CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 40431/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA kirr sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAe-~ise-e-1e-~4 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ./A [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. poc. pen. avverso la sentenza n. 15556/2022 della prima sezione penale di questa Corte di Cassazione; - che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato, senza l'assistenza di un difensore; - che il ricorso per cassazione, avverso qualsiasi tipo di provvedimento, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); - che tale principio si applica anche ai ricorsi straordinari ex art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 2017, citata, in motivazione); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che iI ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il stensore I