Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 01982/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 379-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2022 n. 00379 sez.

ML -ud. 15-11-2022 -2- -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 486/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 21/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato “dovuta da [OSCURATO:PERSONA] la contribuzione alla gestione separata richiesta dall’[OSCURATO:PERSONA] per l’anno 2010 con applicazione delle sanzioni civili a norma dell’art. 116 comma 8° lett. a) legge n. 388/2000”, compensando le spese di lite; 2.la Corte, in sintesi, ha innanzitutto richiamato il principio in base al quale “l’obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento” (Cass. n. 4419 del 2021); ha ritenuto, poi, che “deve addossarsi in capo al contribuente l’onere di allegare e provare fatti sintomatici della occasionalità della prestazione processuale, siccome potenzialmente desumibili dal concreto sviluppo dell’attività esercitata nel corso dell’anno in accertamento” ed ha escluso che “nel caso di specie la professionista (recte: il professionista) abbia offerto elementi ulteriori idonei a dimostrare l’assunto difensivo”;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con tre motivi; l’Istitutoha conferito procura in calce alla copia notificata del ricorso; Ric. 2022 n. 00379 sez.

ML -ud. 15-11-2022 -3- 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo di ricorso si denuncia: “violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 25 e 26, L. n. 335/1995, dell’art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/2004, dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2967 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”; si lamenta che la Corte territoriale abbia addossato “in capo al contribuente l’onere di allegare e provare fatti sintomatici della occasionalità della prestazione”, mentre “è l’[OSCURATO:PERSONA] che ha l’onere di fornire la prova del fondamento della domanda di pagamento avanzata nei confronti del lavoratore autonomo che ha conseguito un reddito annuo inferiore ai 5.000,00 euro, e cioè il requisito dell’abitualità dell’attività svolta, in mancanza della quale, il dato contabile della percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla soglia monetaria di cui all'art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003, conv. con L. n. 326/2003, rappresenta un chiaro indice della natura occasionale (rectius, non abituale) dell’attività svolta dal libero professionista”; con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e si critica la Corte palermitana per non avere proceduto all’accertamento del carattere occasionale dell’attività libero professionale svolta dall’odierno ricorrente nell’anno 2010, valorizzando la presunzione ricavabile dalla percezione da parte del predetto professionista di un reddito annuo modesto, inferiore al limite di cui all’art. 44, D.L. n. 269/2003, in mancanza di prova contraria fornita dall’[OSCURATO:PERSONA], considerato che la mera iscrizione all'albo o la titolarità di partita iva non sono elementi Ric. 2022 n. 00379 sez.

ML -ud. 15-11-2022 -4- sufficienti a dimostrare l'abitualità dell'esercizio dell'attività professionale; con l’ultima censura si denuncia la violazione e la falsa applicazione di legge criticando l’orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo il quale l’obbligo d’iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sussiste non solo per coloro che svolgono attività non subordinate all’iscrizione in appositi albi, ma anche per coloro che, seppur iscritti, svolgono attività non soggette al versamento del contributo soggettivo alla propria Cassa previdenziale di appartenenza;

2. la terza censura, che ha priorità logico - giuridica, è infondata alla stregua del principio, dal quale non vi è ragione per discostarsi, secondo cui: "Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione -l'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'[OSCURATO:PERSONA], in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante aifini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale” (Cass. n. 32167 del 2018; Cass. n. 32508 del 2018); 3.il primo motivo è, invece, fondato; l'obbligo di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], è, infatti, rivolto a chiunque eserciti in modo Ric. 2022 n. 00379 sez.

ML -ud. 15-11-2022 -5- abituale, ancorché non esclusivo, una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità (Cass. n. 4419 del 2021; Cass. n. 12419 del 2021; Cass. n. 12358 del 2021); nelle pronunce da ultimo citate, si è ulteriormente precisato che il requisito dell'abitualità deve essere accertato, in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla soglia di Euro 5.000,00 rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - p er escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione (Cass. n. 4419 del 2021); questa Corte ha, poi, ritenuto che la prova dell’abitualità gravi sull’[OSCURATO:PERSONA] (Cass. n. 10268 del 2021), cassando decisioni di merito – come quella oggetto del presente ricorso - in cui si era erroneamente addossato al professionista l'onere di addurre elementi a sostegno dell'insussistenza dell'obbligo considerato e senza attribuire alcun rilevo, invece, al mancato raggiungimento della soglia di 5.000,00 euro (Cass. n. 34034 del 2021); la Corte di merito, in difetto di prova -di cui era onerato l'[OSCURATO:PERSONA]- di abitualità dell'attività, ha accertato nel caso che l'attività svolta dal professionista era occasionale e produttiva di reddito modesto, Ric. 2022 n. 00379 sez.

ML -ud. 15-11-2022 -6- inferiore al limite; a fronte di tale accertamento, la mera iscrizione all'albo o la titolarità di partita IVA non sono elementi sufficienti a dimostrare l'abitualità dell'esercizio dell'attività professionale (cfr. Cass.n. 10268 del 2021); il dovuto accertamento non è stato compiuto dalla Corte d'Appello che si è limitata ad ancorare la sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla sola iscrizione all'Albo, che può si essere rilevante, ma unitamente ad altri indici rivelatori, senza attribuire alcun rilevo, altresì, al mancato raggiungimento della soglia di 5.000.000 euro ed addossando erroneamente all'attuale ricorrente l'onere di addurre elementi a sostegno dell'insussistenza dell'obbligo considerato (cfr. Cass. n. 34034 2021);

4. pertanto deve essere accolto il primo motivo di rico rso che determina l’assorbimento del secondo mezzo di gravame, atteso che esso involge accertamenti di fatto che dovranno essere rinnovati dal giudice del rinvio alla stregua dei principi innanzi richiamati; 5.conclusivamente la sentenza impugnata va cass ata in relazione alla censura ritenuta fondata e, dichiarato assorbito il secondo motivo e respinto il terzo, va disposto il rinvio alla Corte indicata in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, provvedendo anche sulle spesedel giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e rigetta il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 379-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2022 n. 00379 sez. ML -ud. 15-11-2022 -2- -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 486/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 21/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato “dovuta da [OSCURATO:PERSONA] la contribuzione alla gestione separata richiesta dall’[OSCURATO:PERSONA] per l’anno 2010 con applicazione delle sanzioni civili a norma dell’art. 116 comma 8° lett. a) legge n. 388/2000”, compensando le spese di lite; 2.la Corte, in sintesi, ha innanzitutto richiamato il principio in base al quale “l’obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento” (Cass. n. 4419 del 2021); ha ritenuto, poi, che “deve addossarsi in capo al contribuente l’onere di allegare e provare fatti sintomatici della occasionalità della prestazione processuale, siccome potenzialmente desumibili dal concreto sviluppo dell’attività esercitata nel corso dell’anno in accertamento” ed ha escluso che “nel caso di specie la professionista (recte: il professionista) abbia offerto elementi ulteriori idonei a dimostrare l’assunto difensivo”; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con tre motivi; l’Istitutoha conferito procura in calce alla copia notificata del ricorso; Ric. 2022 n. 00379 sez. ML -ud. 15-11-2022 -3- 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso si denuncia: “violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 25 e 26, L. n. 335/1995, dell’art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/2004, dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2967 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”; si lamenta che la Corte territoriale abbia addossato “in capo al contribuente l’onere di allegare e provare fatti sintomatici della occasionalità della prestazione”, mentre “è l’[OSCURATO:PERSONA] che ha l’onere di fornire la prova del fondamento della domanda di pagamento avanzata nei confronti del lavoratore autonomo che ha conseguito un reddito annuo inferiore ai 5.000,00 euro, e cioè il requisito dell’abitualità dell’attività svolta, in mancanza della quale, il dato contabile della percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla soglia monetaria di cui all'art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003, conv. con L. n. 326/2003, rappresenta un chiaro indice della natura occasionale (rectius, non abituale) dell’attività svolta dal libero professionista”; con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e si critica la Corte palermitana per non avere proceduto all’accertamento del carattere occasionale dell’attività libero professionale svolta dall’odierno ricorrente nell’anno 2010, valorizzando la presunzione ricavabile dalla percezione da parte del predetto professionista di un reddito annuo modesto, inferiore al limite di cui all’art. 44, D.L. n. 269/2003, in mancanza di prova contraria fornita dall’[OSCURATO:PERSONA], considerato che la mera iscrizione all'albo o la titolarità di partita iva non sono elementi Ric. 2022 n. 00379 sez. ML -ud. 15-11-2022 -4- sufficienti a dimostrare l'abitualità dell'esercizio dell'attività professionale; con l’ultima censura si denuncia la violazione e la falsa applicazione di legge criticando l’orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo il quale l’obbligo d’iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sussiste non solo per coloro che svolgono attività non subordinate all’iscrizione in appositi albi, ma anche per coloro che, seppur iscritti, svolgono attività non soggette al versamento del contributo soggettivo alla propria Cassa previdenziale di appartenenza; 2. la terza censura, che ha priorità logico - giuridica, è infondata alla stregua del principio, dal quale non vi è ragione per discostarsi, secondo cui: "Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione -l'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'[OSCURATO:PERSONA], in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante aifini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale” (Cass. n. 32167 del 2018; Cass. n. 32508 del 2018); 3.il primo motivo è, invece, fondato; l'obbligo di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], è, infatti, rivolto a chiunque eserciti in modo Ric. 2022 n. 00379 sez. ML -ud. 15-11-2022 -5- abituale, ancorché non esclusivo, una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità (Cass. n. 4419 del 2021; Cass. n. 12419 del 2021; Cass. n. 12358 del 2021); nelle pronunce da ultimo citate, si è ulteriormente precisato che il requisito dell'abitualità deve essere accertato, in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla soglia di Euro 5.000,00 rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - p er escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione (Cass. n. 4419 del 2021); questa Corte ha, poi, ritenuto che la prova dell’abitualità gravi sull’[OSCURATO:PERSONA] (Cass. n. 10268 del 2021), cassando decisioni di merito – come quella oggetto del presente ricorso - in cui si era erroneamente addossato al professionista l'onere di addurre elementi a sostegno dell'insussistenza dell'obbligo considerato e senza attribuire alcun rilevo, invece, al mancato raggiungimento della soglia di 5.000,00 euro (Cass. n. 34034 del 2021); la Corte di merito, in difetto di prova -di cui era onerato l'[OSCURATO:PERSONA]- di abitualità dell'attività, ha accertato nel caso che l'attività svolta dal professionista era occasionale e produttiva di reddito modesto, Ric. 2022 n. 00379 sez. ML -ud. 15-11-2022 -6- inferiore al limite; a fronte di tale accertamento, la mera iscrizione all'albo o la titolarità di partita IVA non sono elementi sufficienti a dimostrare l'abitualità dell'esercizio dell'attività professionale (cfr. Cass.n. 10268 del 2021); il dovuto accertamento non è stato compiuto dalla Corte d'Appello che si è limitata ad ancorare la sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla sola iscrizione all'Albo, che può si essere rilevante, ma unitamente ad altri indici rivelatori, senza attribuire alcun rilevo, altresì, al mancato raggiungimento della soglia di 5.000.000 euro ed addossando erroneamente all'attuale ricorrente l'onere di addurre elementi a sostegno dell'insussistenza dell'obbligo considerato (cfr. Cass. n. 34034 2021); 4. pertanto deve essere accolto il primo motivo di rico rso che determina l’assorbimento del secondo mezzo di gravame, atteso che esso involge accertamenti di fatto che dovranno essere rinnovati dal giudice del rinvio alla stregua dei principi innanzi richiamati; 5.conclusivamente la sentenza impugnata va cass ata in relazione alla censura ritenuta fondata e, dichiarato assorbito il secondo motivo e respinto il terzo, va disposto il rinvio alla Corte indicata in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, provvedendo anche sulle spesedel giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e rigetta il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte
Sentenza Cassazione n. 01982/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris