CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 aprile 2022
Cassazione n. 13085/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 giugno 1988 Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le note del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 07/04/2022, la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in carcere per la durata di mesi 4 e giorni 5 e agli arresti domiciliari per la durata di mesi 9 e giorni 15, nell'ambito di un procedimento nel quale era indagato per il reato di cui agli artt. 74 e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, definito con sentenza di assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. in primo grado in relazione alla fattispecie associativa ed in secondo grado con sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto in relazione al reato di cui all'art. 73 d.PR. n. 309 del 1990. 2. Avverso l'ordinanza emessa dal giudice della riparazione il richiedente, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1). 2.1. Con il primo motivo la difesa deduce inosservanza e erronea applicazione dell'art. 314 c.p.p., con riferimento alla ritenuta sussistenza della condotta del ricorrente ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. In particolare, si critica l'iter logico-giuridico in forza del quale la Corte territoriale ha qualificato come condotta quantomeno gravemente colposa l'aver il ricorrente, unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], anch'egli assolto, intrattenuto contatti telefonici con propri connazionali coinvolti nel traffico di stupefacenti, averli accolti al momento del loro arrivo dall'Albania nel porto di Ancona ed accompagnati alla stazione degli autobus perché diretti a Roma per la consegna dello stupefacente, atteso che il Kanushi viveva da tempo nelle Marche e che si è limitato ad accompagnarli alla stazione 2.2. Con il secondo motivo riproduce le medesime critiche sotto il profilo del vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza ed incidenza degli stretti rapporti di natura ambigua e sicura contiguità del ricorrente con gli altri imputati. Deduce, in particolare, che il Kanushi compare in poche intercettazioni, successive all'arresto dei connazionali, e ritiene apodittica che da tale dato possa desumersi che lo stesso abbia preparato l'attività di ricezione dello stupefacente. Questi si è, infatti, recato al porto di Ancona per prelevare i dLe connazionali al loro arrivo in ragion di un pregresso rapporto di conoscenza, del resto non negato dal ricorrente. I caratteri di sicura contiguità e ambiguo tenore delle conversazioni, pur affermati nella sentenza di assoluzione, secondo la difesa non costituiscono elementi sufficienti per imputare al Kanushi una condotta condizionante connotata da dolo o colpa grave.3. Con il terzo motivo la difesa deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in violazione articolo 314 c.p.p. per avere il giudice della riparazione omesso di dover valutare l'esercizio la parte richiedente della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lett. b) c.p.p. Rileva, in particolare, che il Giudice della riparazione, in ordine alla scelta di non rispondere di cui si avvalse il ricorrente in sede l'interrogatorio di garanzia, ha evidenziato che "il silenzio in sede di interrogatorio, pur non ostativo all'ottenimento del ristoro, a seguito della novella legislativa, ben può essere valutato dal giudice della riparazione unitamente agli altri elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte rilevatrici di negligenza da parte di chi, a fronte di un incolpazione elevata a suo carico e consapevole dell'attività criminale posta in essere da altri, non abbia fornito spiegazioni alternative plausibili o ostacolando l'accertamento dei fatti". 4. Con il quarto motivo la difesa, in via subordinata, deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in violazione articolo 314 c.p.p. per aver il Giudice della riparazione qualificato la evidenziata condotta ostativa del ricorrente in termini di colpa grave e non colpa lieve. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Infondati sono il primo ed il secondo motivo di ricorso, suscettibili di unitaria trattazione, attesa la loro intima connessione. 3. Nella vicenda processuale, come ricostruita in modo puntuale dal giudice della riparazione, il Kanushi viene identificato quale intestatario di una delle utenze intercettate e la sua collocazione spaziale trova corrispondenza con gli spostamenti, emergenti dalle celle telefoniche, degli altri imputati, coinvolti in un traffico di stupefacenti e, nella specie, intenti a trasporto ed alla consegna di un carico di droga nelle Marche, dopo aver portato a termine altra operazione di ricezione di un carico di droga dall'Albania, consegnato in territorio ligure. Come analiticamente descritto nell'ordinanza impugnata, l'attività di intercettazione è stata suffragata: -dallo "stretto rapporto che il Kanushi aveva con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] (...) tanto da condividere l'utenza telefonica intercettata"; - dall'arresto di altri due soggetti (Kekaj e Lena), trovati in possesso di sostanza stupefacente pochi giorni dopo il trasporto e la consegna del carico, arresto di cui il ricorrente, che condivideva l'utenza telefonica con il [OSCURATO:PERSONA], parla diffusamente nelle conversazioni intercettate, in cui si fa riferimento specifico alla "qualità dell'erba";- dalla sicura contiguità del ricorrente con i componenti del gruppo criminale, poi condannati, ritenuta nella sentenza di appello. 3.1. E' noto che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 25/02/2014, Maltese, Rv. 25908201). La valutazione del giudice della riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di considerare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri). L'unico limite incidente su tale valutazione è rappresentato dall'accertamento effettuato dal giudice della cognizione. Invero, per consolidato orientamento della Corte di legittimità, il giudice della riparazione non può Mai ritenere provati fatti che tali non siano stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo abbia valutato come dimostrate (così, Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; conforme Sez. 4, Sentenza n. 11150 del 19/12/2014, dep. 16/03/2015, Rv. 262957). Condotte rilevanti ai fini della esclusione della riparazione sono quelle di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione. E', in particolare, suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, t -a le più recenti: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547).Si è altresì affermato che nei reati contestati in concorso o per partecipazione ad associazioni criminali vengono particolarmente in rilievo atteggiamenti che si prestano, sul piano logico, ad essere percepiti come manifestazioni di contiguità con l'attività criminale altrui (Sez. 4, Ordinanza n. 45418 del 25/11/2010 Rv. 249237 - 01; Sez. 4 n. 4159/2009; si veda pure Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Rv. 277475 - 01: "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purchè siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate"). 3.2. Ebbene, la Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, offrendo adeguata giustificazione della ricorrenza di condizioni ostative al riconoscimento dell'indennizzo, individuando profili di colpa extraprocessuali riconducibili alla categoria della connivenza in capo al ricorrente. In particolare, alla luce del suindicato contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate con altri soggetti tratti in arresto per reati in materia di stupefacenti, riscontrate "attraverso tutta una serie di pregevoli attività investigative, fatte di intercettazioni telefoniche ed ambientali, di servizi di osservazione, di perquisizioni e sequestri", il giudice della riparazione ha rilevato che i comportamenti serbati dal ricorrente, nel contesto sopra delineato, si sono rivelati idonei a contribuire all'adozione della misura cautelare a suo carico, suscettibili di ingenerare nell'Autorità procedente il ragionevole convincimento del suo coinvolgimento nel traffico di sostanza stupefacente. 3. Infondato è il terzo motivo di ricorso. 3.1. Parte ricorrente censura, sotto il profilo della violazione dell'art. 64, comma 3, cod. proc. pen. e del difetto di motivazione, l'ordinanza impugnata per aver desunto la sussistenza di elementi ostativi al suo diritto alla riparazione nel silenzio serbato dall'indagato, che si è avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di convalida, evidenziando come tale comportamento fosse espressione di una precisa scelta difensiva. 3.2. Giova evidenziare che il silenzio non può di per sé assumere rilevanza etiologica rispetto alla condizione negativa di che trattasi (sez. 4, n. 8615 del 8/2/2022, Z., Rv. 283017, in cui si è appunto affermato il principio secondo il quale, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera del d. Igs. 8 novembre 2021, n. 188, art. comma 1, lett. b), il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64 cod. proc.pen., comma 3, lett. b), non rileva quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione; conf. n. 8616 del 8/2/2022, n. m.; n. 19621 del 12/4/2022, L., Rv. 283241). L'attuale formulazione del comma 1 dell'art. 314 cod. proc. per. prevede, infatti, il conclusivo incisivo per cui "L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lett. b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo", disposizione suscettibile di applicazione retroattiva, costituendo "lex mitior", atteso che si tratta di norma che incide su discipline penali di natura sostanziale (C. Cost., sentenza n. 393 del 2006; nonché le sentenze n. 455, n. 85 e n. 72 del 1998; ordinanze n. 317 del 2000, n. 288 e n. 51 del 1999, n. 219 del 1997, n. 294 e n. 137 del 1996). In realtà, nell'ordinanza impugnata il richiamo al silenzio serbato dal ricorrente in sede di interrogatorio non costituisce fattore fondante ex se la ritenuta condotta ostativa all'indennizzo, ma rappresenta un semplice elemento di valutazione, unitamente agli altri disponibili, sopra evidenziati, del giudice della riparazione per rilevare il comportamento negligente di chi, posto di fronte alle emergenze istruttorie ed al compendio intercettivo, consapevole della attività criminosa posta in essere da altri, non abbia fornito spiegazioni alternative plausibili, ostacolando l'accertamento dei fatti. 3.3. In ogni caso, come sopra illustrato, il silenzio serbato dall'indagato in sede l'interrogatorio non ha rivestito carattere decisivo nell'economia della motivazione avendo il giudice la riparazione giustificato il diniego sulla base di ulteriori comportamenti idonei a rivelare l'apporto sinergico rispetto all'evento detentivo. Sul punto, giova richiamare il condivisibile recente arresto di questa Sezione Quarta, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, che, ove la richiesta di indennizzo sia stata rigettata dal giudice anche sulla base del silenzio dell'imputato, avvalsosi della facoltà di non rispondere attribuisce alla Corte l'effettuazione della "prova di resistenza" volta a verificare se gli ulteriori elementi valutati a fondamento del rigetto della richiesta siano sufficienti a sostenere la decisione impugnata (Sez. 4, n. 37200 del 14/06/2022, G., Rv,. 285537-01). 4. Inammissibile, perché generico ed evocativo di una valutazione di merito non consentita a questa Corte di legittimità in ordine al grado della colpa, in relazione agli elementi processuali acquisiti, infine, è il quarto motivo di ricorso, articolato come violazione della norma processuale. 5. In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.