U. 25/11/2024; relatore/estensore: [OSCURATO:PERSONA] disciplina dell’indebito, in quanto i creditori soddisfatti in sede esecutiva non possono essere considerati creditori apparenti, poiché il pagamento effettuato in loro favore in esecuzione del piano di riparto è legittimato dall’essere essi muniti di titolo e quindi legittimati a pretenderlo, sebbene nella sola misura riconosciuta dalla procedura.

La disciplina dell’arricchimento senza causa di cui all’art. 2041 c.c., inoltre, è stata i nvoc ata in causa per la prima volta in sede di legittimità e comunque non ne sussistono i presupposti applicativi, non trattandosi, nella specie, di un arricchimento o comunque di uno spostamento patrimoniale privo di giusta causa di attribuzione, in quanto le somme distribuite con il progetto di riparto erano comunque dovute a i creditori ( anch ’ essi s olo parzialmente) soddisfatti, in dipendenza della sussistenza e della misura della esecutività, al solo rilevante momento del riparto, dei rispettivi titoli di partecipazione alla distribuzione.

IV) violazione dell ’ art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c in relazione agli artt. 90 e 91 c.p.c., 4, d.m. n. 55 del 2014 e 1292 c.c.

Il motivo contiene censure in ordine alla liquidazione delle spese di lite;in particolare, i ricorrenti affermano che la riunione di due procedimenti avrebbe comportato che fino al momento della riunione le spese dovevano essere liquidate separatamente e censurano i l valore delle controversie , considerato dal giudice di merito ai fini della liquidazione delle spese di lite, come commisurato a tutti i crediti litigiosi, ossia anche per quelli degli altri creditori incapienti.

Il motivo è infondato per genericità, non risultando specificato il nocumento concreto che la Tornabene e il Sesia avrebbero subito (sotto il profilo della violazione dei limiti massimi comunque applicabili in caso di diversa modalità di liquidazione) e dovendosi concordare con la giurisprudenza, oramai stabile di questa Corte R.g. n. 7462 del 2023 P. U. 25/11/2024; relatore/estensore: [OSCURATO:PERSONA] (Cass. n. 20916 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rv. 642932 - 01) dopo un primo diverso orientamento, poi superato (Cass. n. 6976 del 2016 Rv. 639448 - 01 ) , laddove afferma che i n materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, di talché la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall’interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto.

Nella specie, la comunanza di interessi delle diverse parti coinvolte e rimaste insoddisfatte da l progetto di distribuzione consentivache nella valutazione del valore della lite si operasse il riferimento ai diversi crediti contestati, come dimostrato dalla circostanza dell’avere i Tornabene-Sesia assunto le stesse conclusioni, dinanzi al Tribunale delle altre [OSCURATO:PERSONA], Cavaletto e Bracco, come opportunamente evidenziato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] alla pag. 18 del controricorso.

Il ricorso, in conclusione, è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Sesia nei confronti delle parti controricorrenti e, tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.

Nulla per le spese nei confronti delle parti rimaste intimate Martignoni, Cavaletto e Bracco, Condominio di via D’Azeglio 10 o che comunque non hanno potuto prendere parte a questa fase processuale, [OSCURATO:PERSONA] e società Niozia.

R.g. n. 7462 del 2023 P. U. 25/11/2024; relatore/estensore: [OSCURATO:PERSONA], infine, attestarsi la sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 30/05/2002.

P.Q.

M. La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrent e al pagamento delle spese in favore d i ciascuna parte controricorrente, che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.7462/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiper legge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica in atti -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , domiciliazione telematica in atti -controricorrenti - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difes o dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica in atti - controricorrente - R.g. n. 7462 del 2023 P. U. 25/11/2024; relatore/estensore: [OSCURATO:PERSONA] nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D’AZEGLIO N. 10, SOCIETA’[OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TORINO n. 153/2023 depositata il 16/01/2023. Sentito il Pubblico Ministero in persona del S ostituto P rocuratore Generale A nna Maria S oldi , che ha concluso , riporta ndosi alla memoria depositata,ribadendo la richiesta di rigetto del ricorso. Sentita l ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] D amizia per delega del difensore dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e G iorgio S esia , che ha concluso riportandosiagli scritti depositati. Sentito l ’ avv. P aolo T odaro per delega del difensore dei controricorrenti T ommaso C erasuolo, D olores M olino e E nrico Cerasuolo, che ha concluso riporta ndo si agli scritti difensivi depositati insistendo per l ’ accoglimento delle conclusioni svolte ; e che, altresì comparso per delega del difensore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha concluso riportando si al contenuto degli scritti difensivi,insistendo per l ’ accoglimento delle conclusioni svolte. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Valle. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ottennero la condanna al risarcimento dei danni da parte del Tribunale di Torino, con sentenza del 17/02/2010, nell’ambito del procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , sulla base di detto titolo esecutivo , parteciparono, quali intervenienti titolati, al la fase di riparto nell’esecuzione immobiliare n. 1213 del 2015, iniziata dal Condominio di via D’Azeglio n. 10, in Torino, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della società Niozia. R.g. n. 7462 del 2023 P. U. 25/11/2024; relatore/estensore: [OSCURATO:PERSONA] un primo momento venne loro comunicato, dal professionista delegatoalla procedura esecutiva, l’ammissione del loro credito nel piano di riparto per oltre venticinquemila euro.Successivamente, lo stesso professionista delegato predispose un diverso progetto di distribuzione, a seguito della sentenza della Corte d’appello penale di Torino n. 1795 del 2018, di riforma di quella di primo grado e conferma delle statuizioni civili in favore dei soli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], interpretata quale causa del venire meno del credito degli altri intervenienti, che, conseguentemente, non risultava più ammesso al riparto. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione distributiva avverso il secondo progetto di distribuzione e altrettanto fecero, incardinando un’altra causa dinanzi allo stesso Tribunale di Torino,i creditori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le due cause vennero riunite in prima udienza e il giudice dell’esecuzione, all’esito dell’istruttoria documentale, ha, con la sentenza n. 153/2023 pubbl icata il 16/01/2023 , rigettato le domande proposte sia dai Tornabene-Sesia che quelle dei creditori Martignoni, Cavaletto e Bracco. Avverso la detta sentenza n. 153/2023 propongono ricorso per cassazione Tornabene e Sesia, con atto affidato a quattro motivi di ricorso. Rispondono con separati controricorsi da un lato [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, [OSCURATO:PERSONA] e d Enrico e [OSCURATO:PERSONA]. Sono rimasti intimati: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],il Condominio di via d’Azeglio n. 10 in Torino, la società [OSCURATO:PERSONA] e AntonioMaunero. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte di rigetto del ricorso. R.g. n. 7462 del 2023 P. U. 25/11/2024; relatore/estensore: [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti hanno depositato memoria per l’udienza di discussione del 25/11/2024, alla quale le parti hanno concluso come sopra riportato. [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare, il Collegio rileva che non constano rituali notifiche del ricorso nei confronti del Maunero, sia in proprio che quale legale rappresentane della società semplice Niozia , i quali, nella qualità di debitori esecutati, assumono veste, nel giudizio di opposizione distributiva, di litisconsorti necessari. Il ricorso, nondimeno, può essere deciso sulla base della ragione più liquida, alla stregua della giurisprudenza oramai risalente di questa Corte (Cass. n. 6826 del 22/03/2010 Rv. 612077 - 01) e ribadita in anni più recenti (Cass. n. 11287 del 10/05/2018 Rv. 648501 - 01) secondo la quale il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso o qualora questo sia prima facie infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità. I motivi di ricorsoproposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono i seguenti: I)violazione dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 474, 498 e 499 c.p.c., e 316 c.p.p. Il motivo si incentra sull’essere stato disposto, dal g iudice per le indagini p reliminari presso il Tribunale di Torino , un sequestro conservativo, che non era stato revocato con la sentenza dibattimentale di primo grado del Tribunale di Torino e che sarebbe stato mantenuto efficace per tutto il corso del procedimento penale R.g. n. 7462 del 2023 P. U. 25/11/2024; relatore/estensore: [OSCURATO:PERSONA] fino alla sentenza d’appello, di riforma di quella di primo grado e che quindi costituiva valido titolo esecutivo in favore anche dei Tornabene e Sesia. Il motivo è inammissibile: la questione relativa al detto sequestro conservativo penale non risulta essere stata proposta nell’unica fase di merito civile ed è, quindi, preclusa in questa sede di legittimità. In ogni caso,deve rilevarsi che il sequestro conservativo penale si era convertito in pignoramento, al momento dell ’ intervento nell’esecuzione immobiliare da parte della Tornabene e del Sesia, ossia con il suo azionamento in via esecutiva civile , sicché le sue vicende quale titolo esecutivo erano determinate necessariamente dagli sviluppi del processo in cui esso era stato formato e seguivano, pertanto, le conseguenze di esso. Per mera completezza espositiva si rileva che è radicalmente diversa la fattispecie esaminata da altra sentenza di questa (Corte Cass. n. n. 21481 del 25/10/2016 Rv. 642958 - 01) , poiché ivi si verteva in tema di sequestro penale nell’ambito di procedimento conclusosi con sentenza penale di condanna generica al risarcimento dei danni e con la rimessione delle parti davanti al giudice civile ai sensi dell’art. 539, comma 1, c.p.p., dovendo il giudizio ivi proseguire per la determinazione del quantum dell’importo dovuto alla parte civile. Nella specie, al contrario, il titolo penalistico a fondamento e cautela del credito risarcitorio è stato travolto radicalmente, sicché è venuto meno l’an. II) violazione dell ’ art. 360, comma primo , n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 336, comma secondo,c.p.c. Con il motivo la difesa dei ricorrenti sostiene che l’art. 336 c.p.c. con l’effetto espansivo previsto comportava che gli effetti della sentenza d’appello penale a seguito della cassazione con rinvio retroagissero fino al momento della sentenza d’appello cassata, cosicché il titolo esecutivo costituito dalla sentenza penale R.g. n. 7462 del 2023 P. U. 25/11/2024; relatore/estensore: [OSCURATO:PERSONA] di primo grado rimaneva fermo comporta ndo il venir meno dell’esclusione degli odierni ricorrenti dal progetto di distribuzione, dichiarato esecutivo in data 16/01/2019. Il motivo è infondato: l’effetto espansivo della sentenza penale che rileva nella specie è quello relativo alla sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1795 dell’anno 2018, che , anche ai fini civili, ha comportato il venire meno del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del T ribunale della stessa sede e i l successivo annullamento (da parte di questa Corte di Cassazione) di d e tt a sentenza d’appelloaveva comportato la rinnovazione del giudizio di impugnazione, con l’emanazione di una nuova sentenza d ’ appello favorevole aidiritti di credito della Tornabene e del Sesia e sulla cui base essi avrebbero dovuto iniziare un nuovo procedimento d’esecuzione nei confronti degli stessi debitori Maunero e società Niozia, come correttamente osservato dal Pubblico Ministero, risultando oramai intangibile il piano di riparto nel quale essi non erano stati soddisfatti. In altri termini:l’annullamento della sentenza di appello che ha riformato quella di primo grado non può comportarela reviviscenza di quest’ultima, eliminata dal mondo del diritto dalla pronuncia di secondo grado, anche se questa sia a sua volta annullata, poiché l’effetto è destinato a essere prodotto dalla sentenza d’appello emessa a seguito del giudizio di rinvio. III) violazione dell’art. 360, comma primo , n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 512 e 617 c.p.c., 1189, comma secondo e 2041 c.c. Con il motivo i ricorrenti censurano la sentenza d’appello per avere questa escluso l’applicabilità del rimedio dell’indebito, di cui all’art. 1189 c.c., e non avere fatto applicazione dell ’ istitu to dell’indebito arricchimento. Il motivo è infondato : il Tribunale ha correttamente escluso , con motivazione ampia, logica e coerente, l ’ applicabilità della R.g. n. 7462 del 2023 P. U. 25/11/2024; relatore/estensore: [OSCURATO:PERSONA] disciplina dell’indebito, in quanto i creditori soddisfatti in sede esecutiva non possono essere considerati creditori apparenti, poiché il pagamento effettuato in loro favore in esecuzione del piano di riparto è legittimato dall’essere essi muniti di titolo e quindi legittimati a pretenderlo, sebbene nella sola misura riconosciuta dalla procedura. La disciplina dell’arricchimento senza causa di cui all’art. 2041 c.c., inoltre, è stata i nvoc ata in causa per la prima volta in sede di legittimità e comunque non ne sussistono i presupposti applicativi, non trattandosi, nella specie, di un arricchimento o comunque di uno spostamento patrimoniale privo di giusta causa di attribuzione, in quanto le somme distribuite con il progetto di riparto erano comunque dovute a i creditori ( anch ’ essi s olo parzialmente) soddisfatti, in dipendenza della sussistenza e della misura della esecutività, al solo rilevante momento del riparto, dei rispettivi titoli di partecipazione alla distribuzione. IV) violazione dell ’ art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c in relazione agli artt. 90 e 91 c.p.c., 4, d.m. n. 55 del 2014 e 1292 c.c. Il motivo contiene censure in ordine alla liquidazione delle spese di lite;in particolare, i ricorrenti affermano che la riunione di due procedimenti avrebbe comportato che fino al momento della riunione le spese dovevano essere liquidate separatamente e censurano i l valore delle controversie , considerato dal giudice di merito ai fini della liquidazione delle spese di lite, come commisurato a tutti i crediti litigiosi, ossia anche per quelli degli altri creditori incapienti. Il motivo è infondato per genericità, non risultando specificato il nocumento concreto che la Tornabene e il Sesia avrebbero subito (sotto il profilo della violazione dei limiti massimi comunque applicabili in caso di diversa modalità di liquidazione) e dovendosi concordare con la giurisprudenza, oramai stabile di questa Corte R.g. n. 7462 del 2023 P. U. 25/11/2024; relatore/estensore: [OSCURATO:PERSONA] (Cass. n. 20916 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rv. 642932 - 01) dopo un primo diverso orientamento, poi superato (Cass. n. 6976 del 2016 Rv. 639448 - 01 ) , laddove afferma che i n materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, di talché la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall’interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto. Nella specie, la comunanza di interessi delle diverse parti coinvolte e rimaste insoddisfatte da l progetto di distribuzione consentivache nella valutazione del valore della lite si operasse il riferimento ai diversi crediti contestati, come dimostrato dalla circostanza dell’avere i Tornabene-Sesia assunto le stesse conclusioni, dinanzi al Tribunale delle altre [OSCURATO:PERSONA], Cavaletto e Bracco, come opportunamente evidenziato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] alla pag. 18 del controricorso. Il ricorso, in conclusione, è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Sesia nei confronti delle parti controricorrenti e, tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. Nulla per le spese nei confronti delle parti rimaste intimate Martignoni, Cavaletto e Bracco, Condominio di via D’Azeglio 10 o che comunque non hanno potuto prendere parte a questa fase processuale, [OSCURATO:PERSONA] e società Niozia. R.g. n. 7462 del 2023 P. U. 25/11/2024; relatore/estensore: [OSCURATO:PERSONA], infine, attestarsi la sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 30/05/2002. P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrent e al pagamento delle spese in favore d i ciascuna parte controricorrente, che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, del
Sentenza Cassazione n. 00369/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris