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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 luglio 2026

Cassazione n. 24219/2026

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sentata e difesa2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2977 - controricorrente –avverso la sentenza n. 2454/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 10/06/2024 R.G.N. 586/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Il Tribunale di Napoli, in relazione alle domande proposte daIrene Gizzi volte ad ottenere l’accertamento della nullità e/oNumero registro generale 25579/2024illegittimità e/o inefficacia e/o fraudolenza dei contratti aN umero sezionale 2977/2026Numero di raccolta generale 24219/2026termine stipulati, quale viola di fila, con la Fondazione TeatrDoat a pubblicazione 29/07/2026San Carlo a partire dal 2013, con conseguente conversionein un unico contratto a tempo indeterminato, ha dichiarato:a) ammissibile la domanda in relazione al contratto di lavoroa tempo determinato stipulato il 16.10.2018 e conclusosi il22.12.2018; b) la nullità del termine apposto al suddettocontratto; c) la conversione di tale contratto a far data dal16.10.2018 con condanna della Fondazione al pagamento diuna indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a novemensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolodel TFR; d) infondate le domande di dichiarazione di nullitàdel termine dei contratti di lavoro intercorsi tra le parti perviolazione dell’art. 20 co. 1 lett.

D) d.lgs. n. 81/2015,ritenendo assorbite tutte le altre richieste di parte ricorrente.2.

La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 2454/2024,in riforma della impugnata pronuncia, ha dichiarato la nullitàdel termine apposto al contratto stipulato tra le parti in data16.10.2018, ma ha condannato la Fondazione al pagamentodella sola indennità onnicomprensiva pari a nove mensilitàdell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo deltrattamento di fine rapporto, rigettando la domanda diconversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempoindeterminato.3.

I giudici di seconde cure hanno rilevato che: 1) il difetto diprocura della Fondazione, per essersi avvalsa di avvocati dellibero foro senza apposita delibera da sottoporre agli organidi vigilanza, era stata sanata ex art. 182 c.p.c., applicabileanche al giudizio di appello; 2) correttamente era stataritenuta operante la decadenza ex art. 28 d.lgs. n. 81/2005dalla cessazione di ciascun contratto sebbene tutti i periodiNumero registro generale 25579/2024oggetto dei contratti a termine andassero considerati perN umero sezionale 2977/2026Numero di raccolta generale 24219/2026verificare l’abusiva reiterazione dell’utilizzo di tale tipologDiaat a pubblicazione 29/07/2026contrattuale; 3) l’inammissibilità della domanda andavariferita fino al contratto del 16.10.2018 che risultavaimpugnato nei termini di legge; 4) la sequenza dei contrattiintercorsi tra le parti, con l’utilizzo della Gizzi in qualità diviola di fila, non rispondeva ad esigenze temporanee mastrutturali della Fondazione e ciò comportava la nullità delcontratto stipulato il 16.10.2018; 5) non era, però, possibilela conversione in applicazione dei principi stabiliti dalleSS.UU. n. 5542/2023 e 5556/2023; 6) il danno ex art. 36d.lgs. n. 165/2001, come già riconosciuto dal primo giudice,andava quantificato in misura di nove mensilità.4.

Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione affidato a quattro motivi.5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso.6.

La ricorrente ha depositato memoria.Ragioni della decisione1.

I motivi possono essere così sintetizzati.2.

Con il primo motivo la ricorrente testualmente denuncia la“violazione ovvero omessa e/o contraddittorie e/oinsufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c. commi 3° e 5°,patrocinio “autorizzato" per legge, ex art. 43 del R.D. n. 1611del 1933”.

Si censura la sentenza per non aver consideratoche la relativa deliberazione del Consiglio di indirizzo,adottata a sanatoria, non era valida perché ladeterminazione del Sovrintendente di avvalersi di avvocatidel libero foro non integrava i casi di urgenza o di conflitto diinteressi, per cui il Consiglio non avrebbe avuto alcun potereNumero registro generale 25579/2024di determinare o ratificare la scelta del difensore nei giudizNi umero sezionale 2977/2026Numero di raccolta generale 24219/2026nei quali risultava coinvolta la Fondazione.

Data pubblicazione 29/07/20263.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.L’art. 1 del d.l. n. 345/2000, conv. in l. n. 6/2001, nelprevedere che gli enti autonomi lirici e le istituzioniconcertistiche assimilate, già disciplinati dal titolo II, dellalegge 14.8.1967 n. 800, sono trasformati in fondazioni edacquistano la personalità giuridica di diritto privato adecorrere dal 23 maggio 1998, al comma 3, recita: “[…] Essapuò continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocaturadello Stato” […].L’art. 22 dello Statuto della Fondazione prevede, poi, che:“[OSCURATO:PERSONA] può avvalersi del patrocinio dell’Avvocaturadello Stato, salvo che non intenda rivolgersi a legali del liberoforo con decisione motivata del Sovrintendente”.Il primo dato da sottolineare e quello relativo al fatto che perla Fondazione del [OSCURATO:PERSONA], in virtù delle disposizionisopra indicate, non opera più il patrocinio obbligatoriodell’Avvocatura dello Stato.Orbene, per il giudizio di cassazione, la determinazione (n.435 del 18 dicembre 2024) del Sovrintendente è richiamatanel controricorso: la censura, genericamente proposta, è,quindi, infondata.Per il giudizio di appello, invece, nella gravata sentenza silegge che i giudici di seconde cure hanno, con ordinanza del5.3.2024, autorizzato la Fondazione e regolarizzare, ex art.182 c.p.c., la procura alle liti e l’appellante ha depositato ladeliberazione del Consiglio di indirizzo adottata a sanatoria il22.4.2024 che la Corte territoriale ha ritenuto idonea asanare ex tunc il difetto della procura: ciò, a seguito di unaccertamento di fatto sull’atto prodotto.Numero registro generale 25579/2024Nel motivo parte ricorrente contesta che la delibera prodottaN umero sezionale 2977/2026Numero di raccolta generale 24219/2026potesse operare quale sanatoria “ex tunc” ma, nelDlaat a pubblicazione 29/07/2026articolazione della censura, non riporta il testo della stessaper cui a questa Corte, anche in considerazione dellavalutazione di merito compiuta dai giudici di appello, èprecluso ogni sindacato sulla stessa.4.

Con il secondo motivo si denuncia testualmente la“Violazione ovvero omessa e/o contraddittorie e/oinsufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c. commi 3° e 5°, inrelazione all’art. 1 comma 1 del D.L. 345/2000, convertito inL. 6/2001, in merito alla natura delle Fondazioni LiricoSinfoniche”.

Si censura la sentenza impugnata per avereaderito all’orientamento espresso dalle sentenze delleSezioni Unite n. 5542 e 5556 del 2023 che avevano statuitola impossibilità, per le Fondazioni lirico-sinfoniche, ditrasformare in rapporto di lavoro a tempo indeterminato uncontratto a termine nullo, prevedendo come rimedio la solaindennità risarcitoria, così come previsto nella materia delpubblico impiego di cui al d.lgs. n. 165/2001 sebbene le5.

Con il terzo motivo si denuncia testualmente la “Violazioneovvero omessa e/o contraddittorie e/o insufficientemotivazione ex art. 360 c.p.c. commi 3° e 5°, in relazioneall’impropria estensione della preclusione dellatrasformazione dei contratti a termine per ragioni specifichel’art. 19 del d.lgs. 81/2015 commi da 1 a 3, sia qualedisciplina ratione temporis vigente all’epoca della conclusionedel contratto a termine valutato, sia quella originaria e quellasuccessiva del 2019”.

Si sostiene l’erroneità della gravatasentenza lì dove si assume che, in costanza del d.lgs. n.81/2015 e del principio di acausalità recepito dal d.l. n.34/2014, non si potesse applicare la disciplina dei rappNoumrteiro a re gistro generale 25579/2024Numero sezionale 2977/2026termine alle fondazioni lirico-sinfoniche.

Numero di raccolta generale 24219/20266.

Con il quarto motivo si denuncia la “Violazione e falsDaat a pubblicazione 29/07/2026applicazione di legge ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazioneall’applicazione dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001alle [OSCURATO:PERSONA] sinfoniche in quanto integralmenteripresa per i dipendenti delle Fondazioni lirico sinfonichedall’art. 29, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81 del 2015, comemodificato dal d.l. n. 59 del 2019”.

Si lamenta l’erroneitàdella sentenza impugnata per avere ritenuto il divietoassoluto di conversione, al pari di quanto sancito per ilpubblico impiego dall’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, introdottodalla legge n. 81/2019, rispetto alla precedente disciplinaprevista per le fondazioni lirico-sinfoniche.7.

I motivi, da esaminare congiuntamente per la lorointerferenza, sono infondati e si richiamano leargomentazioni di cui ai precedenti di questa Corte (Cass. n.3479/2025; Cass. n. 3480/2025; Cass. n. 29455/2025).La sentenza impugnata, nell’escludere la possibilità dellaconversione in rapporto a tempo indeterminato e nelriconoscere al ricorrente il solo risarcimento del dannocosiddetto comunitario (liquidato equitativamente sulla basedel criterio indicato da Cass.

S.U. n. 5072/2016, richiamatoquanto agli enti lirici da Cass.

S.U. n. 5542/2023), si èuniformata al principio di diritto enunciato dalla citatapronuncia delle Sezioni Unite n. 5542/2023, principio dalquale, ai sensi dell’art. 374, comma 3, cod. proc. civ. lasezione ordinaria non si può discostare e di cui partericorrente dà una errata interpretazione.

Infatti, ai sensi delladisposizione indicata, un’eventuale non condivisione delprincipio affermato potrebbe, al più, giustificare una nuovaNumero registro generale 25579/2024rimessione alle stesse Sezioni Unite, della quale nellaN umero sezionale 2977/2026Numero di raccolta generale 24219/2026fattispecie difettano i presupposti, in quanto il ricorso muovDeat a pubblicazione 29/07/2026da una lettura non condivisibile della citata pronuncia.In particolare le Sezioni Unite, nel ricostruire la complessanormativa inerente agli enti lirici, come evolutasi nel tempo,non hanno negato la qualificazione in termini privatistici daglistessi assunta (qualificazione che di conseguenza escludeche i rapporti di lavoro possano essere ritenuti di impiegopubblico, con conseguente inapplicabilità del d.lgs. n.165/2001 e dell’art. 36 che per gli enti pubblici non economiciesclude l’instaurazione del rapporto tempo indeterminatoquale effetto dell’illegittimo ricorso al lavoro a termine) ma,richiamando Corte cost. n. 153/2011 e gli aspetti pubblicisticirimasti immutati all’esito della privatizzazione, hannoevidenziato che gli stessi giustificano “pur a fronte dellaqualificazione privatistica delle fondazioni e dei rapporti dilavoro dagli stessi instaurati, deroghe alla disciplina dettataper i rapporti fra privati, disciplina alla quale, secondo unmeccanismo non dissimile da quello indicato dal legislatore eda queste Sezioni Unite in tema di società a controllopubblico, occorre, sì, fare riferimento, ma a condizione chenon si rinvengano disposizioni speciali di settore o ragioniostative di sistema”.

E non è senza rilievo sottolineare alriguardo che di detta disciplina derogatoria, via via adottatadal legislatore, dà atto la sentenza della Corte costituzionalen. 260/2015, anche essa non correttamente invocata dallaricorrente.Il divieto di conversione è stato affermato dalle Sezioni Unitevalorizzando i principi, più generali, in tema di nullità virtualedei contratti, in relazione alle disposizioni di legge, ritenuteimperative, che nel tempo hanno imposto alle fondazioniliriche divieti assoluti di nuove assunzioni o hNuamnenroo re gistro generale 25579/2024Numero sezionale 2977/2026subordinato l’instaurazione di stabili rapporti di impNiuemgeoro dai ral ccolta generale 24219/2026previo superamento di procedure concorsuali.

Le SezionDait a pubblicazione 29/07/2026Unite, infatti, hanno evidenziato che «sia la conversionedisciplinata dall’art. 1424 cod. civ. sia quella, connotata daspecialità, che tale si è soliti definire in ambito lavoristico,presuppongono che l’atto posto in essere possa validamenteprodurre gli effetti di altro contratto, sicché la stessa non puòoperare qualora quest’ultimo, a sua volta, si riveli affetto danullità».Ciò detto, va osservato che il ricorso non prospettaargomenti che possano indurre ad una rimeditazione delprincipio già espresso (la cui correttezza, tra l’altro, trovaconferma nella successiva evoluzione della normativa del2019, non applicabile alla fattispecie ratione temporis).Quanto, poi, alle dedotte questioni sulla “acausalità” deicontratti a termine, deve osservarsi che la impugnatapronuncia è in linea con il precedente di questa Corte (Cass.n. 29455/2025), le cui argomentazioni si richiamano ex art.118 disp att. c.p.c., secondo cui “In materia di assunzioni atempo determinato del personale artistico e tecnico dellefondazioni lirico-sinfoniche, la disciplina prevista dall'art. 3,comma 6, del d.l. n. 64 del 2010 (nella sopraggiunta vigenzadell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 34 del 2014, soppressivo delrequisito della causalità del termine) e dall'art. 29, comma 3,del d.lgs. n. 81 del 2015, anteriormente all'adeguamentooperato con il d.l. n. 59 del 2019, va interpretata inconformità alla sentenza della CGUE del 25 ottobre 2018, incausa C-331/17, nel senso che la legittimità dell'apposizionedel termine al contratto di lavoro, fermo il venir meno deglioneri di specificazione formale, deve valutarsi verificando laNumero registro generale 25579/2024sussistenza del requisito della necessaria temporaneità eN umero sezionale 2977/2026Numero di raccolta generale 24219/2026provvisorietà dell'occasione di lavoro, quale presuppostDoat a pubblicazione 29/07/2026connaturato alla specialità della normativa dettata per lefondazioni anzidette, per evitare che, coniugandosi l'assenzadi causalità del termine con la mancanza di un limite didurata massimo, si determini nel sistema interno l'assenzadi misure di prevenzione degli abusi, in contrasto con laclausola 5 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva1999/70/CE”.Nella fattispecie, in relazione al contratto stipulato il16.10.2018 e conclusosi il 22.12.2018, la Corte territorialeha appunto ritenuto che la pregressa reiterazione di varicontratti a termine, con causale analoga a quella inseritanell’atto esaminato, rispondesse ad esigenze permanenti, dicarenza di organico e non per sopperire a carenze dicarattere eccezionale o temporanee, con conseguenteviolazione della clausola 5, punto 1, lettera a) dell’accordoquadro 1999/70/CE.In ordine, inoltre, a tale violazione della clausola 5, anche intal caso il ricorso prospetta una lettura parziale dellamotivazione della sentenza CGUE 25 ottobre 2018, Sciotto,perché la Corte di Giustizia ha con chiarezza affermato chela clausola 5 impone unicamente di sanzionare in modoeffettivo l’abuso nella reiterazione del rapporto a termine, manon obbliga gli Stati membri a prevedere la necessariaconversione del rapporto medesimo in uno stabile rapportodi impiego.

La pronuncia è stata resa sul presupposto che incaso di abuso l’ordinamento italiano non garantisse neppureil risarcimento del danno ed in tal senso è chiaro il punto 62ove si evidenzia che “l’ordinamento giuridico italiano noncomprende, nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche,Numero registro generale 25579/2024nessuna misura effettiva, ai sensi della giurisprudenza citataN umero sezionale 2977/2026Numero di raccolta generale 24219/2026al punto 60 della presente sentenza, che sanzioni l’utilizzDoat a pubblicazione 29/07/2026abusivo di contratti a tempo determinato, e ciò sebbene ilpersonale di tale settore, contrariamente ai lavoratori di cuitrattasi nella causa che ha condotto alla sentenza del 7 marzo2018, Santoro (C 494/16, EU:C:2018:166, punti 35 e 36),non abbia diritto all’attribuzione di un’indennità ai fini delrisarcimento del danno subito”.

La medesima agevolazioneprobatoria, che Cass., Sez.

Un., n. 5072/2016 ha ritenutoimposta dal diritto dell’Unione e che la CGUE ha ritenutosufficiente a garantire il rispetto della clausola 5 (si rimandaalla citata sentenza Santoro), è stata riconosciuta da Cass.,Sez.

Un., n. 5542/2023 anche in favore degli assunti atermine alle dipendenze delle fondazioni lirico sinfoniche.Va aggiunto, poi, che, in relazione ad un eventuale caratterediscriminatorio del trattamento riservato ai dipendenti dellefondazioni lirico sinfoniche rispetto a quelli che nel medesimosettore operano alle dipendenze di privati, è intervenuta direcente la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenzadel 29 gennaio 2026 nella [OSCURATO:PERSONA]668/24 [OSCURATO:PERSONA],punti 44 e 45) che ha precisato che “44. […] la Corte ha giàdichiarato che le eventuali differenze di trattamento tradeterminate categorie di personale a tempo determinato nonrientrano nell’ambito del principio di non discriminazionesancito dall’accordo quadro, poiché tale principio è statoriguarda le differenze di trattamento tra i lavoratori a tempodeterminato e i lavoratori a tempo indeterminato che sitrovano in situazioni comparabili (sentenza del 13 gennaio2022, MIUR e [OSCURATO:PERSONA] per la Campania,C-282/19, EU:C:2022:3, punto 72 e giurisprudenzaNumero registro generale 25579/2024citata).

Il punto 71 della sentenza Sciotto, al quale il giudiceN umero sezionale 2977/2026Numero di raccolta generale 24219/2026del rinvio fa esplicito riferimento per motivare la suDaat a pubblicazione 29/07/2026questione pregiudiziale relativa a detta clausola 4, non mettein discussione tale giurisprudenza.

Infatti, sebbene talepunto menzioni una discriminazione potenziale tra lavoratoria tempo determinato del settore di attività delle fondazionilirico-sinfoniche e lavoratori appartenenti ad altri settori, nonse ne può dedurre che una siffatta discriminazione, ammessoche sia dimostrata, rientri nell’ambito della clausola 4dell’accordo quadro.

Tale punto si limita, infatti, ad enunciareche i lavoratori appartenenti ad altri settori possono,mediante la conversione del loro contratto, diventare«lavoratori a tempo indeterminato comparabili» ai sensi ditale clausola.

Per contro, da detto punto non risulta che unadifferenza di trattamento tra diverse categorie di lavoratori atempo determinato in funzione del settore economico nelquale essi prestano la loro attività lavorativa rientrinell’ambito di tale clausola 4”.Inoltre, con la medesima pronuncia è stato precisato (dapunto 59 a 63) che:” A tal riguardo, occorre ritenere, sottoun primo profilo, che una siffatta normativa, che prevede ilrisarcimento del lavoratore, vittima di un danno, stabilito perpresunzioni, fatta salva la possibilità di fornire la provadell’esistenza di un maggior danno, può costituire una misuraeffettiva per sanzionare il ricorso abusivo a una successionedi contratti di lavoro a tempo determinato.

In tale contesto,la Corte ha già ritenuto che, tenuto conto delle difficoltàinerenti alla dimostrazione dell’esistenza di una perdita diopportunità, il ricorso a presunzioni dirette a garantire a unlavoratore che abbia sofferto, a causa dell’uso abusivo dicontratti a tempo determinato stipulati in successione, unaNumero registro generale 25579/2024perdita di opportunità di lavoro, la possibilità di cancellare leN umero sezionale 2977/2026Numero di raccolta generale 24219/2026conseguenze di una siffatta violazione del diritto dell’UnionDeat a pubblicazione 29/07/2026è tale da soddisfare il principio di effettività (sentenza del 7marzo 2018, Santoro, C-494/16, EU:C:2018:166, punto 50).60 Ciò posto, i limiti fissati da tale normativa nazionale allapossibilità di ricorrere ai contratti di lavoro a tempodeterminato in termini di durata massima o di duratamassima complessiva non risultano dall’ordinanza di rinvio.Infatti, in forza della normativa nazionale applicabile rationetemporis ai contratti di cui si tratta nel procedimentoprincipale, come citata dal giudice del rinvio, gli articoli da 19a 21 del decreto legislativo n. 81/2015 e del decretolegislativo n. 81/2015, come modificato, che prevedevano,rispettivamente, il limite di durata di un contratto di lavoro atempo determinato e le condizioni di proroga del termine delcontratto a tempo determinato, non sarebbero applicabili allefondazioni lirico-sinfoniche.

61. Ebbene, come rilevato dallaCommissione, in un contesto legislativo che non impone limitidi durata, né condizioni ai rinnovi o alle proroghe dei contrattidi lavoro a tempo determinato, il carattere abusivo di unricorso a siffatti contratti resta difficile da dimostrare, mentrela sua dimostrazione è necessaria per poter chiedere ilrisarcimento del danno.

Ne consegue che la fissazione di talilimiti e condizioni, quale risulterebbe dal decreto-legge n. 59,che non sarebbe però applicabile ratione temporis alprocedimento principale, potrebbe contribuire, in largamisura, all’efficacia delle norme che prevedonoun’agevolazione della prova di tale danno e, pertanto, aquella della misura di tutela del lavoratore vittima di ricorsoabusivo a una reiterazione di contratti di lavoro a tempodeterminato.

62. Sotto un secondo profilo, per quantoNumero registro generale 25579/2024riguarda il calcolo dell’importo del risarcimento, la Corte haN umero sezionale 2977/2026Numero di raccolta generale 24219/2026già avuto occasione di dichiarare che il principio dDealt a pubblicazione 29/07/2026risarcimento integrale del danno subito e il principio diproporzionalità impongono agli Stati membri di prevedere, inun caso come quello di cui al procedimento principale,un’adeguata riparazione, che deve andare oltre ilrisarcimento puramente simbolico, senza tuttaviaoltrepassare la compensazione integrale (sentenza del 13giugno 2024, DG de la [OSCURATO:PERSONA], Generalitat deCatalunya e Departamento de Justicia de la Generalitat deCatalunya, C-331/22 e C-332/22, EU:C:2024:496, punto83).

63. A tal riguardo occorre dedurre dalla giurisprudenzadella Corte che una misura nazionale che fissa un massimaleal risarcimento che può essere concesso in un caso comequello di cui al procedimento principale non può consentirené un risarcimento proporzionato ed effettivo in situazioni diabuso che superino una certa durata in termini di anni, né unrisarcimento adeguato e integrale dei danni derivanti da taliabusi (v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2024, DG dela [OSCURATO:PERSONA], Generalitat de Catalunya e [OSCURATO:PERSONA] de la Generalitat de Catalunya, C-331/22 eC-332/22, EU:C:2024:496, punto 81).

Infatti, comeosservato dalla Commissione, una misura che prevede unsiffatto massimale dell’importo del risarcimento che puòessere concesso non avrà un effetto dissuasivo per il datoredi lavoro qualora l’importo massimo del risarcimento siastato raggiunto” […].La CGUE ha, quindi, concluso statuendo che: “73.

Tenutoconto delle considerazioni che precedono, occorre risponderealla questione pregiudiziale dichiarando che la clausola 5dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso cheNumero registro generale 25579/2024essa non osta a una normativa nazionale, come interpretataN umero sezionale 2977/2026Numero di raccolta generale 24219/2026da un giudice nazionale supremo, in forza della quale Dleat a pubblicazione 29/07/2026norme di diritto comune che disciplinano i rapporti di lavoroe mirano a sanzionare il ricorso abusivo a una successione dicontratti di lavoro a tempo determinato mediante laconversione automatica di tali contratti in un contratto dilavoro a tempo indeterminato non sono applicabili al settoredi attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, e che prevede,quali misure sanzionatorie del ricorso a una reiterazioneabusiva di contratti di lavoro a tempo determinato in talesettore, da un lato, la possibilità di concedere un importominimo a titolo di risarcimento del danno subito, la cui provapuò essere fornita mediante presunzioni, salvo l’ottenimentodel risarcimento del maggior danno, e, dall’altro, laresponsabilità dei dirigenti di tali fondazioni in caso di colpagrave o dolo nella violazione da parte di questi ultimi dellanormativa nazionale relativa a tali contratti, purché talimisure consentano di sanzionare in modo effettivo l’abusoaccertato, circostanza che spetta al giudice nazionalevalutare.

Qualora detto giudice ritenga che tali misure nonconsentano di sanzionare in tal modo il ricorso abusivo acontratti di lavoro a tempo determinato nel settore di attivitàdelle fondazioni lirico-sinfoniche, esso è tenuto adinterpretare, quanto più possibile, il suo diritto nazionale inmodo conforme a tale clausola al fine di garantire la pienaefficacia della direttiva 1999/70 e di pervenire ad unasoluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima”.Alcuna violazione, pertanto, alla stregua di quantoevidenziato dalla giurisprudenza euro-unitaria, del principiodelle tutele antidiscriminatorie può ravvisarsi nella fattispeciein esame.Numero registro generale 25579/20248.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Numero sezionale 2977/2026Numero di raccolta generale 24219/20269.

Le spese seguono secondo legge la soccombenza e vannDoat a pubblicazione 29/07/2026liquidate come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensidell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 giugno 2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentata e difesa2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2977 - controricorrente –avverso la sentenza n. 2454/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 10/06/2024 R.G.N. 586/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Napoli, in relazione alle domande proposte daIrene Gizzi volte ad ottenere l’accertamento della nullità e/oNumero registro generale 25579/2024illegittimità e/o inefficacia e/o fraudolenza dei contratti aN umero sezionale 2977/2026Numero di raccolta generale 24219/2026termine stipulati, quale viola di fila, con la Fondazione TeatrDoat a pubblicazione 29/07/2026San Carlo a partire dal 2013, con conseguente conversionein un unico contratto a tempo indeterminato, ha dichiarato:a) ammissibile la domanda in relazione al contratto di lavoroa tempo determinato stipulato il 16.10.2018 e conclusosi il22.12.2018; b) la nullità del termine apposto al suddettocontratto; c) la conversione di tale contratto a far data dal16.10.2018 con condanna della Fondazione al pagamento diuna indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a novemensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolodel TFR; d) infondate le domande di dichiarazione di nullitàdel termine dei contratti di lavoro intercorsi tra le parti perviolazione dell’art. 20 co. 1 lett. D) d.lgs. n. 81/2015,ritenendo assorbite tutte le altre richieste di parte ricorrente.2. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 2454/2024,in riforma della impugnata pronuncia, ha dichiarato la nullitàdel termine apposto al contratto stipulato tra le parti in data16.10.2018, ma ha condannato la Fondazione al pagamentodella sola indennità onnicomprensiva pari a nove mensilitàdell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo deltrattamento di fine rapporto, rigettando la domanda diconversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempoindeterminato.3. I giudici di seconde cure hanno rilevato che: 1) il difetto diprocura della Fondazione, per essersi avvalsa di avvocati dellibero foro senza apposita delibera da sottoporre agli organidi vigilanza, era stata sanata ex art. 182 c.p.c., applicabileanche al giudizio di appello; 2) correttamente era stataritenuta operante la decadenza ex art. 28 d.lgs. n. 81/2005dalla cessazione di ciascun contratto sebbene tutti i periodiNumero registro generale 25579/2024oggetto dei contratti a termine andassero considerati perN umero sezionale 2977/2026Numero di raccolta generale 24219/2026verificare l’abusiva reiterazione dell’utilizzo di tale tipologDiaat a pubblicazione 29/07/2026contrattuale; 3) l’inammissibilità della domanda andavariferita fino al contratto del 16.10.2018 che risultavaimpugnato nei termini di legge; 4) la sequenza dei contrattiintercorsi tra le parti, con l’utilizzo della Gizzi in qualità diviola di fila, non rispondeva ad esigenze temporanee mastrutturali della Fondazione e ciò comportava la nullità delcontratto stipulato il 16.10.2018; 5) non era, però, possibilela conversione in applicazione dei principi stabiliti dalleSS.UU. n. 5542/2023 e 5556/2023; 6) il danno ex art. 36d.lgs. n. 165/2001, come già riconosciuto dal primo giudice,andava quantificato in misura di nove mensilità.4. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione affidato a quattro motivi.5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso.6. La ricorrente ha depositato memoria.Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il primo motivo la ricorrente testualmente denuncia la“violazione ovvero omessa e/o contraddittorie e/oinsufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c. commi 3° e 5°,patrocinio “autorizzato" per legge, ex art. 43 del R.D. n. 1611del 1933”. Si censura la sentenza per non aver consideratoche la relativa deliberazione del Consiglio di indirizzo,adottata a sanatoria, non era valida perché ladeterminazione del Sovrintendente di avvalersi di avvocatidel libero foro non integrava i casi di urgenza o di conflitto diinteressi, per cui il Consiglio non avrebbe avuto alcun potereNumero registro generale 25579/2024di determinare o ratificare la scelta del difensore nei giudizNi umero sezionale 2977/2026Numero di raccolta generale 24219/2026nei quali risultava coinvolta la Fondazione. Data pubblicazione 29/07/20263. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.L’art. 1 del d.l. n. 345/2000, conv. in l. n. 6/2001, nelprevedere che gli enti autonomi lirici e le istituzioniconcertistiche assimilate, già disciplinati dal titolo II, dellalegge 14.8.1967 n. 800, sono trasformati in fondazioni edacquistano la personalità giuridica di diritto privato adecorrere dal 23 maggio 1998, al comma 3, recita: “[…] Essapuò continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocaturadello Stato” […].L’art. 22 dello Statuto della Fondazione prevede, poi, che:“[OSCURATO:PERSONA] può avvalersi del patrocinio dell’Avvocaturadello Stato, salvo che non intenda rivolgersi a legali del liberoforo con decisione motivata del Sovrintendente”.Il primo dato da sottolineare e quello relativo al fatto che perla Fondazione del [OSCURATO:PERSONA], in virtù delle disposizionisopra indicate, non opera più il patrocinio obbligatoriodell’Avvocatura dello Stato.Orbene, per il giudizio di cassazione, la determinazione (n.435 del 18 dicembre 2024) del Sovrintendente è richiamatanel controricorso: la censura, genericamente proposta, è,quindi, infondata.Per il giudizio di appello, invece, nella gravata sentenza silegge che i giudici di seconde cure hanno, con ordinanza del5.3.2024, autorizzato la Fondazione e regolarizzare, ex art.182 c.p.c., la procura alle liti e l’appellante ha depositato ladeliberazione del Consiglio di indirizzo adottata a sanatoria il22.4.2024 che la Corte territoriale ha ritenuto idonea asanare ex tunc il difetto della procura: ciò, a seguito di unaccertamento di fatto sull’atto prodotto.Numero registro generale 25579/2024Nel motivo parte ricorrente contesta che la delibera prodottaN umero sezionale 2977/2026Numero di raccolta generale 24219/2026potesse operare quale sanatoria “ex tunc” ma, nelDlaat a pubblicazione 29/07/2026articolazione della censura, non riporta il testo della stessaper cui a questa Corte, anche in considerazione dellavalutazione di merito compiuta dai giudici di appello, èprecluso ogni sindacato sulla stessa.4. Con il secondo motivo si denuncia testualmente la“Violazione ovvero omessa e/o contraddittorie e/oinsufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c. commi 3° e 5°, inrelazione all’art. 1 comma 1 del D.L. 345/2000, convertito inL. 6/2001, in merito alla natura delle Fondazioni LiricoSinfoniche”. Si censura la sentenza impugnata per avereaderito all’orientamento espresso dalle sentenze delleSezioni Unite n. 5542 e 5556 del 2023 che avevano statuitola impossibilità, per le Fondazioni lirico-sinfoniche, ditrasformare in rapporto di lavoro a tempo indeterminato uncontratto a termine nullo, prevedendo come rimedio la solaindennità risarcitoria, così come previsto nella materia delpubblico impiego di cui al d.lgs. n. 165/2001 sebbene le5. Con il terzo motivo si denuncia testualmente la “Violazioneovvero omessa e/o contraddittorie e/o insufficientemotivazione ex art. 360 c.p.c. commi 3° e 5°, in relazioneall’impropria estensione della preclusione dellatrasformazione dei contratti a termine per ragioni specifichel’art. 19 del d.lgs. 81/2015 commi da 1 a 3, sia qualedisciplina ratione temporis vigente all’epoca della conclusionedel contratto a termine valutato, sia quella originaria e quellasuccessiva del 2019”. Si sostiene l’erroneità della gravatasentenza lì dove si assume che, in costanza del d.lgs. n.81/2015 e del principio di acausalità recepito dal d.l. n.34/2014, non si potesse applicare la disciplina dei rappNoumrteiro a re gistro generale 25579/2024Numero sezionale 2977/2026termine alle fondazioni lirico-sinfoniche. Numero di raccolta generale 24219/20266. Con il quarto motivo si denuncia la “Violazione e falsDaat a pubblicazione 29/07/2026applicazione di legge ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazioneall’applicazione dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001alle [OSCURATO:PERSONA] sinfoniche in quanto integralmenteripresa per i dipendenti delle Fondazioni lirico sinfonichedall’art. 29, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81 del 2015, comemodificato dal d.l. n. 59 del 2019”. Si lamenta l’erroneitàdella sentenza impugnata per avere ritenuto il divietoassoluto di conversione, al pari di quanto sancito per ilpubblico impiego dall’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, introdottodalla legge n. 81/2019, rispetto alla precedente disciplinaprevista per le fondazioni lirico-sinfoniche.7. I motivi, da esaminare congiuntamente per la lorointerferenza, sono infondati e si richiamano leargomentazioni di cui ai precedenti di questa Corte (Cass. n.3479/2025; Cass. n. 3480/2025; Cass. n. 29455/2025).La sentenza impugnata, nell’escludere la possibilità dellaconversione in rapporto a tempo indeterminato e nelriconoscere al ricorrente il solo risarcimento del dannocosiddetto comunitario (liquidato equitativamente sulla basedel criterio indicato da Cass. S.U. n. 5072/2016, richiamatoquanto agli enti lirici da Cass. S.U. n. 5542/2023), si èuniformata al principio di diritto enunciato dalla citatapronuncia delle Sezioni Unite n. 5542/2023, principio dalquale, ai sensi dell’art. 374, comma 3, cod. proc. civ. lasezione ordinaria non si può discostare e di cui partericorrente dà una errata interpretazione. Infatti, ai sensi delladisposizione indicata, un’eventuale non condivisione delprincipio affermato potrebbe, al più, giustificare una nuovaNumero registro generale 25579/2024rimessione alle stesse Sezioni Unite, della quale nellaN umero sezionale 2977/2026Numero di raccolta generale 24219/2026fattispecie difettano i presupposti, in quanto il ricorso muovDeat a pubblicazione 29/07/2026da una lettura non condivisibile della citata pronuncia.In particolare le Sezioni Unite, nel ricostruire la complessanormativa inerente agli enti lirici, come evolutasi nel tempo,non hanno negato la qualificazione in termini privatistici daglistessi assunta (qualificazione che di conseguenza escludeche i rapporti di lavoro possano essere ritenuti di impiegopubblico, con conseguente inapplicabilità del d.lgs. n.165/2001 e dell’art. 36 che per gli enti pubblici non economiciesclude l’instaurazione del rapporto tempo indeterminatoquale effetto dell’illegittimo ricorso al lavoro a termine) ma,richiamando Corte cost. n. 153/2011 e gli aspetti pubblicisticirimasti immutati all’esito della privatizzazione, hannoevidenziato che gli stessi giustificano “pur a fronte dellaqualificazione privatistica delle fondazioni e dei rapporti dilavoro dagli stessi instaurati, deroghe alla disciplina dettataper i rapporti fra privati, disciplina alla quale, secondo unmeccanismo non dissimile da quello indicato dal legislatore eda queste Sezioni Unite in tema di società a controllopubblico, occorre, sì, fare riferimento, ma a condizione chenon si rinvengano disposizioni speciali di settore o ragioniostative di sistema”. E non è senza rilievo sottolineare alriguardo che di detta disciplina derogatoria, via via adottatadal legislatore, dà atto la sentenza della Corte costituzionalen. 260/2015, anche essa non correttamente invocata dallaricorrente.Il divieto di conversione è stato affermato dalle Sezioni Unitevalorizzando i principi, più generali, in tema di nullità virtualedei contratti, in relazione alle disposizioni di legge, ritenuteimperative, che nel tempo hanno imposto alle fondazioniliriche divieti assoluti di nuove assunzioni o hNuamnenroo re gistro generale 25579/2024Numero sezionale 2977/2026subordinato l’instaurazione di stabili rapporti di impNiuemgeoro dai ral ccolta generale 24219/2026previo superamento di procedure concorsuali. Le SezionDait a pubblicazione 29/07/2026Unite, infatti, hanno evidenziato che «sia la conversionedisciplinata dall’art. 1424 cod. civ. sia quella, connotata daspecialità, che tale si è soliti definire in ambito lavoristico,presuppongono che l’atto posto in essere possa validamenteprodurre gli effetti di altro contratto, sicché la stessa non puòoperare qualora quest’ultimo, a sua volta, si riveli affetto danullità».Ciò detto, va osservato che il ricorso non prospettaargomenti che possano indurre ad una rimeditazione delprincipio già espresso (la cui correttezza, tra l’altro, trovaconferma nella successiva evoluzione della normativa del2019, non applicabile alla fattispecie ratione temporis).Quanto, poi, alle dedotte questioni sulla “acausalità” deicontratti a termine, deve osservarsi che la impugnatapronuncia è in linea con il precedente di questa Corte (Cass.n. 29455/2025), le cui argomentazioni si richiamano ex art.118 disp att. c.p.c., secondo cui “In materia di assunzioni atempo determinato del personale artistico e tecnico dellefondazioni lirico-sinfoniche, la disciplina prevista dall'art. 3,comma 6, del d.l. n. 64 del 2010 (nella sopraggiunta vigenzadell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 34 del 2014, soppressivo delrequisito della causalità del termine) e dall'art. 29, comma 3,del d.lgs. n. 81 del 2015, anteriormente all'adeguamentooperato con il d.l. n. 59 del 2019, va interpretata inconformità alla sentenza della CGUE del 25 ottobre 2018, incausa C-331/17, nel senso che la legittimità dell'apposizionedel termine al contratto di lavoro, fermo il venir meno deglioneri di specificazione formale, deve valutarsi verificando laNumero registro generale 25579/2024sussistenza del requisito della necessaria temporaneità eN umero sezionale 2977/2026Numero di raccolta generale 24219/2026provvisorietà dell'occasione di lavoro, quale presuppostDoat a pubblicazione 29/07/2026connaturato alla specialità della normativa dettata per lefondazioni anzidette, per evitare che, coniugandosi l'assenzadi causalità del termine con la mancanza di un limite didurata massimo, si determini nel sistema interno l'assenzadi misure di prevenzione degli abusi, in contrasto con laclausola 5 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva1999/70/CE”.Nella fattispecie, in relazione al contratto stipulato il16.10.2018 e conclusosi il 22.12.2018, la Corte territorialeha appunto ritenuto che la pregressa reiterazione di varicontratti a termine, con causale analoga a quella inseritanell’atto esaminato, rispondesse ad esigenze permanenti, dicarenza di organico e non per sopperire a carenze dicarattere eccezionale o temporanee, con conseguenteviolazione della clausola 5, punto 1, lettera a) dell’accordoquadro 1999/70/CE.In ordine, inoltre, a tale violazione della clausola 5, anche intal caso il ricorso prospetta una lettura parziale dellamotivazione della sentenza CGUE 25 ottobre 2018, Sciotto,perché la Corte di Giustizia ha con chiarezza affermato chela clausola 5 impone unicamente di sanzionare in modoeffettivo l’abuso nella reiterazione del rapporto a termine, manon obbliga gli Stati membri a prevedere la necessariaconversione del rapporto medesimo in uno stabile rapportodi impiego. La pronuncia è stata resa sul presupposto che incaso di abuso l’ordinamento italiano non garantisse neppureil risarcimento del danno ed in tal senso è chiaro il punto 62ove si evidenzia che “l’ordinamento giuridico italiano noncomprende, nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche,Numero registro generale 25579/2024nessuna misura effettiva, ai sensi della giurisprudenza citataN umero sezionale 2977/2026Numero di raccolta generale 24219/2026al punto 60 della presente sentenza, che sanzioni l’utilizzDoat a pubblicazione 29/07/2026abusivo di contratti a tempo determinato, e ciò sebbene ilpersonale di tale settore, contrariamente ai lavoratori di cuitrattasi nella causa che ha condotto alla sentenza del 7 marzo2018, Santoro (C 494/16, EU:C:2018:166, punti 35 e 36),non abbia diritto all’attribuzione di un’indennità ai fini delrisarcimento del danno subito”. La medesima agevolazioneprobatoria, che Cass., Sez. Un., n. 5072/2016 ha ritenutoimposta dal diritto dell’Unione e che la CGUE ha ritenutosufficiente a garantire il rispetto della clausola 5 (si rimandaalla citata sentenza Santoro), è stata riconosciuta da Cass.,Sez. Un., n. 5542/2023 anche in favore degli assunti atermine alle dipendenze delle fondazioni lirico sinfoniche.Va aggiunto, poi, che, in relazione ad un eventuale caratterediscriminatorio del trattamento riservato ai dipendenti dellefondazioni lirico sinfoniche rispetto a quelli che nel medesimosettore operano alle dipendenze di privati, è intervenuta direcente la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenzadel 29 gennaio 2026 nella [OSCURATO:PERSONA]668/24 [OSCURATO:PERSONA],punti 44 e 45) che ha precisato che “44. […] la Corte ha giàdichiarato che le eventuali differenze di trattamento tradeterminate categorie di personale a tempo determinato nonrientrano nell’ambito del principio di non discriminazionesancito dall’accordo quadro, poiché tale principio è statoriguarda le differenze di trattamento tra i lavoratori a tempodeterminato e i lavoratori a tempo indeterminato che sitrovano in situazioni comparabili (sentenza del 13 gennaio2022, MIUR e [OSCURATO:PERSONA] per la Campania,C-282/19, EU:C:2022:3, punto 72 e giurisprudenzaNumero registro generale 25579/2024citata). Il punto 71 della sentenza Sciotto, al quale il giudiceN umero sezionale 2977/2026Numero di raccolta generale 24219/2026del rinvio fa esplicito riferimento per motivare la suDaat a pubblicazione 29/07/2026questione pregiudiziale relativa a detta clausola 4, non mettein discussione tale giurisprudenza. Infatti, sebbene talepunto menzioni una discriminazione potenziale tra lavoratoria tempo determinato del settore di attività delle fondazionilirico-sinfoniche e lavoratori appartenenti ad altri settori, nonse ne può dedurre che una siffatta discriminazione, ammessoche sia dimostrata, rientri nell’ambito della clausola 4dell’accordo quadro. Tale punto si limita, infatti, ad enunciareche i lavoratori appartenenti ad altri settori possono,mediante la conversione del loro contratto, diventare«lavoratori a tempo indeterminato comparabili» ai sensi ditale clausola. Per contro, da detto punto non risulta che unadifferenza di trattamento tra diverse categorie di lavoratori atempo determinato in funzione del settore economico nelquale essi prestano la loro attività lavorativa rientrinell’ambito di tale clausola 4”.Inoltre, con la medesima pronuncia è stato precisato (dapunto 59 a 63) che:” A tal riguardo, occorre ritenere, sottoun primo profilo, che una siffatta normativa, che prevede ilrisarcimento del lavoratore, vittima di un danno, stabilito perpresunzioni, fatta salva la possibilità di fornire la provadell’esistenza di un maggior danno, può costituire una misuraeffettiva per sanzionare il ricorso abusivo a una successionedi contratti di lavoro a tempo determinato. In tale contesto,la Corte ha già ritenuto che, tenuto conto delle difficoltàinerenti alla dimostrazione dell’esistenza di una perdita diopportunità, il ricorso a presunzioni dirette a garantire a unlavoratore che abbia sofferto, a causa dell’uso abusivo dicontratti a tempo determinato stipulati in successione, unaNumero registro generale 25579/2024perdita di opportunità di lavoro, la possibilità di cancellare leN umero sezionale 2977/2026Numero di raccolta generale 24219/2026conseguenze di una siffatta violazione del diritto dell’UnionDeat a pubblicazione 29/07/2026è tale da soddisfare il principio di effettività (sentenza del 7marzo 2018, Santoro, C-494/16, EU:C:2018:166, punto 50).60 Ciò posto, i limiti fissati da tale normativa nazionale allapossibilità di ricorrere ai contratti di lavoro a tempodeterminato in termini di durata massima o di duratamassima complessiva non risultano dall’ordinanza di rinvio.Infatti, in forza della normativa nazionale applicabile rationetemporis ai contratti di cui si tratta nel procedimentoprincipale, come citata dal giudice del rinvio, gli articoli da 19a 21 del decreto legislativo n. 81/2015 e del decretolegislativo n. 81/2015, come modificato, che prevedevano,rispettivamente, il limite di durata di un contratto di lavoro atempo determinato e le condizioni di proroga del termine delcontratto a tempo determinato, non sarebbero applicabili allefondazioni lirico-sinfoniche. 61. Ebbene, come rilevato dallaCommissione, in un contesto legislativo che non impone limitidi durata, né condizioni ai rinnovi o alle proroghe dei contrattidi lavoro a tempo determinato, il carattere abusivo di unricorso a siffatti contratti resta difficile da dimostrare, mentrela sua dimostrazione è necessaria per poter chiedere ilrisarcimento del danno. Ne consegue che la fissazione di talilimiti e condizioni, quale risulterebbe dal decreto-legge n. 59,che non sarebbe però applicabile ratione temporis alprocedimento principale, potrebbe contribuire, in largamisura, all’efficacia delle norme che prevedonoun’agevolazione della prova di tale danno e, pertanto, aquella della misura di tutela del lavoratore vittima di ricorsoabusivo a una reiterazione di contratti di lavoro a tempodeterminato. 62. Sotto un secondo profilo, per quantoNumero registro generale 25579/2024riguarda il calcolo dell’importo del risarcimento, la Corte haN umero sezionale 2977/2026Numero di raccolta generale 24219/2026già avuto occasione di dichiarare che il principio dDealt a pubblicazione 29/07/2026risarcimento integrale del danno subito e il principio diproporzionalità impongono agli Stati membri di prevedere, inun caso come quello di cui al procedimento principale,un’adeguata riparazione, che deve andare oltre ilrisarcimento puramente simbolico, senza tuttaviaoltrepassare la compensazione integrale (sentenza del 13giugno 2024, DG de la [OSCURATO:PERSONA], Generalitat deCatalunya e Departamento de Justicia de la Generalitat deCatalunya, C-331/22 e C-332/22, EU:C:2024:496, punto83). 63. A tal riguardo occorre dedurre dalla giurisprudenzadella Corte che una misura nazionale che fissa un massimaleal risarcimento che può essere concesso in un caso comequello di cui al procedimento principale non può consentirené un risarcimento proporzionato ed effettivo in situazioni diabuso che superino una certa durata in termini di anni, né unrisarcimento adeguato e integrale dei danni derivanti da taliabusi (v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2024, DG dela [OSCURATO:PERSONA], Generalitat de Catalunya e [OSCURATO:PERSONA] de la Generalitat de Catalunya, C-331/22 eC-332/22, EU:C:2024:496, punto 81). Infatti, comeosservato dalla Commissione, una misura che prevede unsiffatto massimale dell’importo del risarcimento che puòessere concesso non avrà un effetto dissuasivo per il datoredi lavoro qualora l’importo massimo del risarcimento siastato raggiunto” […].La CGUE ha, quindi, concluso statuendo che: “73. Tenutoconto delle considerazioni che precedono, occorre risponderealla questione pregiudiziale dichiarando che la clausola 5dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso cheNumero registro generale 25579/2024essa non osta a una normativa nazionale, come interpretataN umero sezionale 2977/2026Numero di raccolta generale 24219/2026da un giudice nazionale supremo, in forza della quale Dleat a pubblicazione 29/07/2026norme di diritto comune che disciplinano i rapporti di lavoroe mirano a sanzionare il ricorso abusivo a una successione dicontratti di lavoro a tempo determinato mediante laconversione automatica di tali contratti in un contratto dilavoro a tempo indeterminato non sono applicabili al settoredi attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, e che prevede,quali misure sanzionatorie del ricorso a una reiterazioneabusiva di contratti di lavoro a tempo determinato in talesettore, da un lato, la possibilità di concedere un importominimo a titolo di risarcimento del danno subito, la cui provapuò essere fornita mediante presunzioni, salvo l’ottenimentodel risarcimento del maggior danno, e, dall’altro, laresponsabilità dei dirigenti di tali fondazioni in caso di colpagrave o dolo nella violazione da parte di questi ultimi dellanormativa nazionale relativa a tali contratti, purché talimisure consentano di sanzionare in modo effettivo l’abusoaccertato, circostanza che spetta al giudice nazionalevalutare. Qualora detto giudice ritenga che tali misure nonconsentano di sanzionare in tal modo il ricorso abusivo acontratti di lavoro a tempo determinato nel settore di attivitàdelle fondazioni lirico-sinfoniche, esso è tenuto adinterpretare, quanto più possibile, il suo diritto nazionale inmodo conforme a tale clausola al fine di garantire la pienaefficacia della direttiva 1999/70 e di pervenire ad unasoluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima”.Alcuna violazione, pertanto, alla stregua di quantoevidenziato dalla giurisprudenza euro-unitaria, del principiodelle tutele antidiscriminatorie può ravvisarsi nella fattispeciein esame.Numero registro generale 25579/20248. Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Numero sezionale 2977/2026Numero di raccolta generale 24219/20269. Le spese seguono secondo legge la soccombenza e vannDoat a pubblicazione 29/07/2026liquidate come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensidell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 giugno 2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]