CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 dicembre 2024
Cassazione n. 02930/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di primo grado, con cui l'imputato è stato ritenuto responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale nonché di bancarotta documentale, così derubricato il reato di bancarotta fraudolenta documentale originariamente contestato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'omessa riqualificazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in bancarotta semplice, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e disattese con corrette ed esaustive argomentazioni da parte dei Giudici di merito (si veda, in particolare, la pag. 8 della sentenza di primo grado in relazione alla consegna della merce oggetto di distrazione, riscontrata finanche documentalmente, e alla puntuale confutazione della versione alternativa dello stesso imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 18 dicembre 2024 Il consicjliere estensore Il Presidente