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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 29719/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero di Messina avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Messina; visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale Paola MASTROBERARDINO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; sentito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (difensore del legale rappresentante della Casa di [OSCURATO:PERSONA]) che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Procura della Repubblica di Messina propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame di Messina, in data 15 ottobre 2021, ha annullato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina in data 14 settembre 2021 con la quale è stato disposto il sequestro preventivo per equivalente della somma di euro 400.594,40 quale profitto del reato di truffa aggravata e dell'illecito amministrativo di cui all'art. 24 d.lgs. 231/2021 contestato alla Casa di [OSCURATO:PERSONA].

2. Il Tribunale, accogliendo il motivo di riesame, ha annullato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari per carenza di motivazione in ordine al fumus commissi delicti; secondo i giudici distrettuali la motivazione impugnata è apparente nella parte in cui, effettuando una valutazione cumulativa degli elementi indiziari riguardanti i diversi soggetti sottoposti ad indagine ed estendendo, in modo illogico, alla Casa di [OSCURATO:PERSONA] la portata accusatoria dell'attività di intercettazione svolta nei confronti degli altri indagati, non contiene alcuna valutazione dei singoli casi oggetto di scrutinio e della natura dolosa della contestata falsa attribuzione dei codici diagnostici, valutazione resa necessaria dalla particolare complessità tecnica della materia e dell'incertezza scientifica in relazione alla classificazione di alcune classi omogenee di diagnosi.

3. La parte pubblica ricorrente lamenta, in unico motivo di impugnazione la violazione di legge ed in particolare degli artt. 309, comma 9 e 324 cod. proc. pen.; il Tribunale del Riesame ha disposto l'annullamento dell'ordinanza cautelare al di fuori dei casi previsti, l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari ha correttamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti del disposto sequestro preventivo.

L'ordinanza annullata, infatti, non si limita, come erroneamente affermato dai giudici del riesame, a fondare la sussistenza del fumus bonus iuris sui risultati della consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero in ordine alle numerose incongruenze rilevate nelle cartelle cliniche, ma collega tali esiti con gli elementi indiziari desumibili dalle conversazioni intercettate nel corso delle indagini, intercettazioni idonee a dimostrare l'esistenza di un consolidato meccanismo truffaldino fondato sugli illeciti rapporti collusivi esistenti tra la direttrice dell'ufficio ASP di Messina (FAZIO Mariagiuliana) ed i vertici di numerose strutture sanitarie accreditate presso il [OSCURATO:PERSONA].

Manifestamente illogica è l'affermazione della natura apparente della motivazione stante la mancata partecipazione di esponenti della Casa di [OSCURATO:PERSONA] alle conversazioni intercettate; le conversazioni registrate dagli inquirenti documentano, infatti, l'esistenza di rapporti palesemente anomali tra la FAZIO ed i vertici delle strutture sanitarie beneficiarie di indebiti rimborsi e la conseguente volontarietà del mancato controllo da parte dell'ASP di Messina.

4. In data 03/05/2022 il difensore della Casa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso per assenza di violazione di legge; il provvedimento impugnato motiva in modo logico e completo i motivi che hanno indotto i giudici del riesame ad annullare l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari stante la natura meramente apparente della motivazione in ordine al fumus commissi delicti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate.2.

Appare necessario, preliminarmente, ricordare che avverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 cod. proc. pen. in materia di sequestro preventivo il ricorso in cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo (art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen.) commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez.

U. n. 5876 del 13/02/2004, Ferazzi, Rv. 226710- 01 e Sez.

U. n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611- 01), inidoneità sicuramente non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino.

3. Ciò posto, occorre prendere atto che il ricorrente, pur lamentando formalmente violazione di legge e motivazione apparente, contesta in realtà la concreta ricostruzione della vicenda resa dal Tribunale del Riesame.

E ciò a fronte di un completo iter argomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici, il quale valorizza una serie di elementi logico-fattuali che hanno indotto i giudici del Riesame ad annullare l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari per difetto di autonoma violazione.

Ne consegue che il ricorso proposto dal Pubblico Ministero deve essere depurato delle considerazioni di merito, che lo gravano riguardo a diversi punti della pronuncia impugnata ed, in particolare, dei rilievi riferibili a presunte carenze della motivazione sviluppata dal Tribunale del riesame, segnatamente in tema di sussistenza del fumus commissi delicti, considerato che le censure indicate nel ricorso sono dirette a contestare la valutazione effettuata dai giudici di merito rispetto alla quale non si segnala alcuna assenza fisica di motivazione ma si oppongono argomenti di diverso segno valutativo e come tali inammissibili in questa sede.

4. Il Tribunale del Riesame, peraltro, pur ritenendo il provvedimento di sequestro impugnato affetto da nullità per mancanza assoluta di autonoma motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, non si è limitato a tale affermazione generale ma ha indicato, in modo dettagliato e coerente, le ragioni della ritenuta nullità (vedi pagine 2, 3, 4 e 5 del provvedimento genetico).

L'ordinanza impugnata è correttamente motivata stante l'adeguatezza delle linee argomentative e la congruenza logica del discorso giustificativo della decisione con particolare riguardo al mancato rispetto da parte del giudice della cautela del dovere di verifica della compatibilità e congruità degli elementi addotti dalla accusa con la fattispecie penale oggetto di contestazione; carenza motivazionale che si pone come univoco indicatore di una valutazione acritica e meramente adesiva alla richiesta cautelare.

Il ricorrente, a fronte delle argomentazioni, logiche e coerenti, formulate dai giudici del riesame, pur formalmente denunciando una violazione di legge, in realtà invoca una rilettura degli elementi, posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione; richiesta inammissibile perché fondata su motivi di merito non censurabili in questa sede.

P.Q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero di Messina avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Messina; visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale Paola MASTROBERARDINO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; sentito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (difensore del legale rappresentante della Casa di [OSCURATO:PERSONA]) che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Procura della Repubblica di Messina propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame di Messina, in data 15 ottobre 2021, ha annullato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina in data 14 settembre 2021 con la quale è stato disposto il sequestro preventivo per equivalente della somma di euro 400.594,40 quale profitto del reato di truffa aggravata e dell'illecito amministrativo di cui all'art. 24 d.lgs. 231/2021 contestato alla Casa di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Tribunale, accogliendo il motivo di riesame, ha annullato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari per carenza di motivazione in ordine al fumus commissi delicti; secondo i giudici distrettuali la motivazione impugnata è apparente nella parte in cui, effettuando una valutazione cumulativa degli elementi indiziari riguardanti i diversi soggetti sottoposti ad indagine ed estendendo, in modo illogico, alla Casa di [OSCURATO:PERSONA] la portata accusatoria dell'attività di intercettazione svolta nei confronti degli altri indagati, non contiene alcuna valutazione dei singoli casi oggetto di scrutinio e della natura dolosa della contestata falsa attribuzione dei codici diagnostici, valutazione resa necessaria dalla particolare complessità tecnica della materia e dell'incertezza scientifica in relazione alla classificazione di alcune classi omogenee di diagnosi. 3. La parte pubblica ricorrente lamenta, in unico motivo di impugnazione la violazione di legge ed in particolare degli artt. 309, comma 9 e 324 cod. proc. pen.; il Tribunale del Riesame ha disposto l'annullamento dell'ordinanza cautelare al di fuori dei casi previsti, l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari ha correttamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti del disposto sequestro preventivo. L'ordinanza annullata, infatti, non si limita, come erroneamente affermato dai giudici del riesame, a fondare la sussistenza del fumus bonus iuris sui risultati della consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero in ordine alle numerose incongruenze rilevate nelle cartelle cliniche, ma collega tali esiti con gli elementi indiziari desumibili dalle conversazioni intercettate nel corso delle indagini, intercettazioni idonee a dimostrare l'esistenza di un consolidato meccanismo truffaldino fondato sugli illeciti rapporti collusivi esistenti tra la direttrice dell'ufficio ASP di Messina (FAZIO Mariagiuliana) ed i vertici di numerose strutture sanitarie accreditate presso il [OSCURATO:PERSONA]. Manifestamente illogica è l'affermazione della natura apparente della motivazione stante la mancata partecipazione di esponenti della Casa di [OSCURATO:PERSONA] alle conversazioni intercettate; le conversazioni registrate dagli inquirenti documentano, infatti, l'esistenza di rapporti palesemente anomali tra la FAZIO ed i vertici delle strutture sanitarie beneficiarie di indebiti rimborsi e la conseguente volontarietà del mancato controllo da parte dell'ASP di Messina. 4. In data 03/05/2022 il difensore della Casa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso per assenza di violazione di legge; il provvedimento impugnato motiva in modo logico e completo i motivi che hanno indotto i giudici del riesame ad annullare l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari stante la natura meramente apparente della motivazione in ordine al fumus commissi delicti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate.2. Appare necessario, preliminarmente, ricordare che avverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 cod. proc. pen. in materia di sequestro preventivo il ricorso in cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo (art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen.) commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. U. n. 5876 del 13/02/2004, Ferazzi, Rv. 226710- 01 e Sez. U. n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611- 01), inidoneità sicuramente non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino. 3. Ciò posto, occorre prendere atto che il ricorrente, pur lamentando formalmente violazione di legge e motivazione apparente, contesta in realtà la concreta ricostruzione della vicenda resa dal Tribunale del Riesame. E ciò a fronte di un completo iter argomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici, il quale valorizza una serie di elementi logico-fattuali che hanno indotto i giudici del Riesame ad annullare l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari per difetto di autonoma violazione. Ne consegue che il ricorso proposto dal Pubblico Ministero deve essere depurato delle considerazioni di merito, che lo gravano riguardo a diversi punti della pronuncia impugnata ed, in particolare, dei rilievi riferibili a presunte carenze della motivazione sviluppata dal Tribunale del riesame, segnatamente in tema di sussistenza del fumus commissi delicti, considerato che le censure indicate nel ricorso sono dirette a contestare la valutazione effettuata dai giudici di merito rispetto alla quale non si segnala alcuna assenza fisica di motivazione ma si oppongono argomenti di diverso segno valutativo e come tali inammissibili in questa sede. 4. Il Tribunale del Riesame, peraltro, pur ritenendo il provvedimento di sequestro impugnato affetto da nullità per mancanza assoluta di autonoma motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, non si è limitato a tale affermazione generale ma ha indicato, in modo dettagliato e coerente, le ragioni della ritenuta nullità (vedi pagine 2, 3, 4 e 5 del provvedimento genetico). L'ordinanza impugnata è correttamente motivata stante l'adeguatezza delle linee argomentative e la congruenza logica del discorso giustificativo della decisione con particolare riguardo al mancato rispetto da parte del giudice della cautela del dovere di verifica della compatibilità e congruità degli elementi addotti dalla accusa con la fattispecie penale oggetto di contestazione; carenza motivazionale che si pone come univoco indicatore di una valutazione acritica e meramente adesiva alla richiesta cautelare. Il ricorrente, a fronte delle argomentazioni, logiche e coerenti, formulate dai giudici del riesame, pur formalmente denunciando una violazione di legge, in realtà invoca una rilettura degli elementi, posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione; richiesta inammissibile perché fondata su motivi di merito non censurabili in questa sede. P.Q
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