Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 febbraio 1987

Cassazione n. 14761/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/02/1987 avverso la sentenza del 22/10/2020 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; .2 le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, la qualificazione dell'impugnazione come ricorso per cassazione e il rigetto di tale ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di pace di Brescia, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di euro quindicimila di multa, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 14, comma 5-quater, d.

Igs. n. 286 del 1998.

A ragione, rilevava che avverso tale sentenza non poteva essere proposto appello, essendo esso consentito dall'art. 37, d.lgs. n. 274 del 2000, solo per le sentenze del giudice di pace di condanna a una pena diversa da quella pecuniaria.

2. Avverso la sentenza del Tribunale di Brescia propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore.

Deduce che la decisione è stata adottata nella forma della sentenza e non correttamente dell'ordinanza, senza che poi l'errore sia stato emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.

Aggiunge che, esponendosi improprie affermazioni sul merito delle doglianze a fronte di una dichiarazione di inammissibilità, non sono state considerate le censure che non attenevano alla valutazione delle prove, riguardando i presupposti del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente rilevato che il Tribunale di Brescia ha emesso una sentenza affetta da incompetenza funzionale, non potendo tale giudice pronunciarsi sull'ammissibilità dell'impugnazione proposta quale appello avverso una decisione, come nella specie, impugnabile solo con il ricorso per cassazione.

A tal riguardo va ribadito che quando un provvedimento sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente previsto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre la decisione al sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti al giudice competente (Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, Bruccoleri, Rv. 280168; Sez. 3, n. 40381de1 17/05/2019, Dorati, Rv. 276934).

In forza di quanto sopra la sentenza del Tribunale va annullata senza rinvio.

2. Sempre in ragione dell'inappellabilità della decisione del Giudice di pace di Brescia, l'impugnazione in origine proposta avverso tale decisione va qualificata /// come ricorso per cassazione e dunque correttamente esaminata in questa sede.3.

Dalla lettura di detto atto di impugnazione emerge che si deducevano, in primo luogo, assertivi rilievi in ordine all'assenza del provvedimento prefettizio, quando invece esso risulta nuovamente emesso dal Prefetto di Brescia nella stessa data del 15 luglio 2016 in cui sopraggiungeva il conseguente ordine di espulsione del Questore di Brescia, rimasto in seguito inosservato dall'imputato, secondo quanto descritto nel capo di imputazione e ritenuto dal Giudice di pace.

Inoltre, l'atto di impugnazione, altrettanto genericamente, ha censurato l'eccessività della pena, nonostante la sua determinazione nel minimo edittale.

4. Trattandosi dunque di motivi tutti manifestamente infondati, l'originaria impugnazione, correttamente qualificata come ricorso per cassazione, va dichiarata inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, riqualificato l'originario atto di appello quale ricorso per cassazione, lo dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/02/1987 avverso la sentenza del 22/10/2020 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; .2 le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, la qualificazione dell'impugnazione come ricorso per cassazione e il rigetto di tale ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di pace di Brescia, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di euro quindicimila di multa, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 14, comma 5-quater, d. Igs. n. 286 del 1998. A ragione, rilevava che avverso tale sentenza non poteva essere proposto appello, essendo esso consentito dall'art. 37, d.lgs. n. 274 del 2000, solo per le sentenze del giudice di pace di condanna a una pena diversa da quella pecuniaria. 2. Avverso la sentenza del Tribunale di Brescia propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore. Deduce che la decisione è stata adottata nella forma della sentenza e non correttamente dell'ordinanza, senza che poi l'errore sia stato emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. Aggiunge che, esponendosi improprie affermazioni sul merito delle doglianze a fronte di una dichiarazione di inammissibilità, non sono state considerate le censure che non attenevano alla valutazione delle prove, riguardando i presupposti del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente rilevato che il Tribunale di Brescia ha emesso una sentenza affetta da incompetenza funzionale, non potendo tale giudice pronunciarsi sull'ammissibilità dell'impugnazione proposta quale appello avverso una decisione, come nella specie, impugnabile solo con il ricorso per cassazione. A tal riguardo va ribadito che quando un provvedimento sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente previsto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre la decisione al sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti al giudice competente (Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, Bruccoleri, Rv. 280168; Sez. 3, n. 40381de1 17/05/2019, Dorati, Rv. 276934). In forza di quanto sopra la sentenza del Tribunale va annullata senza rinvio. 2. Sempre in ragione dell'inappellabilità della decisione del Giudice di pace di Brescia, l'impugnazione in origine proposta avverso tale decisione va qualificata /// come ricorso per cassazione e dunque correttamente esaminata in questa sede.3. Dalla lettura di detto atto di impugnazione emerge che si deducevano, in primo luogo, assertivi rilievi in ordine all'assenza del provvedimento prefettizio, quando invece esso risulta nuovamente emesso dal Prefetto di Brescia nella stessa data del 15 luglio 2016 in cui sopraggiungeva il conseguente ordine di espulsione del Questore di Brescia, rimasto in seguito inosservato dall'imputato, secondo quanto descritto nel capo di imputazione e ritenuto dal Giudice di pace. Inoltre, l'atto di impugnazione, altrettanto genericamente, ha censurato l'eccessività della pena, nonostante la sua determinazione nel minimo edittale. 4. Trattandosi dunque di motivi tutti manifestamente infondati, l'originaria impugnazione, correttamente qualificata come ricorso per cassazione, va dichiarata inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, riqualificato l'originario atto di appello quale ricorso per cassazione, lo dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14761/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris