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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25558/2026

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requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] (pervenuta prima dell'inoltro da parte del ricorrente della sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 22 giugno 2026), che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza, pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 30 marzo 2026, il Tribunale di Milano ha confermato la sospensione del processo, già disposta con precedente provvedimento del 17 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 721 cod. proc. pen., in attesa di determinazioni circa l'estensione ')/dell'estradizione, a suo tempo concessa da parte degli [OSCURATO:PERSONA], con riguardo a un altro reato definito con sentenza irrevocabile, avendo il ricorrente invocato il principio di specialità.

2. Avverso l'ordinanza del 30 marzo 2026 hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], deducendo il vizio di motivazione, per non avere il Tribunale indicato le ragioni della ritenuta sussistenza dei presupposti della sospensione del processo, a fronte della richiesta di declaratoria di improcedibilità, fondata sul fatto che il reato non era compreso nell'estradizione concessa dagli [OSCURATO:PERSONA] per l'esecuzione di una condanna relativa a un altro reato.

3. Il 12 giugno 2026 è pervenuta memoria difensiva nell'interesse del ricorrente, con cui si è insistito nell'accoglimento del ricorso.

Il 23 giugno 2026 è stata trasmessa la sentenza del 22 giugno 2026, con cui il Tribunale di Milano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ascrittogli, rilevando che l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità derivante dalla violazione del principio di specialità dell'estradizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

Il Tribunale di Milano, dopo avere sospeso il procedimento in attesa delle determinazioni sull'estensione dell'estradizione già concessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dagli [OSCURATO:PERSONA] per un altro reato, con sentenza del 22 giugno 2026 ha dato atto del mancato riscontro alla relativa procedura, nonostante i solleciti ministeriali, e ha quindi dichiarato l'improcedibilità per il reato non compreso nel provvedimento di estradizione rilasciato dalle Autorità emirati ne.

Per effetto di tale decisione è venuto meno l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione, diretta all'annullamento del provvedimento di sospensione del procedimento.

Al riguardo, giova rilevare che l'interesse, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di ogni impugnazione, deve essere concreto, cioè volto a rimuovere l'effettivo pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato, e deve permanere sino alla decisione. 2Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando, come avvenuto nel caso di specie, per una sopravvenuta modifica della situazione di fatto o di diritto, la finalità perseguita dall'impugnante sia già stata conseguita ovvero abbia perso rilievo per il superamento del punto controverso (v.

Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251694 — 01).

2. In tema di regolamento di spese, infine, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende: non si configura, infatti, in tal caso, un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166 - 01; Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736 - 01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Reznnuves, Rv. 272308 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inamm P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] (pervenuta prima dell'inoltro da parte del ricorrente della sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 22 giugno 2026), che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza, pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 30 marzo 2026, il Tribunale di Milano ha confermato la sospensione del processo, già disposta con precedente provvedimento del 17 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 721 cod. proc. pen., in attesa di determinazioni circa l'estensione ')/dell'estradizione, a suo tempo concessa da parte degli [OSCURATO:PERSONA], con riguardo a un altro reato definito con sentenza irrevocabile, avendo il ricorrente invocato il principio di specialità. 2. Avverso l'ordinanza del 30 marzo 2026 hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], deducendo il vizio di motivazione, per non avere il Tribunale indicato le ragioni della ritenuta sussistenza dei presupposti della sospensione del processo, a fronte della richiesta di declaratoria di improcedibilità, fondata sul fatto che il reato non era compreso nell'estradizione concessa dagli [OSCURATO:PERSONA] per l'esecuzione di una condanna relativa a un altro reato. 3. Il 12 giugno 2026 è pervenuta memoria difensiva nell'interesse del ricorrente, con cui si è insistito nell'accoglimento del ricorso. Il 23 giugno 2026 è stata trasmessa la sentenza del 22 giugno 2026, con cui il Tribunale di Milano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ascrittogli, rilevando che l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità derivante dalla violazione del principio di specialità dell'estradizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Il Tribunale di Milano, dopo avere sospeso il procedimento in attesa delle determinazioni sull'estensione dell'estradizione già concessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dagli [OSCURATO:PERSONA] per un altro reato, con sentenza del 22 giugno 2026 ha dato atto del mancato riscontro alla relativa procedura, nonostante i solleciti ministeriali, e ha quindi dichiarato l'improcedibilità per il reato non compreso nel provvedimento di estradizione rilasciato dalle Autorità emirati ne. Per effetto di tale decisione è venuto meno l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione, diretta all'annullamento del provvedimento di sospensione del procedimento. Al riguardo, giova rilevare che l'interesse, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di ogni impugnazione, deve essere concreto, cioè volto a rimuovere l'effettivo pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato, e deve permanere sino alla decisione. 2Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando, come avvenuto nel caso di specie, per una sopravvenuta modifica della situazione di fatto o di diritto, la finalità perseguita dall'impugnante sia già stata conseguita ovvero abbia perso rilievo per il superamento del punto controverso (v. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251694 — 01). 2. In tema di regolamento di spese, infine, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende: non si configura, infatti, in tal caso, un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166 - 01; Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736 - 01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Reznnuves, Rv. 272308 - 01). P.Q.M. Dichiara inamm P.Q.M
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