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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2019

ECLI:EU:T:2019:622
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62017TJ0153_INF

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 19 settembre 2019 – FV / Consiglio (causa T‑153/17) «Funzione pubblica – Funzionari – Rapporti informativi – Esercizi di valutazione 2014 e 2015 – Interesse ad agire – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Dovere di sollecitudine»

1. Ricorsi dei funzionari – Interesse ad agire – Ricorso di annullamento di un rapporto informativo – Funzionario che cessa definitivamente di esercitare le proprie funzioni – Conservazione dell’interesse ad agire – Presupposto (Statuto dei funzionari, artt. 43, 90 e 91) (v. punti 35, 36)

2. Funzionari – Valutazione in sede di rapporto informativo – Rapporto informativo – Abbassamento della valutazione rispetto a quella anteriore – Obbligo di motivazione – Portata (Statuto dei funzionari, art. 43) (v. punti 49‑52, 59)

3. Funzionari – Valutazione in sede di rapporto informativo – Rapporto informativo – Potere discrezionale dei valutatori – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Statuto dei funzionari, art. 43) (v. punti 70‑72)

4. Funzionari – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Portata – Presa in considerazione degli interessi del funzionario (Statuto dei funzionari, art. 24) (v. punto 90) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento dei rapporti informativi della ricorrente redatti per il periodo compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2014 e per il periodo compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2015, quali adottati in via definitiva il 5 dicembre 2016.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) FV è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017TJ0153_INF Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 19 settembre 2019 – FV / Consiglio (causa T‑153/17) «Funzione pubblica – Funzionari – Rapporti informativi – Esercizi di valutazione 2014 e 2015 – Interesse ad agire – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Dovere di sollecitudine» 1. Ricorsi dei funzionari – Interesse ad agire – Ricorso di annullamento di un rapporto informativo – Funzionario che cessa definitivamente di esercitare le proprie funzioni – Conservazione dell’interesse ad agire – Presupposto (Statuto dei funzionari, artt. 43, 90 e 91) (v. punti 35, 36) 2. Funzionari – Valutazione in sede di rapporto informativo – Rapporto informativo – Abbassamento della valutazione rispetto a quella anteriore – Obbligo di motivazione – Portata (Statuto dei funzionari, art. 43) (v. punti 49‑52, 59) 3. Funzionari – Valutazione in sede di rapporto informativo – Rapporto informativo – Potere discrezionale dei valutatori – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Statuto dei funzionari, art. 43) (v. punti 70‑72) 4. Funzionari – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Portata – Presa in considerazione degli interessi del funzionario (Statuto dei funzionari, art. 24) (v. punto 90) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento dei rapporti informativi della ricorrente redatti per il periodo compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2014 e per il periodo compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2015, quali adottati in via definitiva il 5 dicembre 2016. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) FV è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
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