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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16519/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Velletri rigettava l'istanza con la quale, in data 1 ottobre 2022, [OSCURATO:PERSONA], soggetto sottoposto alla custodia cautelare in carcere, chiedeva di essere autorizzato allo svolgimento di colloqui in carcere con la figlia [OSCURATO:PERSONA].

Il rigetto veniva motivato rinviando, in via adesiva, al parere contrario espresso dal Pubblico ministero, che osservava come i due familiari fossero coimputati nel medesimo procedimento, per l'effetto che l'eventuale autorizzazione ai colloqui si sarebbe risolta nella vanificazione delle esigenze cautelari sottese alle misure imposte.

2. Propone ricorso per Cassazione il difensore del detenuto, articolando un solo motivo, con il quale censura la violazione degli artt. 18 e 28 Ord. pen. e 37 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, anche in relazione all'art. 8 CEDU, nonché la mancanza di motivazione.

Il difensore premette che l'istante è sottoposto a misura cautelare da un anno e nove mesi, mentre la figlia è sottoposta ad obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Non esiste alcun divieto di incontro tra gli indagati e, tuttavia, tutte le istanze di colloquio presentate, eccetto una, sono state rigettate.

Uno di tali provvedimenti, adottato dal GIP presso il Tribunale di Roma, è stato annullato per difetto di motivazione dalla Seconda sezione penale di questa Corte (sent. n. 17710/2022).

Tuttavia, il giudizio di rinvio non si è mai tenuto, in quanto, nelle more del deposito delle motivazioni, il fascicolo del procedimento principale è stato trasmesso, dapprima, al Tribunale di Roma e poi, per competenza territoriale, al Tribunale di Velletri.

Il provvedimento annullato era analogo a quello attualmente impugnato ed era stato emesso in epoca successiva, rispetto alla chiusura delle indagini, intervenuta il 15 ottobre 2021.

Quello attuale, invece, si colloca a istruttoria dibattimentale già iniziata.

Osserva il difensore che il diritto al mantenimento delle relazioni familiari e sociali è comprimibile solo qualora ricorrano specifiche, nonché motivate esigenze di sicurezza pubblica o d'ordine processuale; esigenze che, pur in astratto ipotizzabili quando le indagini erano ancora in corso, una volta notificato l'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. - e ancora di più una volta iniziato il dibattimento - richiedono una motivazione specifica, che è invece restata del tutto assente nel provvedimento impugnato.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto che il provvedimento venga annullato con rinvio, per il difetto di motivazione già evidenziato dalla precedente decisione di questa Corte.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Per giurisprudenza ormai costante, i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti, potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari, sono ricorribili in Cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost. e, dunque, per violazione di legge.

È tale la motivazione assente, che viola l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 26835 del 4/05/2011, Rv. 250801); è tale, altresì, la motivazione apparente, ossia quella che è formalmente esistente, ma consta di un ragionamento fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 6, n. 6839 del 1/03/1999, Rv. 214308).

3. Nella sent. n. 17710/2022, relativa ad altra istanza di colloquio presentata dal detenuto, questa Corte rilevava un caso di motivazione apparente, posto che il provvedimento impugnato si limitava a "richiamare le precedenti decisioni reiettive, senza confrontarsi con le allegazioni difensive e, segnatamente, con il tema della attenuazione delle esigenze investigative correlato alla chiusura delle indagini".

Il nuovo provvedimento ripropone il vizio già censurato e lo fa in una fase più avanzata, rispetto a quella che segnava il precedente provvedimento di rigetto, così amplificando una situazione di impedimento all'esercizio del diritto alla vita privata e familiare che, pur essendo in linea di principio legittima, in assenza di motivazione si connota in termini di arbitrarietà.

Il giudice a quo avrebbe dovuto chiarire le ragioni, in base alle quali l'autorizzazione al colloquio del detenuto con il familiare si ponesse, in concreto, in contrasto con le esigenze poste a fondamento della misura cautelare; le sole che legittimano, ai sensi degli artt. 13 Cost. e 8 CEDIJ, la temporanea compressione dei diritti fondamentali della persona.

Va pertanto disposto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame, da condurre alla luce dei principi suesposti.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Velletri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Velletri rigettava l'istanza con la quale, in data 1 ottobre 2022, [OSCURATO:PERSONA], soggetto sottoposto alla custodia cautelare in carcere, chiedeva di essere autorizzato allo svolgimento di colloqui in carcere con la figlia [OSCURATO:PERSONA]. Il rigetto veniva motivato rinviando, in via adesiva, al parere contrario espresso dal Pubblico ministero, che osservava come i due familiari fossero coimputati nel medesimo procedimento, per l'effetto che l'eventuale autorizzazione ai colloqui si sarebbe risolta nella vanificazione delle esigenze cautelari sottese alle misure imposte. 2. Propone ricorso per Cassazione il difensore del detenuto, articolando un solo motivo, con il quale censura la violazione degli artt. 18 e 28 Ord. pen. e 37 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, anche in relazione all'art. 8 CEDU, nonché la mancanza di motivazione. Il difensore premette che l'istante è sottoposto a misura cautelare da un anno e nove mesi, mentre la figlia è sottoposta ad obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Non esiste alcun divieto di incontro tra gli indagati e, tuttavia, tutte le istanze di colloquio presentate, eccetto una, sono state rigettate. Uno di tali provvedimenti, adottato dal GIP presso il Tribunale di Roma, è stato annullato per difetto di motivazione dalla Seconda sezione penale di questa Corte (sent. n. 17710/2022). Tuttavia, il giudizio di rinvio non si è mai tenuto, in quanto, nelle more del deposito delle motivazioni, il fascicolo del procedimento principale è stato trasmesso, dapprima, al Tribunale di Roma e poi, per competenza territoriale, al Tribunale di Velletri. Il provvedimento annullato era analogo a quello attualmente impugnato ed era stato emesso in epoca successiva, rispetto alla chiusura delle indagini, intervenuta il 15 ottobre 2021. Quello attuale, invece, si colloca a istruttoria dibattimentale già iniziata. Osserva il difensore che il diritto al mantenimento delle relazioni familiari e sociali è comprimibile solo qualora ricorrano specifiche, nonché motivate esigenze di sicurezza pubblica o d'ordine processuale; esigenze che, pur in astratto ipotizzabili quando le indagini erano ancora in corso, una volta notificato l'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. - e ancora di più una volta iniziato il dibattimento - richiedono una motivazione specifica, che è invece restata del tutto assente nel provvedimento impugnato. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto che il provvedimento venga annullato con rinvio, per il difetto di motivazione già evidenziato dalla precedente decisione di questa Corte.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Per giurisprudenza ormai costante, i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti, potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari, sono ricorribili in Cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost. e, dunque, per violazione di legge. È tale la motivazione assente, che viola l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 26835 del 4/05/2011, Rv. 250801); è tale, altresì, la motivazione apparente, ossia quella che è formalmente esistente, ma consta di un ragionamento fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 6, n. 6839 del 1/03/1999, Rv. 214308). 3. Nella sent. n. 17710/2022, relativa ad altra istanza di colloquio presentata dal detenuto, questa Corte rilevava un caso di motivazione apparente, posto che il provvedimento impugnato si limitava a "richiamare le precedenti decisioni reiettive, senza confrontarsi con le allegazioni difensive e, segnatamente, con il tema della attenuazione delle esigenze investigative correlato alla chiusura delle indagini". Il nuovo provvedimento ripropone il vizio già censurato e lo fa in una fase più avanzata, rispetto a quella che segnava il precedente provvedimento di rigetto, così amplificando una situazione di impedimento all'esercizio del diritto alla vita privata e familiare che, pur essendo in linea di principio legittima, in assenza di motivazione si connota in termini di arbitrarietà. Il giudice a quo avrebbe dovuto chiarire le ragioni, in base alle quali l'autorizzazione al colloquio del detenuto con il familiare si ponesse, in concreto, in contrasto con le esigenze poste a fondamento della misura cautelare; le sole che legittimano, ai sensi degli artt. 13 Cost. e 8 CEDIJ, la temporanea compressione dei diritti fondamentali della persona. Va pertanto disposto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame, da condurre alla luce dei principi suesposti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Velletri
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