CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 febbraio 2021
Cassazione n. 05378/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova nel procedimento a carico di 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (OR) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio; udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova impugna la sentenza emessa da quest'ultima il 10 febbraio 2021, che, riformando per questa parte la sentenza di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di abuso d'ufficio, per avere, il secondo, nella sua qualità di comandante della [OSCURATO:PERSONA] di Imperia, intenzionalmente ritardato la notifica al primo del provvedimento di sospensione della patente di guida, per il tempo occorsogli per sostenere un nuovo esame di abilitazione, così consentendogli di utilizzare detta patente senza interruzioni. Hanno ritenuto quei giudici che il reato non fosse configurabile, per difetto del requisito della patrimonialità del vantaggio indebitamente procurato al Cabiddu. Ed hanno altresì ritenuto che detta condotta non potesse integrare neppure un rifiuto d'atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 328, primo comma, cod. pen., non avendo reputato sufficiente, a tal fine, un comportamento meramente omissivo e dilatorio, come quello tenuto dall'Egidi nella fattispecie. 2. Ricorre l'ufficio del Pubblico ministero, lamentando la violazione del citato art. 328, primo comma, poiché il rifiuto rilevante a tal fine può consistere anche nella deliberata e consapevole inazione a fronte di uno specifico dovere d'ufficio: situazione doverosa, nello specifico, riconosciuta come sussistente dalla stessa sentenza, che ha espressamente affermato la precisa strumentalità di tale contegno omissivo alla vanificazione degli effetti dell'atto da notificare (e notificato - giust'appunto - lo stesso giorno in cui il Cabiddu ha ottenuto la nuova abilitazione alla guida). L'autorità ricorrente espone una serie di circostanze di fatto, sulla base delle quali dubita, peraltro, che si sia trattato di una mera inerzia consapevole e non, invece, di un deliberato rifiuto di adempiere per facta concludentia. Osserva, inoltre, che l'atto omesso rientra tra quelli da compiere per ragioni di ordine e sicurezza pubblica. Evidenza, infine, che la diversa qualificazione giuridica del fatto non avrebbe comportato alcuna inammissibile mutatio libelli, trattandosi di tema affrontato espressamente nel dibattimento d'appello nel contraddittorio delle parti. 3. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato e, di conseguenza, dev'essere respinto. La condotta tenuta dagli imputati, infatti, non integra il delitto di rifiuto d'atti d'ufficio, sebbene non per le ragioni ritenute dai giudici d'appello.2. A norma dell'art. 328, cod. pen., il rifiuto del compimento di un atto dell'ufficio o del servizio, da parte del pubblico agente che vi sia tenuto, realizza il delitto soltanto qualora l'atto non solo debba essere compiuto senza ritardo, ma altresì riguardi un limitato ventaglio di ragioni: giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene e sanità. 3. Nel caso specifico, è nel giusto l'autorità ricorrente, allorché sostiene che la notifica del provvedimento di sospensione della patente di guida dovesse essere eseguita senza ritardo: è, infatti, quella della tempestiva esecuzione, un'esigenza coessenziale a qualsiasi provvedimento autoritativo di carattere sanzionatorio, anche di natura amministrativa, onde evitare il rischio di vederne frustrata la funzione. 4. Ritiene, invece, il Collegio che l'atto omesso dagli imputati non possa farsi rientrare in nessuna delle indicate materie tipiche ed esclusive. 4.1. Tanto dicasi anzitutto - oltre che, ovviamente, per l'igiene e la sanità - per le ragioni di giustizia. Pronunciandosi proprio con riferimento all'omessa notifica di un atto trasmesso per l'applicazione di sanzioni amministrative (in quel caso emesso da una Direzione provinciale del lavoro, per mancato versamento di contributi previdenziali), la Corte di cassazione ha più volte precisato che, in tema di omissione di atti di ufficio, per atto da eseguirsi senza ritardo per ragione di giustizia, s'intende solo un ordine o provvedimento autorizzato da una norma giuridica per la pronta attuazione del diritto obiettivo e diretto a rendere possibile, o più agevole, l'attività del giudice, del pubblico ministero o degli ufficiali di polizia giudiziaria. La ragione di giustizia, cioè, si esaurisce con la emanazione del provvedimento di uno di questi organi, non estendendosi agli atti che altri soggetti pubblici siano eventualmente tenuti ad adottare per darvi esecuzione (Sez. 6, n. 16567 del 26/02/2013, Salvatore, Rv. 254860, con richiami di vari precedenti conformi; più di recente, in termini, pure Sez. 6, n. 10060 del 10/02/2021, Nicastro, Rv. 280876). 4.2. Altrettanto, ed anzi a maggior ragione, deve ritenersi con riferimento ai motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, che attengono alle condizioni essenziali per garantire un'ordinata convivenza sociale, in vista della tutela di interessi fondamentali, quali l'integrità fisica e psichica delle persone o la sicurezza dei loro beni (così Corte cost., sentenza n. 177 del 2020, con richiami alle proprie precedenti sentenze n. 285 e n. 116 del 2019, n. 208 del 2018, n. 290 del 2001; la dottrina più tradizionale parla di "ragioni riguardanti la tutela della tranquillità pubblica e della pace sociale"; e, in termini sostanzialmente sovrapponibili, del resto, si esprime già l'art. 1 del T.U.L.P.S. del 1931, laddove affida all'autorità di pubblica sicurezza il compito di vegliare - così, testualmente - «al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà»). Non è certo possibile sostenere, dunque, se non con una genericità ed astrattezza difficilmente conciliabili con l'esigenza di tassatività delle norme penali incriminatrici, che la possibilità di circolazione alla guida di un veicolo di una sola persona non autorizzata - quale effetto dell'omissione dell'atto dovuto da parte del pubblico ufficiale - sia di per sé tale da esporre a pericolo l'incolumità o il patrimonio della comunità sociale di un dato territorio, intesa nel suo complesso. Deve conseguentemente escludersi, allora, che il pronto compimento di tale atto da parte degli odierni indagati fosse loro imposto da esigenze di tutela dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, 111 novembre 2021.