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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 23543/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28264/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ONLUS, rappresentatae difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]/3 [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 844/2018 depositata il21/02/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dall’opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall’ASL Na 3 Sud innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] ANFASS “Napoli integrazione”, con il quale era stato ingiunto all’ASL il pagamento per le prestazioni erogate agli assistiti del SSN per la branca della terapia riabilitativa nei trienni 2003-2005 e 2006-2008.

L’opponente dedusse che riguardo a due fatture era dovuta una minor somma, atteso che la Cooperativa aveva superato il tetto di spesa previsto dalla Regione Campania, secondo quanto previsto dalle delibere della [OSCURATO:PERSONA] n.800 del 2006, n. 1843 del 2005 e n.236 del 2008.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò l’opposizione sul rilievo che le prestazioni sanitarie fossero sta te erogate e che l’ASL non avesse fornito la prova del superamento del tetto di spesa.

Propose appello l’ASL resistito dalla [OSCURATO:PERSONA] ANFASS “Napoli integrazione”.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 21.2.2018, accolse il gravame.

LaCorte territoriale evidenziò il contenuto della delibera del Direttore Generale del 20.3.2009 ed il contratto sottoscritto tra le parti, che prevedeva all’art. 3 il volume massimo delle prestazioni che l’Asl intendeva acquistare nel 2008 ed all’art.4 il tetto di spesa, con la precisazione (art.5) che la remunerazione non poteva superare il tetto di spesa, salvo delibera della [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, i maggiori costi conseguenti agli eventuali delle tariffe dovevano essere assorbiti dalle regressioni tariffarie.

Dalla documentazione depositata dalla ASL, e segnatamente dalla delibera del 13.2.2009 risultava che vi era stato un aggiornamento delle tariffe delle prestazioni obbligatorie, fermo restando l’obbligo di non superare il tetto di spesa previsto dalle disposizioni nazionali e regionali.

Nel caso di specie, l’importo complessivo relativo alle prestazioni erogate nel 2008 nella macroarea della riabilitazione superava il tetto di spesa indicato nell’art.4 del contratto.

La Corte non condivise l’argomentazione del primo giudice secondo cui il limite di spesa annuale dovesse riferirsi alle singole strutture, essendo sufficiente quantificare il tetto di spesa per l’intera macroarea e procedere alla regressione tariffaria; ciò non al fine di escludere il pagamento delle prestazioni , ma per adeguare l’importo dovuto in caso di aumenti tariffari, salvo che la [OSCURATO:PERSONA] non avesseprovveduto alla maggiore copertura finanziaria.

Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] “Napoli integrazione a.m. [OSCURATO:PERSONA]” sulla base di un unico motivo.

L’ASL Napoli 3 SUD è rimasta intimata.

In prossimità dell’udienza, parte ricorrente ha depositato memoria integrativa. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.115 c.p.c. e 116 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte di merito errato nell’interpretazione della delibera del Direttore Generale del 20.3.2009, del verbale della riunione del tavolo tecnico del 18.3.2009 e del prospetto delle note di credito.

In particolare, la Corte di merito non avrebbe tenuto conto che vi era stato un aggiornamento delle tariffe per le prestazioni di riabilitazione e che il superamento del tetto di spesa non avrebbe trovato, nel corso del giudizio, alcun elemento di prova.

Quanto al riparto dell’onere della prova, alla struttura sanitaria spetterebbe dimostrare l’esistenza del rapporto di convenzionamento e l’esecuzione delle prestazioni, mentre l’ASL sarebbe gravata della prova circa l’inosservanza del tetto di spesa, in ossequio al principio della vicinanza della prova.

Nel caso di specie, l’ASL non avrebbe contestato né le prestazioni, né il diritto all’adeguamento, ma il fatto impeditivo del pagamento per il superamento dei tetti di spesa, a cagione dell’adeguamento tariffario.

Tale prova non sarebbe stata, peraltro, assolta dall’ASL, non essendo sufficiente la produzione delle delibere interne richiamate dalla Corte d’appello in quanto il superamento del tetto di spesa avrebbe dovuto riguardare non l’intera macroaerea ma la struttura sanitaria.

Inoltre, la Corte di merito avrebbe erroneamente applicato il principio di non contestazione in quanto le distinte riepilogative non sarebbero state contestate dall’Asl in modo circostanziato.

Infine, la Corte di merito non avrebbe considerato le pronunce del Tar di accoglimento dell’obbligo di aggiornamento delle tariffe, con conseguenti ricadute sull’applicazione del principio della regressione tariffaria.

Il motivo è infondato.

In tema di pretese creditorie della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, l’onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni eseguite "extra budget" grava a carico della struttura sanitaria, essendo per la P.A. l'osservanza deltetto di spesa in materia sanitaria un vincolo ineludibile (Cassazione civile sez.

III, 06/07/2020, n.13884) La domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite dispesa, formulata dalla società accreditata nei confronti dell'ASLe della Regione, non può essere accolta, atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni c.d.

"extra budget" è giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti dispesa ed il vincolo delle risorse pubbliche disponibili (Cassazione civile sez.

III, 29/09/2021, n.26334; Cassazione civile sez.

III, 29/10/2019, n.27608).

A tali principi si è adeguata la Corte d’appello, che ha accertato il superamento di spesa nel settore della macroaerea della riabilitazione nonostante di tale prova fosse onerata la struttura sanitaria.

La sentenza impugnata ha posto a fondamento della decisione la delibera del Direttore Generale della ASL del 20.3.2009, la quale, dopo aver richiamato l’esito della riunione del tavolo tecnico del 18.3.2009, ha accertato che i volumi di fatturato avevano superato il limite di spesa ed ha applicato il principio di regressione tariffaria unitaria alle strutture accreditate.

La censura relativa alla violazione del principio di non contestazione non coglie la ratio decidendi, considerando che la Corte d’appello non ha contestato le prestazioni effettuate dalla ricorrente ma ha ridotto il corrispettivo in ragione del superamento del tetto di spesa per le spese destinate al settore della macroarea della riabilitazione.

Né sussiste la violazione dell’art.116 c.p.c., che è integrata solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellatoart.360, comma 1, n.5 c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n.20867).

Nel caso di specie, il ricorrente si limita a censurare l’interpretazione della documentazione prodotta dalla ASL per sostenere che non dovesse essere applicata la regressione tariffaria, laddove la Corte di merito, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che dalla delibera del Direttore Generale del 20.3.2009 n.236 emergeva che l’importo complessivo relativo alle prestazioni erogate nel 2008 nella macroarea della riabilitazione superava il tetto di spesa e che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la delibera individuava il tetto di spesa per l’intera macroarea, sicché, per l’eccedenza, la Corte d’appello ha correttamente proceduto alla regressione tariffaria; ciò non al fine di escludere il pagamento delle prestazioni, ma per adeguare l’importo dovuto in ragione degli aumenti tariffari dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva provveduto alla maggiore copertura finanziaria.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Non deve provvedersi sulle spese non avendo l’Asl svolto attività difensiva.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28264/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ONLUS, rappresentatae difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]/3 [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 844/2018 depositata il21/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dall’opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall’ASL Na 3 Sud innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] ANFASS “Napoli integrazione”, con il quale era stato ingiunto all’ASL il pagamento per le prestazioni erogate agli assistiti del SSN per la branca della terapia riabilitativa nei trienni 2003-2005 e 2006-2008. L’opponente dedusse che riguardo a due fatture era dovuta una minor somma, atteso che la Cooperativa aveva superato il tetto di spesa previsto dalla Regione Campania, secondo quanto previsto dalle delibere della [OSCURATO:PERSONA] n.800 del 2006, n. 1843 del 2005 e n.236 del 2008. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò l’opposizione sul rilievo che le prestazioni sanitarie fossero sta te erogate e che l’ASL non avesse fornito la prova del superamento del tetto di spesa. Propose appello l’ASL resistito dalla [OSCURATO:PERSONA] ANFASS “Napoli integrazione”. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 21.2.2018, accolse il gravame. LaCorte territoriale evidenziò il contenuto della delibera del Direttore Generale del 20.3.2009 ed il contratto sottoscritto tra le parti, che prevedeva all’art. 3 il volume massimo delle prestazioni che l’Asl intendeva acquistare nel 2008 ed all’art.4 il tetto di spesa, con la precisazione (art.5) che la remunerazione non poteva superare il tetto di spesa, salvo delibera della [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, i maggiori costi conseguenti agli eventuali delle tariffe dovevano essere assorbiti dalle regressioni tariffarie. Dalla documentazione depositata dalla ASL, e segnatamente dalla delibera del 13.2.2009 risultava che vi era stato un aggiornamento delle tariffe delle prestazioni obbligatorie, fermo restando l’obbligo di non superare il tetto di spesa previsto dalle disposizioni nazionali e regionali. Nel caso di specie, l’importo complessivo relativo alle prestazioni erogate nel 2008 nella macroarea della riabilitazione superava il tetto di spesa indicato nell’art.4 del contratto. La Corte non condivise l’argomentazione del primo giudice secondo cui il limite di spesa annuale dovesse riferirsi alle singole strutture, essendo sufficiente quantificare il tetto di spesa per l’intera macroarea e procedere alla regressione tariffaria; ciò non al fine di escludere il pagamento delle prestazioni , ma per adeguare l’importo dovuto in caso di aumenti tariffari, salvo che la [OSCURATO:PERSONA] non avesseprovveduto alla maggiore copertura finanziaria. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] “Napoli integrazione a.m. [OSCURATO:PERSONA]” sulla base di un unico motivo. L’ASL Napoli 3 SUD è rimasta intimata. In prossimità dell’udienza, parte ricorrente ha depositato memoria integrativa. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.115 c.p.c. e 116 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte di merito errato nell’interpretazione della delibera del Direttore Generale del 20.3.2009, del verbale della riunione del tavolo tecnico del 18.3.2009 e del prospetto delle note di credito. In particolare, la Corte di merito non avrebbe tenuto conto che vi era stato un aggiornamento delle tariffe per le prestazioni di riabilitazione e che il superamento del tetto di spesa non avrebbe trovato, nel corso del giudizio, alcun elemento di prova. Quanto al riparto dell’onere della prova, alla struttura sanitaria spetterebbe dimostrare l’esistenza del rapporto di convenzionamento e l’esecuzione delle prestazioni, mentre l’ASL sarebbe gravata della prova circa l’inosservanza del tetto di spesa, in ossequio al principio della vicinanza della prova. Nel caso di specie, l’ASL non avrebbe contestato né le prestazioni, né il diritto all’adeguamento, ma il fatto impeditivo del pagamento per il superamento dei tetti di spesa, a cagione dell’adeguamento tariffario. Tale prova non sarebbe stata, peraltro, assolta dall’ASL, non essendo sufficiente la produzione delle delibere interne richiamate dalla Corte d’appello in quanto il superamento del tetto di spesa avrebbe dovuto riguardare non l’intera macroaerea ma la struttura sanitaria. Inoltre, la Corte di merito avrebbe erroneamente applicato il principio di non contestazione in quanto le distinte riepilogative non sarebbero state contestate dall’Asl in modo circostanziato. Infine, la Corte di merito non avrebbe considerato le pronunce del Tar di accoglimento dell’obbligo di aggiornamento delle tariffe, con conseguenti ricadute sull’applicazione del principio della regressione tariffaria. Il motivo è infondato. In tema di pretese creditorie della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, l’onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni eseguite "extra budget" grava a carico della struttura sanitaria, essendo per la P.A. l'osservanza deltetto di spesa in materia sanitaria un vincolo ineludibile (Cassazione civile sez. III, 06/07/2020, n.13884) La domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite dispesa, formulata dalla società accreditata nei confronti dell'ASLe della Regione, non può essere accolta, atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni c.d. "extra budget" è giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti dispesa ed il vincolo delle risorse pubbliche disponibili (Cassazione civile sez. III, 29/09/2021, n.26334; Cassazione civile sez. III, 29/10/2019, n.27608). A tali principi si è adeguata la Corte d’appello, che ha accertato il superamento di spesa nel settore della macroaerea della riabilitazione nonostante di tale prova fosse onerata la struttura sanitaria. La sentenza impugnata ha posto a fondamento della decisione la delibera del Direttore Generale della ASL del 20.3.2009, la quale, dopo aver richiamato l’esito della riunione del tavolo tecnico del 18.3.2009, ha accertato che i volumi di fatturato avevano superato il limite di spesa ed ha applicato il principio di regressione tariffaria unitaria alle strutture accreditate. La censura relativa alla violazione del principio di non contestazione non coglie la ratio decidendi, considerando che la Corte d’appello non ha contestato le prestazioni effettuate dalla ricorrente ma ha ridotto il corrispettivo in ragione del superamento del tetto di spesa per le spese destinate al settore della macroarea della riabilitazione. Né sussiste la violazione dell’art.116 c.p.c., che è integrata solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellatoart.360, comma 1, n.5 c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n.20867). Nel caso di specie, il ricorrente si limita a censurare l’interpretazione della documentazione prodotta dalla ASL per sostenere che non dovesse essere applicata la regressione tariffaria, laddove la Corte di merito, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che dalla delibera del Direttore Generale del 20.3.2009 n.236 emergeva che l’importo complessivo relativo alle prestazioni erogate nel 2008 nella macroarea della riabilitazione superava il tetto di spesa e che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la delibera individuava il tetto di spesa per l’intera macroarea, sicché, per l’eccedenza, la Corte d’appello ha correttamente proceduto alla regressione tariffaria; ciò non al fine di escludere il pagamento delle prestazioni, ma per adeguare l’importo dovuto in ragione degli aumenti tariffari dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva provveduto alla maggiore copertura finanziaria. Il ricorso va pertanto rigettato. Non deve provvedersi sulle spese non avendo l’Asl svolto attività difensiva. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deci
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