CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2025
Cassazione n. 36216/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 17055/25 Ritenuto che le deduzioni sviluppate nei primi due motivi di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale in merito sia alla consapevolezza di opporsi a degli agenti di' polizia, avuto riguardo al reato di resistenza a pubblico ufficiale ascritto al capo 2), e sia alla rilevanza del ruolo svolto per agevolare la condotta truffaldina posta in essere dal complice, in relazione al reato di tentata truffa ascritto al capo 1; ritenuto che le deduzioni sviluppate in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, concernendo apprezzamenti riservati al merito, sono ugualmente inammissibili, atteso che la Corte di appello - richiamandosi alla sentenza di primo grado - ha dato atto di avere valutato come determinante la gravità del fatto così da rendere generica la doglianza del ricorrente, mentre quanto al beneficio della sospensione condizionale della pena è stato rilevato come tale beneficio fosse stato già concesso dalla sentenza di primo grado; Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]