Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2019
ECLI:EU:T:2019:622
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017TJ0153_INF
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 19 settembre 2019 – FV / Consiglio
(causa T‑153/17)
«Funzione pubblica – Funzionari – Rapporti informativi – Esercizi di valutazione 2014 e 2015 – Interesse ad agire – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Dovere di sollecitudine»
1.
Ricorsi dei funzionari – Interesse ad agire – Ricorso di annullamento di un rapporto informativo – Funzionario che cessa definitivamente di esercitare le proprie funzioni – Conservazione dell’interesse ad agire – Presupposto
(Statuto dei funzionari, artt. 43, 90 e 91)
(v. punti 35, 36)
2.
Funzionari – Valutazione in sede di rapporto informativo – Rapporto informativo – Abbassamento della valutazione rispetto a quella anteriore – Obbligo di motivazione – Portata
(Statuto dei funzionari, art. 43)
(v. punti 49‑52, 59)
3.
Funzionari – Valutazione in sede di rapporto informativo – Rapporto informativo – Potere discrezionale dei valutatori – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Statuto dei funzionari, art. 43)
(v. punti 70‑72)
4.
Funzionari – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Portata – Presa in considerazione degli interessi del funzionario
(Statuto dei funzionari, art. 24)
(v. punto 90)
[OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento dei rapporti informativi della ricorrente redatti per il periodo compreso tra il 1
o
gennaio e il 31 dicembre 2014 e per il periodo compreso tra il 1
o
gennaio e il 31 dicembre 2015, quali adottati in via definitiva il 5 dicembre 2016.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
FV è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.