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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30842/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; "p [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Bologna - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - dopo avere dichiarato la prescrizione dei reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA] alle lettere a), b) e d) della rubrica, ha rideterminato la pena per quello sub c), riguardante la violazione degli artt. 4 e 7 1.895/1967 e 61 n.2 cod. pen., partendo dalla pena base di anni due, mesi sei ed euro 3.300 di multa poi ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, giustificando la quantificazione in misura superiore al minimo edittale in ragione della assoluta gravità del fatto e della circostanza che l'imputato non si era limitato a portare illegalmente in luogo pubblico un'arma da sparo, ma aveva esploso cinque colpi ferendo alle gambe la persona offesa, nonché in considerazione del negativo contesto in cui si erano svolti i fatti (dissapori legati al traffico di stupefacenti), assolvendo in tal modo il relativo obbligo motivazionale; Considerato, in particolare, che non sussiste la lamentata violazione di legge nella rideterminazione della pena per il reato non prescritto (per il quale in primo grado la pena era stata fissata in mesi nove in continuazione con gli altri, poi dichiarati prescritti, giungendo ad una pena finale di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa con la diminuente del rito) in quanto non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore rispetto al primo grado (Sez. 1 - , Sentenza n. 26645 del 10/04/2019, Rv. 276196 - 01); Rilevato che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in sostanza chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito rispetto al trattamento sanzionatorio; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; "p [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Bologna - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - dopo avere dichiarato la prescrizione dei reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA] alle lettere a), b) e d) della rubrica, ha rideterminato la pena per quello sub c), riguardante la violazione degli artt. 4 e 7 1.895/1967 e 61 n.2 cod. pen., partendo dalla pena base di anni due, mesi sei ed euro 3.300 di multa poi ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, giustificando la quantificazione in misura superiore al minimo edittale in ragione della assoluta gravità del fatto e della circostanza che l'imputato non si era limitato a portare illegalmente in luogo pubblico un'arma da sparo, ma aveva esploso cinque colpi ferendo alle gambe la persona offesa, nonché in considerazione del negativo contesto in cui si erano svolti i fatti (dissapori legati al traffico di stupefacenti), assolvendo in tal modo il relativo obbligo motivazionale; Considerato, in particolare, che non sussiste la lamentata violazione di legge nella rideterminazione della pena per il reato non prescritto (per il quale in primo grado la pena era stata fissata in mesi nove in continuazione con gli altri, poi dichiarati prescritti, giungendo ad una pena finale di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa con la diminuente del rito) in quanto non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore rispetto al primo grado (Sez. 1 - , Sentenza n. 26645 del 10/04/2019, Rv. 276196 - 01); Rilevato che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in sostanza chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito rispetto al trattamento sanzionatorio; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Rom
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