CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2021
Cassazione n. 36575/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2020 del TRIBUNALE di NOLA4a.t-e-av.v.i.se-alig-faert i ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di NOLA con sentenza in data 26/6/2020 ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 712 cod. pen. alla pena di 400,00 euro di multa. 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto il seguente motivo: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità 2. I ricorsi sono inammissibili perché proposti tardivamente. La sentenza impugnata è stata emessa e pubblicata mediante lettura in udienza in data 26 giugno 2021 e il ricorso è stato proposto dagli imputati in data 9 settembre 2021, quindi oltre il termine di quindici giorni decorrente, nel caso previsto dall'art. 544 co.1 cod. proc. pen., dalla data della pronuncia (art.585, comma 1 lett. a e comma 2 lett. b). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021 [OSCURATO:PERSONA]