CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25588/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Torino de111.12.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Asti aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile, in concorso con altri non identificati, del delitto di tentata estorsione in danno di tale [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva di conseguenza condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 2.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali riconoscendogli altresì il beneficio della sospensione condizionale; il Tribunale aveva inoltre riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione con riguardo al portafogli ed all'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], che l'imputato avrebbe ricevuto consapevole della loro illecita provenienza, e lo aveva condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 150 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorrono per cassazione sia l'[OSCURATO:PERSONA] che il Petrovski lamentando: 2.1 [OSCURATO:PERSONA] con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.1 inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen. e vizio di motivazione; travisamento della prova ed erronea ricostruzione dei fatti; insussistenza dell'elemento oggettivo: rileva che il giudizio di colpevolezza è stato formulato in base ad una ricostruzione dei fatti generica e non supportata da prove idonee certe e concordanti in merito all'elemento oggettivo circa la commissione del delitto di estorsione in danno del [OSCURATO:PERSONA]; richiamati gli elementi costitutivi del delitto in esame, segnala come l'esito del processo abbia consentito di concludere nel senso della mancanza, nel caso di specie, degli elementi della violenza e/o della minaccia e del profitto ingiusto; sottolinea come il tenore della telefonata del ricorrente al [OSCURATO:PERSONA] non poteva integrare gli estremi della minaccia che oltre a dover essere seria ed effettiva, va intesa come male ingiusto il cui verificarsi dipende dalla condotta dell'agente laddove lo stato d'ira del ricorrente dipendeva dall'atteggiamento del [OSCURATO:PERSONA], responsabile di un sinistro stradale e che tergiversava nel risarcire il danno, non ricorrendo perciò nemmeno il requisito dell'ingiusto profitto; richiama, a tal fine, la deposizione del M.[OSCURATO:PERSONA] circa il contenuto delle telefonate intercettate ribadendo, perciò, l'insussistenza degli estremi del delitto tentato e la impossibilità di ritenere la responsabilità del ricorrente "oltre ogni ragionevole dubbio"; 2.1.2 inosservanza ovvero erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen. sotto il profilo della insussistenza del dolo generico e riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 393 cod. pen.: segnala come la sentenza abbia ritenuto integrato il delitto di tentata estorsione senza indagare sull'effettivo intento perseguito dal ricorrente e che, laddove il fatto fosse giudicato esistente sul piano materiale, andrebbe riqualificato in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni stante l'obiettivo e pacifico verificarsi del sinistro; 2.1.3 violazione dell'art. 24 della Costituzione e dell'art. 495 comma 2 cod. proc. pen.; nullità della sentenza per mancata assunzione dei testi della difesa, di una prova decisiva e dell'esame dell'imputato: segnala come il giudice di primo grado avesse immotivatamente revocato i testi della difesa sulla scorta di mere presunzioni sulla loro irreperibilità ed irrilevanza ed in violazione del diritto dell'imputato, sancito anche dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, di ottenere l'esame dei testi a discarico; 2.1.4 violazione di legge e vizio di motivazione sulla attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], travisamento della prova: segnala che la condanna è intervenuta sulla scorta delle sole dichiarazioni della persona offesa erroneamente riportate dalla sentenza di primo grado; richiama, a tal proposito, la deposizione del Rapa, resa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che sostiene essere in contrasto con al ricostruzione fornita dal [OSCURATO:PERSONA] il quale, peraltro, aveva atteso il giorno successivo per sporgere denuncia invece di recarsi immediatamente presso il più vicino commissariato o stazione dei carabinieri; aggiunge che l'atteggiamento del [OSCURATO:PERSONA] finisce per confortare la tesi dell'[OSCURATO:PERSONA] circa il timore del [OSCURATO:PERSONA] di incorrere in sanzioni legate al suo stato di ebbrezza; 2.1.5 mancanza ed illogicità della motivazione sulla valutazione della attendibilità dell'imputato, travisamento della prova: riporta la ricostruzione della vicenda operata dall'[OSCURATO:PERSONA] il quale aveva partecipato al processo rendendo l'esame e sottoponendosi al controesame; sottolinea come in quella occasione il ricorrente avesse riferito che era stato il [OSCURATO:PERSONA] a sollecitare una soluzione amichevole della vicenda senza coinvolgere le forze dell'ordine poiché "aveva bevuto"; riporta il contenuto del controesanne condotto dal PM sottolineando come il verificarsi del sinistro fosse circostanza pacifica come pacifiche erano anche le lesioni patite dall'[OSCURATO:PERSONA] certificate a più riprese dal [OSCURATO:PERSONA] dell'Ospedale di Alba che ne aveva attestato la esistenza E il perdurare nel tempo; 2.1.6 mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova sulla sussistenza del fatto o che esso costituisca reato, violazione dell'art. 24 della Costituzione: richiama la giurisprudenza di questa Corte in ordine all'oggetto della prova che deve investire tutti gli elementi costitutivi del reato alla luce di una valutazione unitaria; 2.1.7 violazione di legge con riferimento agli artt. 133 e 629 cod. pen., eccessività della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: rileva che, in ogni caso, la pena inflitta non tiene conto della condotta processuale tenuta dal ricorrente e della dinamica del fatto; segnala la incongruità, sotto il profilo dei riscontri fattuali, della motivazione addotta per negare le circostanze attenuanti generiche; 2.2 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 2.2.1 contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione: rileva che la Corte di Appello, dopo aver richiamato i principi in materia di motivazione sulla "doppia conforme", ha tuttavia affermato che il ricorrente era in possesso di quanto sottratto al [OSCURATO:PERSONA] già quando costui si era allontanato dalla sua autovettura, proponendo quindi una ricostruzione difforme rispetto a quella riportata nella sentenza di primo grado e, anche, alle dichiarazioni della persona offesa; 2.2.2 mancanza di motivazione don riferimento alla richiesta di riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.: rileva che la Corte di Appello, dopo aver erroneamente premesso che non era stato articolato uno specifico motivo gravame sul punto, ha tuttavia escluso Ci poter riconoscere l'attenuante senza tener conto delle argomentazioni svolte dalla difesa; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta si sensi dell'art. 23 comma 8 DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi: rileva che il ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] si risolve nella riproposizione delle doglianze sollevate con l'atto di appello ed in una rilettura degli elementi storico- fattuali già puntualmente esaminati nella sentenza di secondo grado che ha operato un rigoroso vaglio delle plurime fonti di prova acquisite e con cui la difesa non si è adeguatamente confrontata; aggiunge che la Corte ha operato un corretto confronto tra le versioni della persona offesa e quelle dell'imputato considerandole alla luce degli elementi di diversa provenienza quali le intercettazioni telefoniche che risultano coerenti con quella della persona offesa; segnala il carattere generico del ricorso circa la applicazione dei principi in materia di valutazione della attendibilità della vittima né, secondo il PG, risulta correttamente dedotto il profilo del travisamento della prova dichiarativa peraltro sottoposto ai limiti della "doppia conforme" di merito; rileva, ancora, la manifesta infondatezza del motivo sulla qualificazione giuridica del fatto e, inoltre, la genericità del motivo articolato sulla revoca dei testi della difesa di cui non è stata descritta la decisività a fronte delle valutazioni già operate dal primo giudice; quanto al motivo sulla dosimetria della pena e sul diniego delle attenuanti generiche, ritiene infine la motivazione puntuale e :.-_ongrua, oltre che conforme alla giurisprudenza consolidata avendo il giudice evidenziato gli aspetti del fatto e della personalità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ritenuti a tal fine predominanti in termini immuni da profili di manifesta illogicità anche nell'apprezzamento della portata della documentazione sanitaria in senso contrario, rispetto a quanto sostenuto dal ricorrente; quanto al ricorso del Petovski, rileva la infondatezza della doglianza, articolata in termini di vizio di motivazione, sulla disponibilità di quanto sottratto alla vittima subito dopo l'incidente, segnalando che la Corte di Appello, ove anche le sue argomentazioni dovessero essere difformi da quelle del giudice di primo grado sul punto, ha congruamente e 'correttamente motivato sul piano logico in merito alla disponibilità degli oggetti sottratti al [OSCURATO:PERSONA] che ragionevolmente non sapeva chi gli aveva sottratto dall'auto sia l'Ipad ed il portafogli essendosi limitato a riferire solo che questo gli era stato restituito ed individuando nell'imputato in esame (non a caso) colui che vi aveva provveduto; segnala la congruità e correttezza della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio ed attenuanti.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili in quanto articolati su censure manifestamente infondate ovvero comunque non consentite in questa sede. 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato a rispondere del delitto di tentata estorsione in quanto "... dopo la verificazione di un incidente stradale tra l'autovettura da lui condotta e la Jeep della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri, rimasti non identificati, al fine di trarne un ingiusto profitto, con minacce di fargli del male e togliendo a quest'ultimo le chiavi dell'autovettura così da costringerlo a non allontanarsi dal luogo del sinistro, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a farsi consegnare la somma di Euro 2.000 così da comporre la questione senza coinvolgere le assicurazioni, evento non verificatosi stante l'opposizione della persona offesa che procurava l'intervento delle forze dell'ordine ...". 1.2 Come anticipato, i motivi di ricorso articolati nell'interesse dell'[OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati e, comunque, articolati su censure non riconducibili nel novero di quelle evocate dall'art. 606 cod. proc.. pen.. Va ricordato, infatti, che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta„ nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Cass. Pen., 2, 4.7.2017 n. 36.119, Agati; Cass. Pen., 1, 10.10.2011 n. 41.738, Pmt in proc. Longo; Cass. Pen., 6, 15.3.2006 n. 10.951, Casula). Per altro verso, deducendo il vizio di violazione di legge il ricorrente denunzia la insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice; e, tuttavia, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale trattandosi di una valutazione non consentita in questa sede. Tanto premesso, il primo, il secondo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo del ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] si risolvono nella riproposizione delle medesime censure già articolate con l'atto di appello cui la Corte territoriale ha replicato in termini congrui e con motivazione esaustiva oltre che aderente alle risultanze istruttorie di cui ha dato puntualmente conto. I giudici di appello hanno infatti riportato la ricostruzione operata dal [OSCURATO:PERSONA] il quale era stato investito dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] che aveva invaso la sua corsia di marcia; sceso dalla vettura, l'imputato si era avvicinato a quella della persona offesa da cui aveva estratto le chiavi di accensione e, con l'intervento di altri cinque a spalleggiarlo e dargli man forte, lo aveva costretto ad appartarsi per "chiudere" la questione con la consegna di 5.000 Euro, richiesta che era stata ridotta, su iniziativa di uno dei presenti, a 2.000 Euro; dopo un'ora, il coimputato [OSCURATO:PERSONA] aveva convinto [OSCURATO:PERSONA] a restituire le chiavi al [OSCURATO:PERSONA] che, risalendo sulla propria vettura, aveva scoperto che gli erano stati sottratti il portafogli e l'Ipad; la persona offesa aveva contattato l'[OSCURATO:PERSONA] il quale gli aveva fatto riavere il portafogli, pur privo dei contanti, ma non anche l'Ipad e lo aveva chiamato la stessa sera minacciato con espressioni del tipo "ti spelliamo ... non fare il furbo ...", aggiungendo che conosceva il padre e la famiglia. La Corte ha richiamato inoltre le dichiarazioni del teste Rapa del cui effettivo tenore il ricorso si è tuttavia totalmente disinteressato; in particolare, ha spiegato che il teste aveva riferito che il conducente dela [OSCURATO:PERSONA] era molto alterato, che erano giunti sul posto altri stranieri e che aveva avuto idea che "poteva succedere di tutto" tanto da aver pensato di chiamare i carabinieri avendo rinunciato a detto proposito soltanto dopo aver visto che il gruppo si stava riportando sul luogo dell'incidente. La sentenza impugnata ha riportato ancora il testo delle intercettazioni (tra cui quella tra l'[OSCURATO:PERSONA] e la sorella) su cui il ricorso è silente ed ha argomentato, in termini non censurabili, nel senso che qualora fosse stata vera la versione dell'[OSCURATO:PERSONA] sulla responsabilità per l'incidente, ben avrebbe potuto costui chiamare sul posto i carabinieri tanto più che il [OSCURATO:PERSONA], cui erano state sottratte le chiavi dell'auto, non poteva allontanarsi; l'imputato, secondo i giudici di merito, spalleggiato da altri, aveva invece cercato di costringere il [OSCURATO:PERSONA] a consegnargli una somma superiore anche allo stesso valore di mercato della sua autovettura. La Corte di Appello ha motivato anche sulla richiesta di ricondurre l'episodio nella fattispecie del delitto di ragion fattasi sottolineando che l'imputato "... non aveva alcuna ragione da sostenere ma aveva inteso solo approfittare per trarne un ingiusto profitto dalla situazione che si era venuta a creare; egli ... non ha inteso perseguire un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare una pretesa che poteva e doveva formare oggetto di azione giudiziaria quanto di conseguire un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia, considerazione che rende corretta la qualificazione giuridica del fatto contestato come tentata estorsione e non come ragion fattasi" (cfr., pag. 5 della sentenza impugnata); si tratta di una motivazione che risulta perciò coerente con l'arresto delle SS.UU. "Filardo" secondo cui presupposto essenziale perché possa configurarsi il delitto di ragion fattasi è che "... la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve ... corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente ..."; in definitiva, "... pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (...), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotuteía di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (...)". Oltre che in linea con i principi elaborati dalle SS.UU., la motivazione della sentenza in esame è stata del tutto trascurata dalla difesa che non si è confrontata criticamente con le argomentazioni dei giudici di merito avendo perciò articolato un motivo che per questa ragione deve essere qualificato come reiterativo e generico. 1.3 Manifestamente infondato, in diritto, è il terzo motivo del ricorso, concernente la revoca del teste della difesa: va rilevato che, al momento della revoca dei testi della difesa nulla aveva eccepito la difesa risultando con ciò preclusa la possibilità di articolare un motivo di ricorso sul punto; è infatti appena il caso di ribadire il principio, assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la revoca dell'ordinanza ammissiva della prova in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità produce una nullità di ordine generale a regime intermedio, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CE:DU, al quale si richiama l'art. 111, comma 2, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti (cfr., Cass. Pen., 5, 12.2.2020 n. 16.976, Polise; conf., Cass. Pen., 6, 5.10.2017 n. 53.823, D.M.; Cass. Pen., 2, 10.2.2015 n. 9.761, Rizzello). 1.4 Manifestamente infondato ed in ogni caso del tutto generico è, infine, il motivo articolato sul trattamento sanzionatorio: la Corte di Appello ha infatti spiegato che la pena stabilita dal primo giudice doveva ritenersi appena sufficiente in relazione alla gravità del fatto contestato, alla protervia dimostrata dall'imputato sia nell'immediatezza che successivamente, con condotta mirata ad aumentare la prospettazione ai fini risarcitori dei danni fisici riportati ... " (cfr., pag. 5 della sentenza); il ricorso si è incentrato esclusivamente su quest'ultimo aspetto trascurando peraltro di considerare il tenore della conversazione telefonica tra l'imputato e la di lei sorella richiamato dalla Corte di Appello proprio al fine di stigmatizzare - come ha fatto la Corte di Appello con argomentazione non censurabile - la condotta dell'imputato in termini tali da non consentire una valutazione positiva ai fini del riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato a rispondere ".. del reato di cui all'art. 648 cod. pen perché al fine di trarne profitto dopo che nelle circostanze di cui sopra erano stati sottratti dalla Jeep il portafogli ed un dispositivo [OSCURATO:PERSONA] ... del [OSCURATO:PERSONA], riceveva tale dispositivo nella consapevolezza della illecita provenienza ..." per il quale è stato riconosciuto responsabile sulla scorta della ricostruzione operata con valutazione conforme, nei due gradi di merito, delle medesime risultanze istruttorie.A fronte dell'appello proposto nell'interesse dell'imputato, la Corte ha congruamente ed esaustivamente motivato nel senso che il Petrovski aveva certamente avuto la materiale disponibilità di quanto asportato dall'autovettura del [OSCURATO:PERSONA] (tanto che "... il giorno dopo consegnava alla vittima il portafogli con all'interno solo i documenti (...)" (cfr., pag. 5 della sentenza impugnata) avendo tuttavia precisato che "in quell'occasione non veniva riconsegnato l'Ipad, anch'esso sottratto dalla Jeep" (cfr, ivi). Proprio sulla sorte dell'Ipad, la Corte, con argomentazione in fatto di cui il ricorso si è del tutto disinteressato, ha puntualmente richiamato il contenuto delle conversazioni intercettate tra l'imputato e tale Sanja ("... ma no, per un Ipad mica si mette a cercare l'Interpol") da cui, in termini non contestati e comunque logicamente ineccepibili, ha desunto che l'Ipad era stato spedito in Macedonia. Assolutamente generico è il motivo articolato sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche avendo la Corte fatto riferimento in maniera puntuale non soltanto al comportamento processuale dell'imputato ma anche "... ai due precedenti a carico, che impediscono la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ..." (cFr., pag. 6 della sentenza impugnata) e su cui il ricorso è silente. La Corte di Appello ha da ultimo motivato anche sul diniego della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. che, tuttavia, non aveva formato oggetto dell'atto di appello ma solo della memoria depositata una volta scaduti i termini per l'impugnazione. 3. L'inammissibilità dei ricorsi comporta perciò la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore