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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 aprile 2021

Cassazione n. 27156/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 26337-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso ed elettivamente domiciliato a Filetto in [OSCURATO:PERSONA] 2021 Giacomo 70 Ao22 1022 Pec: [OSCURATO:EMAIL] hiPti.it - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 281/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato con ricorso per cassazione la sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila n. 281 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui è stato rigettato il ricorso per revocazione di una sentenza della stessa Corte d'Appello (n. 426 del 2007) contenente conferma del rigetto dell'opposizione allo sfratto per morosità intimato all'Antonucci, in relazione ad un immobile da lui detenuto, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. 2.11 ricorso è affidato a tre motivi.

Nessuno ha resistito alla impugnazione.

3. La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.

1. c.p.c.

Considerato che: Il ricorso appare ictu ocull inammissibile per la evidente mancanza di specificità dei motivi di ricorso. 1.11 primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.30 bis, 51, 70, 83, 88, 89, 91 e 92, 99, 100, 101, 104, 112, 113, 115, 116, 132, 158, 159, 168 bis, 174, 221, 324, 373, 395, 401, 416, 429, 436, 437, 447 bis, 474 c.p.c., 2697, 2699, 1418, 1325, 1345, 1346 c.c., 11, 331, 333 c.pp. 3, 24, 25, 101, 111 Cost., Cedu e Prot. 1, art. 4 L. 431/98 e successive modifiche, ord.

Corte cost. n. 420/2007, art. 5 Tariffa allegata D.P.R. 131/86, art. 17, 1 co. 342 L. 311/2004.

Al lungo elenco di disposizioni non fa seguito alcuna trattazione delle pretese violazioni né è individuata alcuna correlazione delle censure con la motivazione dell'impugnata sentenza salvo un accenno alla nullità della sentenza per mancata lettura del dispositivo in udienza nel rito locatizio.

Il motivo è dunque inammissibile, in quanto non contiene alcuna attività assertiva del come e del perché ciascuna delle norme che indica nell'intestazione sarebbe stata violata e la breve illustrazione ivi contenuta risulta del tutto assertoria e generica.

Gli unici argomenti che appaiono minimamente intellegibili sono quello secondo il quale il dispositivo della sentenza non sarebbe stato letto in udienza ed il preteso vizio consistente nella sottoscrizione del provvedimento da parte del solo Presidente del collegio.

Quanto al primo profilo il ricorrente non fornisce alcuna specifica indicazione del relativo verbale e non lo riproduce in questa sede cosa che sarebbe stata necessaria, non solo ai fini dell'autosufficienza, ma anche per contrastare il tenore del dispositivo che, contrariamente all'assunto del ricorrente, riferisce dell'avvenuta lettura in udienza.

Quanto poi alla sottoscrizione da parte del solo presidente non solo il ricorrente non indica il riferimento normativo che imporrebbe la sottoscrizione dell'estensore, senza tacere che, nel caso di specie, essendo il dispositivo allegato al verbale, concretandosi la sua lettura in un'attività di esternazione del contenuto di un'ordinanza, bene è stato sottoscritto solo dal presidente (art. 134, primo comma, c.p.c.).

In ogni caso, denunciando il motivo, al di là della congerie di norme evocate, un vizio ai sensi del n. 4 dell'art. 360 c.p.c., nel caso di specie si è omesso di indicare - sotto tutti i profili evocati -quale pregiudizio sarebbe stato sofferto, sicché il motivo è ulteriormente inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 2 c.p.c. nella lettura datane da Cass. n. 22341 del 2017 e successive conformi.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza e del processo di merito conseguente ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 30 bis, 70, 83, 88, 89, 100, 101, 104, 112, 113, 115, 116, 132, 168 bis, 174, 221 e ss. 324, 395, 416, 429, 436, 437, 447 bis, 474, 156 e SS, 158, 159, 161 c.p.c., artt. 2697, 2699, 1418, 1325, 1345, 1346 c.c. artt.11, 331, 333 cpp, 3, 24, 25, 101, 111 Cost.

Cedu e Prot.

Art. 1, co. 4, L. 431/98 e successive modifiche (L 311/2004 c. 346), ord.

Corte cost. , 436, 437, 447 bis, 474 c.p.c., 2697, 2699, 1418, 1325, 1345, 1346 c.c., 11, 331, 333 c.pp. 3, 24, 25, 101, 111 Cost., Cedu e Prot. 1, art. 4 L. 431/98 e successive modifiche, ord.

Corte cost. n. 420/2007, art. 5 Tariffa allegata D.P.R. 131/86, art. 17, art. 1 c. 342 L. 311/2004.

Anche in relazione a tale motivo deve rilevarsi l'assoluta mancanza di specificità delle censure, la mancanza di alcuna correlazione tra le enunciate disposizioni e la sentenza impugnata.

Il contenuto del motivo è davvero privo di ogni benché minima intellegibilità, sicché è manifestamente inammissibile.

3. Il terzo motivo lamenta l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio ex art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c., citati nei precedenti due motivi e alla pretesa mancata registrazione del contratto di locazione dell'immobile; violazione degli artt. 3, co. 1 D.P.R. 131/86, art. 1 co. 4

I. 431/98, Finanziaria 1998 L. 449/97, art. 5 c. 1 [OSCURATO:PERSONA] D.P.R. 131, [OSCURATO:PERSONA] di locazione Immobili dell'Agenzia delle Entrate n. 4/2007, art. 17, co. 1 d.P.R. 131/86 T.U.

Imposta di registro; circolare Agenzia delle Entrate 16/1798 n. 12 , 1325, 1345, 1346 C.C.

Il motivo è inammissibile in primo luogo perché evoca nella intestazione il vecchio paradigma del n. 5 dell'art. 360 c.p.c.

In secondo luogo, la sua lunga esposizione si connota per l'assoluta mancanza di individuazione della motivazione che si vorrebbe criticare ed inoltre per l'evocazione di una serie di circostanze riguardo alle quali si omette di fornire l'indicazione specifica prescritta dall'art. 366 n. 6 c.p.c.

4. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese per mancata attività difensiva da parte resistente.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Nulla spese.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello 1:1112) per il ricorso, a norma del comma ibis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 26337-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso ed elettivamente domiciliato a Filetto in [OSCURATO:PERSONA] 2021 Giacomo 70 Ao22 1022 Pec: [OSCURATO:EMAIL] hiPti.it - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 281/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato con ricorso per cassazione la sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila n. 281 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui è stato rigettato il ricorso per revocazione di una sentenza della stessa Corte d'Appello (n. 426 del 2007) contenente conferma del rigetto dell'opposizione allo sfratto per morosità intimato all'Antonucci, in relazione ad un immobile da lui detenuto, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. 2.11 ricorso è affidato a tre motivi. Nessuno ha resistito alla impugnazione. 3. La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis. 1. c.p.c. Considerato che: Il ricorso appare ictu ocull inammissibile per la evidente mancanza di specificità dei motivi di ricorso. 1.11 primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.30 bis, 51, 70, 83, 88, 89, 91 e 92, 99, 100, 101, 104, 112, 113, 115, 116, 132, 158, 159, 168 bis, 174, 221, 324, 373, 395, 401, 416, 429, 436, 437, 447 bis, 474 c.p.c., 2697, 2699, 1418, 1325, 1345, 1346 c.c., 11, 331, 333 c.pp. 3, 24, 25, 101, 111 Cost., Cedu e Prot. 1, art. 4 L. 431/98 e successive modifiche, ord. Corte cost. n. 420/2007, art. 5 Tariffa allegata D.P.R. 131/86, art. 17, 1 co. 342 L. 311/2004. Al lungo elenco di disposizioni non fa seguito alcuna trattazione delle pretese violazioni né è individuata alcuna correlazione delle censure con la motivazione dell'impugnata sentenza salvo un accenno alla nullità della sentenza per mancata lettura del dispositivo in udienza nel rito locatizio. Il motivo è dunque inammissibile, in quanto non contiene alcuna attività assertiva del come e del perché ciascuna delle norme che indica nell'intestazione sarebbe stata violata e la breve illustrazione ivi contenuta risulta del tutto assertoria e generica. Gli unici argomenti che appaiono minimamente intellegibili sono quello secondo il quale il dispositivo della sentenza non sarebbe stato letto in udienza ed il preteso vizio consistente nella sottoscrizione del provvedimento da parte del solo Presidente del collegio. Quanto al primo profilo il ricorrente non fornisce alcuna specifica indicazione del relativo verbale e non lo riproduce in questa sede cosa che sarebbe stata necessaria, non solo ai fini dell'autosufficienza, ma anche per contrastare il tenore del dispositivo che, contrariamente all'assunto del ricorrente, riferisce dell'avvenuta lettura in udienza. Quanto poi alla sottoscrizione da parte del solo presidente non solo il ricorrente non indica il riferimento normativo che imporrebbe la sottoscrizione dell'estensore, senza tacere che, nel caso di specie, essendo il dispositivo allegato al verbale, concretandosi la sua lettura in un'attività di esternazione del contenuto di un'ordinanza, bene è stato sottoscritto solo dal presidente (art. 134, primo comma, c.p.c.). In ogni caso, denunciando il motivo, al di là della congerie di norme evocate, un vizio ai sensi del n. 4 dell'art. 360 c.p.c., nel caso di specie si è omesso di indicare - sotto tutti i profili evocati -quale pregiudizio sarebbe stato sofferto, sicché il motivo è ulteriormente inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 2 c.p.c. nella lettura datane da Cass. n. 22341 del 2017 e successive conformi. 2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza e del processo di merito conseguente ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 30 bis, 70, 83, 88, 89, 100, 101, 104, 112, 113, 115, 116, 132, 168 bis, 174, 221 e ss. 324, 395, 416, 429, 436, 437, 447 bis, 474, 156 e SS, 158, 159, 161 c.p.c., artt. 2697, 2699, 1418, 1325, 1345, 1346 c.c. artt.11, 331, 333 cpp, 3, 24, 25, 101, 111 Cost. Cedu e Prot. Art. 1, co. 4, L. 431/98 e successive modifiche (L 311/2004 c. 346), ord. Corte cost. , 436, 437, 447 bis, 474 c.p.c., 2697, 2699, 1418, 1325, 1345, 1346 c.c., 11, 331, 333 c.pp. 3, 24, 25, 101, 111 Cost., Cedu e Prot. 1, art. 4 L. 431/98 e successive modifiche, ord. Corte cost. n. 420/2007, art. 5 Tariffa allegata D.P.R. 131/86, art. 17, art. 1 c. 342 L. 311/2004. Anche in relazione a tale motivo deve rilevarsi l'assoluta mancanza di specificità delle censure, la mancanza di alcuna correlazione tra le enunciate disposizioni e la sentenza impugnata. Il contenuto del motivo è davvero privo di ogni benché minima intellegibilità, sicché è manifestamente inammissibile. 3. Il terzo motivo lamenta l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio ex art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c., citati nei precedenti due motivi e alla pretesa mancata registrazione del contratto di locazione dell'immobile; violazione degli artt. 3, co. 1 D.P.R. 131/86, art. 1 co. 4 I. 431/98, Finanziaria 1998 L. 449/97, art. 5 c. 1 [OSCURATO:PERSONA] D.P.R. 131, [OSCURATO:PERSONA] di locazione Immobili dell'Agenzia delle Entrate n. 4/2007, art. 17, co. 1 d.P.R. 131/86 T.U. Imposta di registro; circolare Agenzia delle Entrate 16/1798 n. 12 , 1325, 1345, 1346 C.C. Il motivo è inammissibile in primo luogo perché evoca nella intestazione il vecchio paradigma del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. In secondo luogo, la sua lunga esposizione si connota per l'assoluta mancanza di individuazione della motivazione che si vorrebbe criticare ed inoltre per l'evocazione di una serie di circostanze riguardo alle quali si omette di fornire l'indicazione specifica prescritta dall'art. 366 n. 6 c.p.c. 4. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese per mancata attività difensiva da parte resistente. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello 1:1112) per il ricorso, a norma del comma ibis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile d
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