Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 43730/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 09/03/2020 del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG RITElqUITO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto n. 345 del 9 :11.317D 2020, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile il reolarno proposto dal Direttore dell'Ufficio I del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), avverso l'ordinanza n. 1218 del 2019, emessa dal Magisa-ato di sorveglianza di Roma, con cui era stato accolto il reclamo, formulato ex art. 35-ter 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] ristretto in regime ex art. 41-bis Ord. pen., avente ad oggetto il rifiuto oppostodli di acq Ai:stare al sopravvitto - tramite il cd.

"Mod. 72" - generi alimentari suscettibit di cottura.

In particolare, il Magistratc ci :;orvegliarza, nell'accogliere il reclamo del detenuto, disponeva la disapplica;:ione dell'a -t. 7 della circolare DAP del 2 ottobre 2018 nella parte in cui non gli corsent va l'acquisto dei medesimi generi alimentari disponibili per gli altri detenuti ristretti in altre sezioni dell'Istituto.

Avverso tale ordinanza l'AmiliriEtrazione proponeva reclamo ex art. 35-bis, comma 4, Ord. pen. al Tribunale di scrveglianza di Roma, ritenuta la richiesta del detenuto quale interesse di mero fatto noi suscettibile di tutela in sede giurisdizionale.

Con il provvedimento oggetto d'lmougna2ione il Tribunale di sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile il reclamo, poiché proposto personalmente dal Direttore dell'Ufficio I del DAP serza la necessaria assistenza dell'Avvocatura di Stato, come previsto dall'art. 2 R.:. 3D ottdbre 1.933, n. 1612.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto icorso il Ministero della Giustizia, rappresentato ex art. 1 R.d. 30 otl:cbre 1933, n. 1612 dall'Avvocatura dello Stato, chiedendone l'annullamento e ponerdc a base dell'impugnazione un unico motivo con cui viene lamentata la violalicne ctE.r,11. artt. 35-bis, 41-bis e 69 Ord. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, Id.: cod p-oc. pen.

Deduce, in particolare, che il disposto cel art. 35-bis cit., come affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione cori sentenza n. 3775 del 21/12/2017, deo. 2018, consente la proposizione del :eclarrio da parte dell'Amministrazione penitenziaria senza il patrocinio E: l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato.

3. Il Procuratore generale ha onesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

4. L'impugnazione è fondata

5. Questa Corte, come correll:arnente rilevato dal ricorrente, ha superato il precedente orientamento, oggett3 Cont-ast:o interpretativo richiamato anche dal Tribunale di sorveglianza nell'ordi larr:a impugnata, con decisione a Sezioni unite (Sez.

Un., n. 3775 del 21 dicemly-e. 2C17, c,ep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271648), a cui va data continuità.

In particolare, si è affermato che .'avve:-so i'ordinanza del magistrato di sorveglianza che accolga l'istanza del detenuto ... l'amministrazione penitenziaria è legittimata a proporre reclamo, ai sens Ce l'art. 35-bis, comma quarto,

I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), senza il patrpcinio e l'assistenza della Avvocatura dello Stato".

Le Sezioni Unite, nel ragicniairrierto sycito per giungere a detto arresto regolatore, hanno evidenziato come il rimedio ex art. 35-bis Ord. pen., fruibile direttamente dal detenuto, sia ra3preseritatc da una procedura ispirata a criteri di facile accessibilità e di effettività dela ti.tela, nell'ambito di una giurisdizione di prossimità.

Con la nota sentenza Torrecgian ia Corte EDU ha chiesto allo Stato italiano (ai sensi dell'art. 46 CED11) di provvecw-e a introdurre procedure attivabili dai detenuti per porre fine e rimedi ) a conc izioni di detenzione o trattamenti carcerari in contrasto con l'art. 3 CEDJ.

In questo senso l'Amministrazione penitenziaria interviene nel procedimento quale soggetto titolare e responsabile del trattamento dei detenuti nell'espiazione della pena la quale non può consster,a in t -adamenti contrari al senso di umanità e deve tendere alla rieducazione cel condannato (art. 27, comma terzo, Cost.).

Da ciò deriva che l'Amministrazicr.e il contraddittore istituzionale del reclamo presentato dal detenu .3) e. ial.c :;tesso tempo, la fonte informativa dell'Istituto, nonché può essere destinataria delle prescrizioni impartite dal magistrato di sorveglianza relative alle modalità di gestione dei detenuti.

È stata, quindi, esclusa ha nativa civilistica degli interessi di cui l'Amministrazione sarebbe stata. prtatrice EI fini della possibile applicazione dell'art. 573 cod. proc. pen. e si è ecttolireato come essa invece si inserisca nel procedimento per l'esercizio di ulE "rur-:-zone pLtiblicistica.

Nelle fasi di merito del reclamo ex art. 35-bis, comma 4, Ord, Fai., caratterizzate da una semplificazione del contraddittorio per favorire lo svolgiimen -o della giurisdizione di prossimità, è ammessa quindi la possibilità, ia parte dell'4mministrazione penitenziaria, di proporre reclamo e partecipare alla rase irripLgnatoria di fronte al Tribunale di sorveglianza senza il patrocinio ce l'Av\ ocatura dello Stato, ritenuto invece necessario per il giudizio di legitt rnità av art i R.d. 30 ottobre 1933, n. 1612.6.

Dalle considerazioni sopra riportate deriva l'accoglimento del ricorso con annullamento del provvedimento irn Dugnat) e rinvio degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma per la trattaziore d reclamo ritualmente presentato.

Annulla il provvedimento impug nato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 09/03/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG RITElqUITO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto n. 345 del 9 :11.317D 2020, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile il reolarno proposto dal Direttore dell'Ufficio I del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), avverso l'ordinanza n. 1218 del 2019, emessa dal Magisa-ato di sorveglianza di Roma, con cui era stato accolto il reclamo, formulato ex art. 35-ter 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] ristretto in regime ex art. 41-bis Ord. pen., avente ad oggetto il rifiuto oppostodli di acq Ai:stare al sopravvitto - tramite il cd. "Mod. 72" - generi alimentari suscettibit di cottura. In particolare, il Magistratc ci :;orvegliarza, nell'accogliere il reclamo del detenuto, disponeva la disapplica;:ione dell'a -t. 7 della circolare DAP del 2 ottobre 2018 nella parte in cui non gli corsent va l'acquisto dei medesimi generi alimentari disponibili per gli altri detenuti ristretti in altre sezioni dell'Istituto. Avverso tale ordinanza l'AmiliriEtrazione proponeva reclamo ex art. 35-bis, comma 4, Ord. pen. al Tribunale di scrveglianza di Roma, ritenuta la richiesta del detenuto quale interesse di mero fatto noi suscettibile di tutela in sede giurisdizionale. Con il provvedimento oggetto d'lmougna2ione il Tribunale di sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile il reclamo, poiché proposto personalmente dal Direttore dell'Ufficio I del DAP serza la necessaria assistenza dell'Avvocatura di Stato, come previsto dall'art. 2 R.:. 3D ottdbre 1.933, n. 1612. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto icorso il Ministero della Giustizia, rappresentato ex art. 1 R.d. 30 otl:cbre 1933, n. 1612 dall'Avvocatura dello Stato, chiedendone l'annullamento e ponerdc a base dell'impugnazione un unico motivo con cui viene lamentata la violalicne ctE.r,11. artt. 35-bis, 41-bis e 69 Ord. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, Id.: cod p-oc. pen. Deduce, in particolare, che il disposto cel art. 35-bis cit., come affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione cori sentenza n. 3775 del 21/12/2017, deo. 2018, consente la proposizione del :eclarrio da parte dell'Amministrazione penitenziaria senza il patrocinio E: l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato. 3. Il Procuratore generale ha onesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 4. L'impugnazione è fondata 5. Questa Corte, come correll:arnente rilevato dal ricorrente, ha superato il precedente orientamento, oggett3 Cont-ast:o interpretativo richiamato anche dal Tribunale di sorveglianza nell'ordi larr:a impugnata, con decisione a Sezioni unite (Sez. Un., n. 3775 del 21 dicemly-e. 2C17, c,ep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271648), a cui va data continuità. In particolare, si è affermato che .'avve:-so i'ordinanza del magistrato di sorveglianza che accolga l'istanza del detenuto ... l'amministrazione penitenziaria è legittimata a proporre reclamo, ai sens Ce l'art. 35-bis, comma quarto, I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), senza il patrpcinio e l'assistenza della Avvocatura dello Stato". Le Sezioni Unite, nel ragicniairrierto sycito per giungere a detto arresto regolatore, hanno evidenziato come il rimedio ex art. 35-bis Ord. pen., fruibile direttamente dal detenuto, sia ra3preseritatc da una procedura ispirata a criteri di facile accessibilità e di effettività dela ti.tela, nell'ambito di una giurisdizione di prossimità. Con la nota sentenza Torrecgian ia Corte EDU ha chiesto allo Stato italiano (ai sensi dell'art. 46 CED11) di provvecw-e a introdurre procedure attivabili dai detenuti per porre fine e rimedi ) a conc izioni di detenzione o trattamenti carcerari in contrasto con l'art. 3 CEDJ. In questo senso l'Amministrazione penitenziaria interviene nel procedimento quale soggetto titolare e responsabile del trattamento dei detenuti nell'espiazione della pena la quale non può consster,a in t -adamenti contrari al senso di umanità e deve tendere alla rieducazione cel condannato (art. 27, comma terzo, Cost.). Da ciò deriva che l'Amministrazicr.e il contraddittore istituzionale del reclamo presentato dal detenu .3) e. ial.c :;tesso tempo, la fonte informativa dell'Istituto, nonché può essere destinataria delle prescrizioni impartite dal magistrato di sorveglianza relative alle modalità di gestione dei detenuti. È stata, quindi, esclusa ha nativa civilistica degli interessi di cui l'Amministrazione sarebbe stata. prtatrice EI fini della possibile applicazione dell'art. 573 cod. proc. pen. e si è ecttolireato come essa invece si inserisca nel procedimento per l'esercizio di ulE "rur-:-zone pLtiblicistica. Nelle fasi di merito del reclamo ex art. 35-bis, comma 4, Ord, Fai., caratterizzate da una semplificazione del contraddittorio per favorire lo svolgiimen -o della giurisdizione di prossimità, è ammessa quindi la possibilità, ia parte dell'4mministrazione penitenziaria, di proporre reclamo e partecipare alla rase irripLgnatoria di fronte al Tribunale di sorveglianza senza il patrocinio ce l'Av\ ocatura dello Stato, ritenuto invece necessario per il giudizio di legitt rnità av art i R.d. 30 ottobre 1933, n. 1612.6. Dalle considerazioni sopra riportate deriva l'accoglimento del ricorso con annullamento del provvedimento irn Dugnat) e rinvio degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma per la trattaziore d reclamo ritualmente presentato. Annulla il provvedimento impug nato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza d
Decreto Cassazione n. 43730/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris