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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 27 luglio 2026

Cassazione n. 24104/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Catania, con ordinanza n. 3763/2025 depositata il 29/12/2025nel procedimento vertenteDenaro Antonino, in qualità di procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ePalmisano Rita, tutti eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -controComune di Lipari- resistente–e nei confronti diSocietà cooperativa edilizia Eldorado- intimata–Numero registro generale 26489/2025Numero sezionale 293/2026Numero di raccolta generale 24104/2026Data pubblicazione 27/07/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del rappresentante della Procura Generale, nellapersona del [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto(così, testualmente, si legge nella parte finale dell’atto, n.d.r) “…..che laCorte di Cassazione dichiari la giurisdizione del giudice amministrativo”.[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore speciale di AureliaPalmisano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], evocavain giudizio avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto il Comune diLipari e la società cooperativa edilizia "Eldorado" perché fosse accertatal'illegittimità della procedura espropriativa rispetto a un compendioimmobiliare ricomprendente anche un fondo di proprietà di GiuseppePalmisano sito ne Comune eoliano e, di conseguenza, perché i convenutifossero condannati, in solido, alla corresponsione dell'indennità dovuta pertutto il periodo di occupazione, legittima e illegittima, e al risarcimento deidanni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalla definitiva perdita delbene e per il mancato godimento.Il giudice ordinario adito, con sentenza n. 282/2025, dichiarava ilproprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, inquanto il comportamento della P.A., cui si ascriveva la lesione, era stato laconseguenza diretta di un assetto di interessi conformato da un originarioprovvedimento ablativo, che costituiva espressione di un potereamministrativo (in concreto) esistente cui la condotta successiva si eraricollegata in senso causale.Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione distaccatadi Catania, avanti al quale la causa veniva riassunta, ricordava che in basea quanto previsto dall'art. 133, lett. g), c.p.a. il giudice amministrativo hagiurisdizione esclusiva nelle controversie relative a comportamenti materialiNumero registro generale 26489/2025Numero sezionale 293/2026Numero di raccolta generale 24104/2026Data pubblicazione 27/07/2026o occupazioni sine titulo ricollegabili all’esercizio di poteri espropriativi,anche quando la procedura espropriativa si sia rivelata illegittima oincompleta, giacché in questi casi il comportamento amministrativo lesivorientra nella giurisdizione del giudice amministrativo proprio in quantoconnesso all'esercizio di una potestà espropriativa.Osservava, tuttavia, con specifico riferimento al periodo in cui l'occupazioneera stata legittima, che secondo giurisprudenza unanime e costante delgiudice della giurisdizione, le controversie riguardanti la determinazione ela corresponsione delle indennità di occupazione legittima dovute inconseguenza di atti ablativi, ai sensi dell'art. 53, comma 2, d.P.R. 327/2001(oggi art. 133, lett. g), c.p.a.), appartengono alla giurisdizione del giudiceordinario, a nulla rilevando che la relativa domanda sia stata propostadall'attore unitamente a quella, devoluta invece alla giurisdizione del giudiceamministrativo, di risarcimento del danno da perdita del bene, stante lavigenza, nell'ordinamento processuale, del principio generale diinderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione.Con ordinanza pubblicata in data 29 dicembre 2025, il giudiceamministrativo sollevava pertanto d’ufficio conflitto di giurisdizione, ai sensidegli artt. 11, comma 3, c.p.a., affinché questa Corte individuasse in viadefinitiva il giudice a cui competeva la giurisdizione rispetto alla domandadi determinazione e corresponsione dell'indennità d'occupazione legittima.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, ex art.380-ter cod. proc. civ. chiedendo (così testualmente, ndr) che “…la Corte diCassazione dichiari la giurisdizione del giudice amministrativo”.RAGIONI DELLA DECISIONEIn via preliminare, il Collegio rileva il mero errore materiale in cui èincorso il rappresentante della Procura Generale nella formulazione finaledelle proprie conclusioni.Ed infatti, nel corpo della requisitoria il PG ritiene che “il rilievo delgiudice remittente è fondato” e che “ …… sono devolute alla giurisdizioneNumero registro generale 26489/2025Numero sezionale 293/2026Numero di raccolta generale 24104/2026Data pubblicazione 27/07/2026ordinaria controversie riguardanti la determinazione e la corresponsionedelle indennità di occupazione legittima dovute in conseguenza di attiablativi….”.A fronte di tali affermazioni (contenute a pag. 2), appare evidente chela opposta affermazione rassegnata nella parte conclusiva dell’atto (“…laCorte di Cassazione dichiari la giurisdizione del giudice amministrativo”) èsolo un mero refuso, come tale inidoneo ad incidere sul contenutosostanziale della requisitoria.riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario.L’art. 133, comma 1, c.p.a. stabilisce che «sono devolute alla giurisdizioneesclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: ….g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e icomportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di unpubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia diespropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione delgiudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e lacorresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di naturaespropriativa o ablativa; .. ».La norma prevede che la giurisdizione del giudice amministrativo sussistequando il comportamento della P.A., cui si ascrive la lesione, sia laconseguenza diretta di un assetto di interessi conformato da un originarioprovvedimento ablativo, legittimo o illegittimo, ma comunque espressionedi un potere amministrativo (in concreto) esistente cui la condottasuccessiva si ricolleghi in senso causale (Cass., Sez.

U., 14434/2018; nellostesso senso si vedano pure Cass., Sez.

U., 9334/2018, Cass., Sez.

U.,17110/2017).In particolare, sono devolute alla giurisdizione amministrativa lecontroversie nelle quali si faccia questione, a fini risarcitori, di attività dioccupazione e trasformazione di un bene conseguenti a una dichiarazioneNumero registro generale 26489/2025Numero sezionale 293/2026Numero di raccolta generale 24104/2026Data pubblicazione 27/07/2026di pubblica utilità, ancorché il procedimento nel cui ambito tali attività sonostate espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo o sia statocaratterizzato da atti illegittimi (Cass., Sez.

U., 2145/2018).La domanda avente ad oggetto l’indennizzo per il periodo di occupazionelegittima rientra invece, in base al dettato del citato art. 133, lett. g), c.p.a.nella giurisdizione del giudice ordinario.Quel che rileva, a questo proposito, è la manifestata volontà di parte attricedi conseguire non già il ristoro del pregiudizio patrimoniale sofferto inconseguenza di un torto civile, ma l’indennità prevista per la privazionetemporanea della disponibilità del fondo: privazione che non si assumeessere stata illecita, dato che l’attore non ha dedotto che il provvedimentodi occupazione fosse contra ius, ma che la procedura espropriativa non fossemai stata completata e non fossero mai stati notificati all’originarioproprietario del fondo gli atti necessari per la formalizzazione dell’esproprio.Non vi è poi motivo di escludere la giurisdizione ordinaria in ragione dellasopravvenuta perdita di vigore della dichiarazione di pubblica utilità.Questa Corte, infatti, ha avuto modo di rilevare che, operando l'inefficaciadella dichiarazione di pubblica utilità ex nunc, non si verifica alcuntravolgimento ex post delle attività legittimamente compiute dalla P.A. sullabase del decreto di occupazione e in pendenza del termine di efficacia delladichiarazione stessa: con la conseguenza che al privato è dovuta l'indennitàdi occupazione legittima a far data dall'immissione in possesso nel bene finoalla perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, che determinain ogni caso la sopravvenuta carenza di potere ablatorio della P.A. (Cass.16509/2019).Pertanto, le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsionedell’indennità di occupazione legittima dovute in conseguenza di atti ablativiappartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando chela relativa domanda sia stata proposta dall'attore unitamente a quella,devoluta invece alla giurisdizione del giudice amministrativo, di risarcimentoNumero registro generale 26489/2025Numero sezionale 293/2026Numero di raccolta generale 24104/2026Data pubblicazione 27/07/2026del danno da perdita del bene, stante la vigenza, nell'ordinamentoprocessuale, del principio generale di inderogabilità della giurisdizione permotivi di connessione (cfr. Cass., Sez.

U., 6099/2023, Cass., Sez.

U.,19877/2022, Cass. 7303/2017).In conclusione, il conflitto va risolto nel senso che deve esseredichiarata la giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda diindennizzo per il periodo di occupazione legittima.La sentenza del Tribunale ordinario, che ha declinato la giurisdizione ancherispetto a tale domanda, va quindi cassata in parte qua e le parti devonoessere rimesse davanti a detto giudice con termine di legge per lariassunzione.Quanto alla regolamentazione delle spese, non trova applicazione l’art. 91cod. proc. civ., tenuto conto che nessuna delle parti ha svolto difese nellapresente fase.

P.Q.MLa Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario con riguardoalla domanda di indennità da occupazione legittima e cassa la sentenzadeclinatoria della giurisdizione rispetto a tale domanda pronunciata dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, rimettendo le parti dinanzi aquell’ufficio.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili dellaCorte Suprema di Cassazione, in data 23 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA] f.f.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Catania, con ordinanza n. 3763/2025 depositata il 29/12/2025nel procedimento vertenteDenaro Antonino, in qualità di procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ePalmisano Rita, tutti eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -controComune di Lipari- resistente–e nei confronti diSocietà cooperativa edilizia Eldorado- intimata–Numero registro generale 26489/2025Numero sezionale 293/2026Numero di raccolta generale 24104/2026Data pubblicazione 27/07/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del rappresentante della Procura Generale, nellapersona del [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto(così, testualmente, si legge nella parte finale dell’atto, n.d.r) “…..che laCorte di Cassazione dichiari la giurisdizione del giudice amministrativo”.[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore speciale di AureliaPalmisano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], evocavain giudizio avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto il Comune diLipari e la società cooperativa edilizia "Eldorado" perché fosse accertatal'illegittimità della procedura espropriativa rispetto a un compendioimmobiliare ricomprendente anche un fondo di proprietà di GiuseppePalmisano sito ne Comune eoliano e, di conseguenza, perché i convenutifossero condannati, in solido, alla corresponsione dell'indennità dovuta pertutto il periodo di occupazione, legittima e illegittima, e al risarcimento deidanni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalla definitiva perdita delbene e per il mancato godimento.Il giudice ordinario adito, con sentenza n. 282/2025, dichiarava ilproprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, inquanto il comportamento della P.A., cui si ascriveva la lesione, era stato laconseguenza diretta di un assetto di interessi conformato da un originarioprovvedimento ablativo, che costituiva espressione di un potereamministrativo (in concreto) esistente cui la condotta successiva si eraricollegata in senso causale.Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione distaccatadi Catania, avanti al quale la causa veniva riassunta, ricordava che in basea quanto previsto dall'art. 133, lett. g), c.p.a. il giudice amministrativo hagiurisdizione esclusiva nelle controversie relative a comportamenti materialiNumero registro generale 26489/2025Numero sezionale 293/2026Numero di raccolta generale 24104/2026Data pubblicazione 27/07/2026o occupazioni sine titulo ricollegabili all’esercizio di poteri espropriativi,anche quando la procedura espropriativa si sia rivelata illegittima oincompleta, giacché in questi casi il comportamento amministrativo lesivorientra nella giurisdizione del giudice amministrativo proprio in quantoconnesso all'esercizio di una potestà espropriativa.Osservava, tuttavia, con specifico riferimento al periodo in cui l'occupazioneera stata legittima, che secondo giurisprudenza unanime e costante delgiudice della giurisdizione, le controversie riguardanti la determinazione ela corresponsione delle indennità di occupazione legittima dovute inconseguenza di atti ablativi, ai sensi dell'art. 53, comma 2, d.P.R. 327/2001(oggi art. 133, lett. g), c.p.a.), appartengono alla giurisdizione del giudiceordinario, a nulla rilevando che la relativa domanda sia stata propostadall'attore unitamente a quella, devoluta invece alla giurisdizione del giudiceamministrativo, di risarcimento del danno da perdita del bene, stante lavigenza, nell'ordinamento processuale, del principio generale diinderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione.Con ordinanza pubblicata in data 29 dicembre 2025, il giudiceamministrativo sollevava pertanto d’ufficio conflitto di giurisdizione, ai sensidegli artt. 11, comma 3, c.p.a., affinché questa Corte individuasse in viadefinitiva il giudice a cui competeva la giurisdizione rispetto alla domandadi determinazione e corresponsione dell'indennità d'occupazione legittima.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, ex art.380-ter cod. proc. civ. chiedendo (così testualmente, ndr) che “…la Corte diCassazione dichiari la giurisdizione del giudice amministrativo”.RAGIONI DELLA DECISIONEIn via preliminare, il Collegio rileva il mero errore materiale in cui èincorso il rappresentante della Procura Generale nella formulazione finaledelle proprie conclusioni.Ed infatti, nel corpo della requisitoria il PG ritiene che “il rilievo delgiudice remittente è fondato” e che “ …… sono devolute alla giurisdizioneNumero registro generale 26489/2025Numero sezionale 293/2026Numero di raccolta generale 24104/2026Data pubblicazione 27/07/2026ordinaria controversie riguardanti la determinazione e la corresponsionedelle indennità di occupazione legittima dovute in conseguenza di attiablativi….”.A fronte di tali affermazioni (contenute a pag. 2), appare evidente chela opposta affermazione rassegnata nella parte conclusiva dell’atto (“…laCorte di Cassazione dichiari la giurisdizione del giudice amministrativo”) èsolo un mero refuso, come tale inidoneo ad incidere sul contenutosostanziale della requisitoria.riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario.L’art. 133, comma 1, c.p.a. stabilisce che «sono devolute alla giurisdizioneesclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: ….g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e icomportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di unpubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia diespropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione delgiudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e lacorresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di naturaespropriativa o ablativa; .. ».La norma prevede che la giurisdizione del giudice amministrativo sussistequando il comportamento della P.A., cui si ascrive la lesione, sia laconseguenza diretta di un assetto di interessi conformato da un originarioprovvedimento ablativo, legittimo o illegittimo, ma comunque espressionedi un potere amministrativo (in concreto) esistente cui la condottasuccessiva si ricolleghi in senso causale (Cass., Sez. U., 14434/2018; nellostesso senso si vedano pure Cass., Sez. U., 9334/2018, Cass., Sez. U.,17110/2017).In particolare, sono devolute alla giurisdizione amministrativa lecontroversie nelle quali si faccia questione, a fini risarcitori, di attività dioccupazione e trasformazione di un bene conseguenti a una dichiarazioneNumero registro generale 26489/2025Numero sezionale 293/2026Numero di raccolta generale 24104/2026Data pubblicazione 27/07/2026di pubblica utilità, ancorché il procedimento nel cui ambito tali attività sonostate espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo o sia statocaratterizzato da atti illegittimi (Cass., Sez. U., 2145/2018).La domanda avente ad oggetto l’indennizzo per il periodo di occupazionelegittima rientra invece, in base al dettato del citato art. 133, lett. g), c.p.a.nella giurisdizione del giudice ordinario.Quel che rileva, a questo proposito, è la manifestata volontà di parte attricedi conseguire non già il ristoro del pregiudizio patrimoniale sofferto inconseguenza di un torto civile, ma l’indennità prevista per la privazionetemporanea della disponibilità del fondo: privazione che non si assumeessere stata illecita, dato che l’attore non ha dedotto che il provvedimentodi occupazione fosse contra ius, ma che la procedura espropriativa non fossemai stata completata e non fossero mai stati notificati all’originarioproprietario del fondo gli atti necessari per la formalizzazione dell’esproprio.Non vi è poi motivo di escludere la giurisdizione ordinaria in ragione dellasopravvenuta perdita di vigore della dichiarazione di pubblica utilità.Questa Corte, infatti, ha avuto modo di rilevare che, operando l'inefficaciadella dichiarazione di pubblica utilità ex nunc, non si verifica alcuntravolgimento ex post delle attività legittimamente compiute dalla P.A. sullabase del decreto di occupazione e in pendenza del termine di efficacia delladichiarazione stessa: con la conseguenza che al privato è dovuta l'indennitàdi occupazione legittima a far data dall'immissione in possesso nel bene finoalla perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, che determinain ogni caso la sopravvenuta carenza di potere ablatorio della P.A. (Cass.16509/2019).Pertanto, le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsionedell’indennità di occupazione legittima dovute in conseguenza di atti ablativiappartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando chela relativa domanda sia stata proposta dall'attore unitamente a quella,devoluta invece alla giurisdizione del giudice amministrativo, di risarcimentoNumero registro generale 26489/2025Numero sezionale 293/2026Numero di raccolta generale 24104/2026Data pubblicazione 27/07/2026del danno da perdita del bene, stante la vigenza, nell'ordinamentoprocessuale, del principio generale di inderogabilità della giurisdizione permotivi di connessione (cfr. Cass., Sez. U., 6099/2023, Cass., Sez. U.,19877/2022, Cass. 7303/2017).In conclusione, il conflitto va risolto nel senso che deve esseredichiarata la giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda diindennizzo per il periodo di occupazione legittima.La sentenza del Tribunale ordinario, che ha declinato la giurisdizione ancherispetto a tale domanda, va quindi cassata in parte qua e le parti devonoessere rimesse davanti a detto giudice con termine di legge per lariassunzione.Quanto alla regolamentazione delle spese, non trova applicazione l’art. 91cod. proc. civ., tenuto conto che nessuna delle parti ha svolto difese nellapresente fase. P.Q.MLa Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario con riguardoalla domanda di indennità da occupazione legittima e cassa la sentenzadeclinatoria della giurisdizione rispetto a tale domanda pronunciata dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, rimettendo le parti dinanzi aquell’ufficio.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili dellaCorte Suprema di Cassazione, in data 23 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA] f.f.[OSCURATO:PERSONA]
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