CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 31994/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 2 1082 /20 2 3 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentat a e difes a da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procurain calce al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentatoe difeso da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura su foglio separato; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- per la cassazione della sentenzan. 223 /2023 della CORTE d’APPELLO di LECCE, pubblicata il 9 marzo 2023; udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2015, [OSCURATO:PERSONA] ottenne dal Tribunale di Lecce un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di euro 15.650,00 , sulla base di una scrittura privata datata 20 dicembre 2012, da lei sottoscritta. Con questa scrittura privata, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]– sulla premessa che il sig. [OSCURATO:PERSONA], di professione geometra, aveva seguìto per suo conto i lavori di costruzione della sua abitazione, occupandosi sia delle questioni amministrative che dei rapporti con le maestranze, anticipando il pagamentodi notevoli somme di denaro –si sarebbe, tra l’altro, riconosciuta debitrice della somma di e uro 20.000, 00, di cui, entro il termine convenuto e ormai scaduto , sarebbe stata restituita soltantouna piccola parte. [OSCURATO:PERSONA] oppose il decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca, sostenendo che, sebbene Nic o la [OSCURATO:PERSONA], geometra alle dipendenze dell’Ufficio tecnico di un’amministrazione comunale , nonchétitolare di un’impresa edile, in ragione dei rapporti personali tra loro intercorsi, avesse effettivamente segu ì to, sul piano tecnico e amministrativo, i lavori di costruzionedella sua abitazione, tuttavia le sommenecessarie alla realizzazione dell’ immobile erano state pagate integralmente ed esclusivamente da lei, sicché nessun credito restitutorio poteva vantare l’ingiungente. 2. Con atto del 21 luglio 2016, l’opponente propose , inoltre , querela di falsocontro la s crittura privata del 20 dicembre 2012, posta dall’opposto a fondamento della domanda monitoria , chiedendone l’accertamentodella falsità, con conseguente nullità ed inefficacia erga omnes, sull’assunto che essa scritturafosse stata estesa su foglio fatto sottoscrivere “in bianco”, abusivamente ri empito, absque pactis , in difetto di accordo con la sottoscrivente e senza l’autorizzazione della stessa. 3.Rimessa al Collegio, la causa per querela di falso fu decisa dal Tribunale di Lecce con sentenza del 20 febbraio 2018, con cui la querela fu rigettata per mancata prova, da parte della proponente, dell’asserita falsità della scrittura privata del 20 dicembre 2012. 4.La decisione del primo giudice è stata integralmente confermata dalla Corte d’appellodi Lecce, la quale, con sentenza 9 marzo 2023, n. 223, ha rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], sulla base, per quanto ancora interessa, dei seguenti rilievi(pagg.4-5 dellasentenza impugnata) : I-in conformità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di ripartizionedell’onere della prova tra le p arti del giudizio di falso, spettava alla querelante dimostrare l’abusivo riempimento del foglio da essa firmato in bianco; II- nella specie, quest a pr o va non era stata fornita , avuto riguardo, da un lato, alleallegazioni della stessa querelante (la quale , sia nella citazione in opposizioneal decreto ingiuntivo sia nella querela di falso,aveva dedotto che « era frequente la sottoscrizione da parte sua di fogli in bianco consegnati al [OSCURATO:PERSONA] »), dall’altro lato, alle dichiarazioni rese dal teste GiuseppeSalvatore Quarta (il quale aveva confermato la circostanza,sia pure avvertendo di averl a appresa dal la stessa sig.ra [OSCURATO:PERSONA], precisando, peraltro , « di avere anche personalmenteassistito alla firma da parte della [OSCURATO:PERSONA] di due fogli bianchi, su richiesta del [OSCURATO:PERSONA], per una “pratica del Comune”»); III- in q uesto con testo, la deposizione testimoniale non poteva reputarsi«idonea ad individuare con il dovuto rigore proprio il foglio che sarebbe stato utilizzato per l’ a sserito abusivo riempimento », dovendo ritenersi emersa piuttosto la diversa circostanza che « per prassi venivano sottoscrittidalla C entonze f o gli in bianco per consentire al De L uca di occuparsi degli adempimenti amministrativi che l’appellantegli delegava »; IV- neppure assumeva rilievo, in funzione della prova del riempimento absque pactis, la circostanza relativa alla presenza di una “x” in corrispondenza della sottoscrizione, segno grafico che era presente anche in due note indirizzate al Comune e che doveva ritenersiessere stato apposto, in conformità ad una normale prassi , al fine di indicare il punto esatto in cui il documento doveva essere firmato, senza che da tale apposizione potesse desumersi la natura fraudolentadel riempimento. 5. P ropone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] , sulla base di tre motivi. Rispondecon controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.. il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare, va osservato che non incide sulla validità del giudizio, avente per oggetto la querela di falso civile, la circostanza che il Procuratore Generale non abbia presentato le sue conclusioni, risultando comunque la comunicazione al suo ufficio dell’avviso dell’odierna adunanza camerale; va infatti ribadito, al riguardo, il principio secondo cui, nei giudizi civili in cui è previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, il disposto della legge è osservato, a norma dell’art 71 cod. proc. civ., con la comunicazione all’ufficio competente del P.M., per consentirgli di intervenire in giudizio con un proprio rappresentante (Cass. 04/06/1996, n. 5119; Cass. 16/12/2021 n. 40377; Cass. 8/07/2025, n. 18603). 2.1. Con il primo motivo di ricorso, v engono denunciati: «Violazione degli artt. 2697 e 2702 c.c.; omesso esame di un fatto storico decisivo in materia di prova del foglio riempito absque pactis. In relazioneall’art. 360 co. I n. 5 c.p.c.». La ricorrente, dopo aver trascrittouno stralcio del contenuto della prova testimoniale espletata all’udienza del 15 marzo 2017 (nel corso della quale il teste Quarta aveva dichiarato di averla veduta firmare, su richiesta del sig. [OSCURATO:PERSONA],due fogli firmati in bianco), lamenta che il giudice del merito non abbia tenuto conto delle dichiarazioni rese nella medesima udienza, in sede di interrogatorioformale, dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di non aver « mai fatto firmare fogli in bianco alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] » , essendosi limitato a sottoporle, per la firma, richieste o istanze amministrative (pag.11 del ricorso). Secondo la ricorrente , non tenendo conto di tali dichiarazioni , la Corte di merito avrebbe omesso di considerare la circostanza che «proprioil [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso, dichiarandolo espressamente, che altri fogli all’infuori di quelli dei quali aveva offerto notizia il teste Quarta potevano essere stati firmati in bianco»; circostanza da cui, con tutta evidenza, sarebbe risultata la prova che l’abusivo riempimento absque pactis, era stato effettuato dal sig. D e Luca proprio sul foglio vedutodal teste, oggetto della successiva querela. 2.2.Con il secondo motivo vengono denunciati: «Violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.. Omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo. Il tutto in relazione all’art. 360 co. I n. 5 c.p.c.». La ricorrente, pur riconoscendoche, in base all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, era gravata, in quanto querelante, dell’onere di dimostrare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento era poi avvenutoabsque pactis, deduce che, peraltro, in funzione di tale dimostrazione, non essendo in discussione l’autenticità della firma ma solo l ’ abusivo riempimento , essa avrebbe potuto avvalersi di ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni. Si duole,pertanto, che il giudice d’ appello non abbia esaminato la prova raccolta, per testi e per interpello, «nel suo complesso, onde valutare –sempre ammesso che le dichiarazioni del teste Quarta non fossero autonom amente sufficienti a sorreggere la ineccepibile tesi della ricorrentee le circostanzeda essa evidenziate – se fossero emersi elementi, durante l’istruzione, gravi, precisi e concordanti con le dichiarazioni del teste Quarta, rivestiti del rango di presunzione nel senso di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c.»(pag.13 del ricorso). Lamenta,inoltre, che, in funzione della prova della falsità, non sia stato attribuito alcun rilievo alla presenza del segno “x” in corrispondenza della firma; segno che poteva essere non decisivo «atomisticamente considerato», ma che, « inserito invece nel compendio di evidenze di fatto emerse nel corso dell’istruttoria, avrebbe dovuto indurre i giudici di merito ad applicare un più accorto parametro di esame degli elementi acquisiti al fascicolo di causa » (pag.15 del ricorso). 2.3.Con il terzo mo t ivo vengono denunciate: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 e 2702 c.c.; Violazione del principio di prossimità della prova. Il tutto in relazione all’art. 360 co. I n. 3 c.p.c.». La ricorrente lamenta che la Corte salentina, nell’onerarla di provare che il foglio da lei vergato in bianco e consegnato alla controparte «fosse proprio quello abusivamente riempitodal [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 16 del ricorso), l’avrebbeindebitamente ritenuta gravata di una probatiodiabolica. Reputa che, invece, ella, in conformità al l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, era tenuta a provare di aver sottoscritto il foglio in bianco e di aver concordatola ragione di detta sottoscrizione. Sostieneche tali fatti sarebbero da lei stati debitamente dimostrat i , avuto riguardo, in particolare, alle circostanziatedichiarazioni del teste Quarta, il quale aveva riferito di averla veduta sottoscrivere due fogli firmati in bianco, su richiesta del sig. De L uca, per una pratica del Comune. Conclude, che data la dimostrazione delle predette circostanze, ella, in ossequio al principio della prossimità della prova, non poteva reputarsionerata di pr o vare anche quella del « materiale riempimento del bianco foglio», la quale «costituisce circostanza di fatto estranea allasfera di controllo del sottoscrittore e conseguentemente a quella istruttorianel giudizio di impugnazione di falso» (pag. 17 del ricorso) . 3.I motivi di ricorso – da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione – , sebbene non incorrano , limitatamente alla parte in cui è evocato il vizio di omesso esame di fatto discusso e decisivo, nella preclusione di cui al quarto comma dell’art. 360 cod. proc. civ.( atteso che, pur venendo in considerazione una ipotesi di doppia conforme, essa concerne le decisioni dei gradi di merito di un giudizio, come quello di falso, richiedente l'intervento necessario del pubblico ministero ), tuttaviasono manifestamente inammissibili per altre ragioni. 3.1.Con riguardo al mentovato dedotto vizio di cui all’art. 360 n.5 cod. proc. civ., prospettato c o n i primi due motivi, giova ricordare che il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omessa considerazione, ai sensi della norma appena citata, deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art.2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato ) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass.,Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053e succ. conformi), sicché non costituisce omissione censurabile, ai sensi della norma richiamata, l’omesso esame di elementi istruttori,qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Ciò rammentato in generale, in ordine alcaso in esame è agevole rilevare che, al di là della doglianza formale,l’oggetto sostanziale della censura della ricorrente non è l’omesso esame di un fatto storico discusso e decisivo, nel senso sopra precisato , bensì l’ omessa considerazionedelle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal convenuto, in funzione dell’attribuzione, o meno, ad esse di inferenza probatoria in relazione alla dimostrazione della circostanza dell’abusivo riempimentodella s crittura privata del 20 dicembre 2012. La censura è dunque inammissibile, in quanto il fatto storico rilevante in causa ( ovverosia il fatto , avente carattere principale – in quanto costitutivo del diritto dell a querelante alla pron uncia dichiarativadella falsità – , dell’abusivo riempimento , da parte di [OSCURATO:PERSONA], della scrittura privata del 20 dicembre 2012) è stato specificamente preso in considerazione dal giudice del merito, che lo ha però reputato non provato alla stregua delle allegazioni difensive della querelante e delle risultanze della prova testimoniale , resta n do insindacabile la sua scelta di non attribuire inferenza probatoria contraria alledichiarazioni del convenuto , le qual i, del resto, sebbene rese in sede di interrogatorio formale, non integravano, nella specie, dichiarazioniconfessorie e non avevano dunque il valore di prova legale sfavorevole al dichiarante. Non può, infatti,sottacersi , al ri guardo, che con tali dichiarazioni, per come trascritte in ricorso,l’interrogato non aveva affatto affermato che non vi fossero altri fogli firmati in bianco, oltre quelli di cui aveva dato notizia il teste Quarta ( così , indir ettamente fo rnendo la prova , secondo la ricorrente, del fatto che «proprio sul foglio veduto dal teste» era stato p o i realizzato l’abusivo riempimento ) , ma , ben al contrario , aveva affermato che di non avermai fatt o firmare fogli in bian c o alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a sottoporle, per la firma, richieste o istanze amministrative,cosicché, per un verso , a tali dichiarazioni, in quanto favorevoli al dichiarante, non poteva riconoscersi né la natura confessoria né il conseguente valore di prova legale, mentre, per altro verso –e ciò implica un a ulteriore ragione di inammissibilità dei motivi di ricorso –la ricorrente non aveva interesse a che fossero apprezzate dal giudicedel merito , atteso che da tale apprezzamento non avreb be potuto dedursi che un risultatoprobatorio a d essa sfavorevole. 3.2.Del tutto fuori quadrosono, poi, le doglianze di violazione degli artt. 2727e 2729 cod. civ. (non potendosi reputare violati i criteri di inferenza della prova indiziaria, con riferimento ad una fattispecie in cui fosseroemerse presunzioni gravi, precise e concordanti, tra l’altro , in difetto, nella fattispecie, dell’assoluzione dell’onere di corretta deduzione del vizio nel rispetto dei criteri esattamente indicati da questa Corte, nel suo massimo consesso: Cass., Sez. Un., 24/01/2018, n. 1785, parr.4 ss. della motivazione); dell’art. 2702 cod. civ. ( in quanto il thema probandum, in funzione dell’accoglimentodella querela di falsodella scrittura privata del 20 dicembre 2012, non riguardava la sua efficacia probatoria contro la sottoscrittrice, che aveva formato oggetto di valutazione nel giudizio monitorio , bensì la duplice circostanza, della cui dimostrazione era onerata la querelante , che la firmaera stata da lei apposta “in bianco” su foglio non ancora riempito e che il successivo riempimento era avvenuto absque pactis : tra le altre, v. Cass. n. 3155 del 2004); e dell’art. 2697 cod. civ., atteso che, lungi dall’attribuire l’onere probatorio ad una parte diversa da quella cui sarebbe spettato secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni (nel che soltanto sarebbe ravvisabile la violazione della norma appena citata: cfr., ex multis, Cass. n. 13395 del 2018 e Cass. n. 26769 del 2018), la Corte territoriale ha ritenuto, con valutazione di merito motivata e quindi insindacabile, che [OSCURATO:PERSONA] non avesse debitamente assolto il proprio onere probatorio, per essere emersa dalle risultanze istruttorie la circostanza che ella era solita, per frequenteprassi, consegnare a [OSCURATO:PERSONA] fogli firmati in bianco , evidentemente sulla base di un accordo sul loro contenuto , co n conseguenteimpossibilità di individuare nella scrittura del 20 dicembre 2012 il foglio abusivamente riempito in mancanzadi un previo accordo al riguardo. Nel censurare il presunto mancato esame « nel suo complesso » della «prova raccolta per testi e per interpello», nonché la mancata attribuzione di inferenza indiziaria alla rilevata apposizione del segno “x” sul documento, in funzione dell’individuazione di elementi gravi precisi e concordanti da cui poter desumere la circostanza del riempimento absque actis–e nell’affermare, in contrasto con il giudizio espressodalla Corte territoriale, che dovessero ritenersi debitamente provate le circostanze ricadenti nella propria “sfera di controllo” secondo il principio di prossimità della prova – , la ricorrente , ad onta della formale intestazione dei motivi di ricorso, tende a suscitare da questa Corte di legittimitàun nuovo giudizio di fattoalternativo a quello risultante dalla sentenza d’appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento – ad esso funzionale –delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, non sindacabile con ricorso per cassazione, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (ex plurimis, Cass.15/07/2009, n. 16499; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass.13/06/2014, n. 13485; Cass. 4/07/2017, n. 16467). 4.In definitiva , il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Nella liquidazione (che va fatta, nella misura indicata in dispositivo, in favore deldifensore del controricorrente, dichiaratosi antistatario), deve tenersi conto che, ai fini delle spese, la querela di falso va considerata causa divalore indeterminabile, in ragione sia dello scopo del procedimento (vertente all’eliminazione della verità del documento), sia delle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell’accertamento della falsità(Cass. n. 15642 del 2017; Cass. n.11875 del 2025). P.Q.M La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.800,00 per compensi , oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore del difensoredel controricorrente, dichiaratosi antistatario. Anorma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricor