CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 gennaio 2023
Cassazione n. 20856/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Bari, avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma in data 28/09/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 28/09/2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di detenzione domiciliare proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, attualmente detenuto in espiazione della pena di 17 anni e 11 mesi di reclusione determinata con provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari in data 18/01/2022, in relazione ai delitti di omicidio tentato e consumato, aggravati dall'art. 7, legge n. 203 del 1991, rapina aggravata ed altro, violazione degli obblighi di assistenza familiare, rapina aggravata, con fine pena al 28/02/2032. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 16-nonies, legge n. 89 del 1991, nonché difetto di motivazione sul punto,r 15"-TrltIts7cf, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che nel caso di specie ricorrerebbero i requisiti previsti da tale disposizione per l'applicazione della misura alternativa richiesta, ivi compreso il ravvedimento del detenuto. Angiola, infatti, dopo aver interrotto ogni legame con il contesto criminale di provenienza, tanto da subire per questo pesantissime conseguenze personali, familiari e detentive, e dopo avere dato prove importanti di collaborazione giudiziale, si sarebbe comportato correttamente in carcere, lavorando proficuamente, beneficiando positivamente di permessi premio e seguendo le regole stabilite dall'Amministrazione penitenziaria. 3. In data 30/01/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'art. 16-nonies, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 82, contempla la possibilità di accesso ai benefici penitenziari per il collaboratore di giustizia che abbia dato prova di ravvedimento. A tal fine, il Tribunale di sorveglianza è chiamato a effettuare una valutazione complessiva della personalità del condannato, della condotta serbata, della maturazione di una adeguata revisione critica della propria vita anteatta. 3. Tanto premesso, rileva il Collegio che il provvedimento impugnato non appare adeguatamente motivato, non realizzando la richiesta valutazione globale del percorso detentivo del condannato. Infatti, il Tribunale di sorveglianza ha riconosciuto, alla stregua delle positive informazioni fornite dall'Amministrazione penitenziaria e dalla come Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, la regolare condotta del detenuto, la revisione critica maturata nel corso della carcerazione, durante la quale egli ha partecipato adeguatamente alle attività trattamentali che gli sono state proposte, u2)\ nonché la buona progettualità futura, incentrata sul lavoro e sul ricongiungimento con la famiglia, con l'ammissione ai permessi premio, sin dal luglio 2021, fruiti sempre nel rispetto delle prescrizioni. Alla stregua di tali premesse, l'ordinanza non si fa carico di spiegare con la necessaria puntualità le ragioni per le quali il Collegio ritiene che l'ammissione alla detenzione domiciliare sia prematura, non apparendo appagante, in rapporto alle positive emergenze istruttorie più sopra sintetizzate, il riferimento a due pendenze giudiziarie a carico dell'istante per violazione della legislazione sulle armi e, dunque, per reati molto meno gravi rispetto a quelli per cui sono intervenute le pronunce di condanna attualmente in espiazione e relative a fatti, comunque, risalenti nel tempo. Ciò che, conclusivamente, rende necessario investire il Collegio capitolino di una rivalutazione della situazione descritta e di una più puntuale motivazione della relativa decisione. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Roma. [OSCURATO:PERSONA] Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso in data 1